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Il Ministero del Turismo, con l’avviso pubblico del 4 febbraio 2022 pubblicato sul proprio sito, ha fornito le indicazioni relative agli interventi che potranno beneficiare dei contributi e dei crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche, ai sensi dell’art. 1, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152.
Come abbiamo avuto modo di illustrare nelle nostre precedenti informative (circ. 94/2022, 786/2021), in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 del Decreto Legge 152/2021, il 23 dicembre 2021, il Ministero del Turismo ha pubblicato (tramite avviso pubblico) le modalità applicative, i requisiti e le spese ammissibili per fruire degli incentivi destinati dal PNRR alle imprese del settore turistico, compreso il comparto agrituristico.
L’avviso del 23 dicembre, al primo comma dell’articolo 5, indicava che, ai fini della determinazione degli incentivi, l’esatta individuazione delle spese ammissibili sarebbe stata oggetto di una successiva comunicazione da effettuarsi entro i successivi trenta giorni. Tale comunicazione è avvenuta con l’avviso del 4 febbraio nel quale sono specificate, per categoria di intervento, tutte le spese ammesse.
Per quanto concerne le spese per interventi di incremento dell’efficienza energetica di cui all’articolo 1, comma 5, lett. a) del D.L. 152/2021, vi è il rimando a quelli definiti dall’articolo 5 del D.M. 6 agosto 2020, e si dovranno rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dal medesimo Decreto, fatta eccezione per i seguenti interventi:
In relazione agli interventi di riqualificazione antisismica sarà ammesso qualsiasi intervento destinato a migliorare la resistenza antisismica dell’edificio. Saranno ammesse anche le spese sostenute per beni destinati a strutture esistenti, già in regola con la normativa antisismica, a condizione che l’investimento determini un effettivo miglioramento del comportamento antisismico dell’edificio.
Il miglioramento della resistenza antisismica dovrà però essere attestato da un tecnico qualificato a ciò autorizzato.
Tra gli interventi ammessi per l’eliminazione delle barriere architettoniche, da effettuarsi sia sulle parti comuni che su unità immobiliari, saranno ammesse le spese per:
Per gli interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, di cui al D.P.R. 380/2001 art. 3 comma 1 lett. b), c), d) ed e.5), ammissibili in quanto funzionali per gli interventi di cui alle lett. a) e b), del quinto comma, art. 1 del D.L. 152/2021, sono elencati tutti gli interventi ammessi (demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con modifica della volumetria, il ripristino di edifici o parti di essi anche se crollati o demoliti, sostituzione di serramenti, rifacimento di servizi igienici, ecc.).
Sono comprese tra le spese ammesse anche quelle per la realizzazione e la ristrutturazione di piscine termali e degli ambienti a loro supporto (servizi igienici e spogliatoi), nonché le spese per lo svolgimento delle attività termali.
Per quanto concerne gli interventi di digitalizzazione, l’elenco delle spese ammesse comprende sia l’acquisto di hardware (modem, router, impianti wi-fi, server, dispositivi per pagamenti elettronici, ecc.), sia l’acquisto di software o per la realizzazione di piattaforme informatiche per la prenotazione, l’acquisto o la vendita di pernottamenti.
Relativamente all’acquisto di mobili e componenti d’arredo, compresa l’illuminotecnica, tali spese dovranno essere indirizzate all’acquisto di beni mobili durevoli e ammortizzabili, strumentali all’attività economica esercitata e inerenti alla struttura per la quale è stata presentata richiesta di incentivo.
Ai fini dell’ammissibilità di tali spese sarà anche necessaria una relazione di un professionista abilitato che ne attesti la diretta funzionalità per le caratteristiche tecniche-fisiche utili al fine di soddisfare gli obiettivi riferiti ad almeno uno degli interventi previsti.
Ad esclusione delle spese per la relazione richiesta per i beni mobili e le componenti di arredo, le spese professionali sostenute per gli altri interventi (comprese quelle per le relazioni, le asseverazioni e gli attestati tecnici ove richiesti) sono agevolabili nella misura massima del 10% delle spese ammissibili.