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Con l’art. 7 del Decreto Aiuti-bis (D.L. n. 115 del 9 agosto 2022) è stata prevista la proroga del credito d’imposta riferito alle spese sostenute anche durante il terzo trimestre solare dell’anno 2022 (luglio, agosto e settembre) per l’acquisto dei carburanti necessari allo svolgimento dell’attività agricola e della pesca.
Tale disposizione è stata introdotta dall’art. 18 del D.L. n. 21/2022 che, interessando all’epoca il primo trimestre del 2022, ha istituito un credito d’imposta del 20% a parziale compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina necessari alla trazione dei mezzi utilizzati per le predette attività.
Facendo riferimento alla nostra circolare n. 263 del 5 aprile 2022, a cui rimandiamo per un eventuale approfondimento, ricordiamo che l’art. 3-bis del D.L. n. 50/2022, aveva prorogato la misura di sostegno finanziario di cui all’oggetto anche al secondo trimestre 2022, ma in tale occasione il credito del 20% veniva riconosciuto soltanto a favore delle imprese esercenti l’attività della pesca.
L’attuale proroga al terzo trimestre 2022, invece, torna a ricomprendere anche quelle imprese che esercitano attività agricole rimediando ad una “discriminazione” che appariva del tutto incomprensibile.
Restano invariate le modalità operative e funzionali previste dalla disposizione originaria e, pertanto, avremo che:
L’utilizzo del credito d’imposta da parte dei beneficiari può avvenire secondo le disposizioni previste dai commi 2 e 3 dello stesso art. 18, D.L. n. 21/2022, pertanto si potrà seguire la strada della compensazione in F24, ovvero quella della cessione ad altri soggetti (si veda a tal proposito la nostra circolare 433/2022).
Con la Risoluzione n. 23/E del 30 maggio 2022 l’Agenzia ha istituito il codice tributo “6965” da indicare nel Modello F24 per compensare il credito relativo agli acquisti di carburante effettuati nel primo trimestre 2022. Per l’utilizzo del credito d’imposta relativo al terzo trimestre 2022 occorrerà pertanto attendere un analogo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con il quale sarà definito il nuovo codice tributo da utilizzare per la compensazione del credito d’imposta relativo agli acquisti di carburante effettuati dal 1° luglio 2022 al 30 settembre 2022.