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Il Ministero del Turismo ha pubblicato l’avviso del 18 febbraio 2022, prot. n. 2615/2022, contenente le istruzioni operative per accedere alla piattaforma ministeriale per l’erogazione del credito d’imposta e del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, commi 1 e 2, D.L. n. 152/2021, destinato alle imprese del settore turistico.
Le domande, in particolare, possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 28 febbraio 2022 alle ore 17:00 del 30 marzo 2022. Le agevolazioni saranno riconosciute in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Entro il 29 maggio 2022, il Ministero del Turismo procederà alla concessione dei contributi sulla base dell’ordine cronologico di ricezione delle domande rilevato dalla procedura online.
Ai fini della presentazione della domanda occorre accedere alla piattaforma online mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), inserire le informazioni richieste, caricare il modulo di domanda sottoscritto dal legale rappresentante unitamente ai relativi allegati e quindi procedere all’invio della domanda. Al termine della procedura la piattaforma ministeriale rilascia l’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, recante il giorno e l’orario di acquisizione della stessa e il suo codice identificativo.
L’art. 1, commi 1 e 2, D.L. n. 152/2021, prevede che gli incentivi in esame siano destinati:
Ai fini della concessione degli incentivi tali soggetti devono gestire, in forza di un contratto regolarmente registrato (da allegare obbligatoriamente alla domanda), un’attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi, oppure essere proprietari degli immobili oggetto degli interventi nei quali sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.
Gli incentivi, riconosciuti sotto forma di un credito d’imposta e di un contributo a fondo perduto, sono concessi nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 180 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 40 milioni per l’anno 2025, con una riserva del 50% destinata agli investimenti di riqualificazione energetica ed una del 40% destinata agli interventi da effettuare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino al 80% delle spese ammissibili sostenute per interventi realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano state sostenute dal 7 novembre 2021 (a tal fine assume rilievo la data della fattura).
Il contributo a fondo perduto è invece riconosciuto entro un importo non superiore al 50% delle spese sostenute per gli interventi ammissibili, effettuati a decorrere dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024, entro un importo massimo di 40.000 euro.
Infine, in relazione alle spese di progetto ammissibili ma non coperte dalle agevolazioni, è possibile fruire anche dei finanziamenti a tasso agevolato previsti dal Fondo nazionale per l’efficienza energetica, a condizione che almeno il 50% di tali costi sia destinato a interventi di riqualificazione energetica.
Gli incentivi operano in relazione ai seguenti interventi ammissibili, come indicati dall’art. 4 dell’avviso pubblico del 23 dicembre 2021 del Ministero del Turismo:
L’effettività del sostenimento delle spese deve risultare da un’apposita attestazione rilasciata dal presidente del Collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori o da un professionista iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Periti Commerciali e dei Consulenti del Lavoro, oppure dal responsabile di un Centro di Assistenza Fiscale.