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Come noto[1], l’art. 12, D.L. n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per gli scambi di beni tra soggetti passivi nazionali e operatori economici sammarinesi.
Con il D.M. 21 giugno 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha quindi modificato la disciplina IVA applicabile alle operazioni con la Repubblica di San Marino, introducendo un periodo transitorio, dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2022, nel corso del quale le fatture possono continuare a essere emesse e ricevute in formato cartaceo o, in alternativa, in forma elettronica.
A partire dal 1° luglio 2022, invece, decorrerà l’obbligo di emissione e ricezione delle fatture relative alle operazioni con San Marino in formato esclusivamente elettronico, fatte salve le consuete ipotesi di esonero (a favore, ad esempio, dei contribuenti forfettari).
Con il Provvedimento 5 agosto 2021, prot. n. 211273/2021,,, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche tra Italia e San Marino.
Da ultimo, con il Provvedimento 29 settembre 2021, prot. n. 248717, l’Agenzia delle Entrate ha recepito il codice destinatario alfanumerico “2R4GTO8” di accreditamento come nodo attestato al Sistema di Interscambio dell’Ufficio tributario di San Marino, e ha apportato alcune modifiche al Provvedimento 5 agosto 2021, prot. n. 211273/2021.
In particolare, il nuovo punto 1.2 del Provvedimento prevede che l’Ufficio tributario di San Marino trasmetta le fatture elettroniche emesse dai cedenti o prestatori sammarinesi e riceva le fatture elettroniche emesse dai cedenti o prestatori italiani, esclusivamente tramite il nodo attestato al Sistema di Interscambio, il cui codice destinatario alfanumerico è “2R4GTO8”.
Oltre agli scambi di beni, la fatturazione elettronica può, infatti, riguardare, seppur in via facoltativa, anche le prestazioni di servizio scambiate con operatori della Repubblica di San Marino.
In relazione alle prestazioni di servizio rese da prestatori italiani a committenti sammarinesi occorre, tuttavia, considerare che l’art. 20, D.M. 21 giugno 2021, prevede espressamente che i prestatori italiani possano emettere in forma elettronica soltanto le fatture di cui all’art. 21, comma 6-bis, lett. b), D.P.R. n. 633/1972.
La fatturazione elettronica verso committenti sammarinesi è dunque ammessa per i soli servizi territorialmente rilevanti, ai fini IVA, in territorio extracomunitario. Di conseguenza, è possibile emettere fattura elettronica per un servizio di intermediazione reso a un operatore economico sammarinese (rientrante tra i c.d. servizi “generici” di cui all’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972, territorialmente rilevanti nel Paese di stabilimento del committente), mentre è ancora richiesta la fattura cartacea per i servizi agricoli effettuati su un terreno insistente in Italia a favore di un committente sammarinese (rientranti tra i c.d. servizi “specifici” di cui all’art. 7-quater, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 633/1972, territorialmente rilevanti nel Paese ove insiste l’immobile).
Inoltre, in relazione alle cessioni di beni da San Marino verso l’Italia documentate da fatture senza addebito d’imposta, è ore previsto che l’acquirente italiano, soggetto passivo IVA, applichi il reverse charge di cui all’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, una volta visualizzata la fattura elettronica nel portale Fatture e Corrispettivi.
[1] Si vedano le ns. circolari “588/2021 - Il codice destinatario per le fatture elettroniche verso San Marino” e “534/2021 La fatturazione elettronica negli scambi con la Repubblica di San Marino”