Nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022 è stato pubblicato il D.L. n. 144/2022, con il quale, tra l’altro, sono stati stanziati nuovi fondi per sostenere le imprese in relazione ai maggiori costi dell’energia, del gas, del gasolio e della benzina.
Come avevamo anticipato nella nostra news “Decreto Aiuti-ter: prorogati e potenziati i sostegni per il caro energia”, il Governo ha stanziato le risorse derivanti dal maggior gettito per riproporre e potenziare i crediti d’imposta per il caro carburanti ed energia.
Credito d’imposta per i costi sostenuti per l’acquisto dell’energia elettrica
L’art. 1, D.L. n. 144/2022, conferma, limitatamente ai mesi di ottobre e novembre, il credito d’imposta per le imprese a forte consumo di energia elettrica e per le altre imprese. Queste ultime per accedere al credito devono disporre di almeno un contatore di potenza minima pari a 4,5 kW. Tale soglia, fino al 30 settembre fissata a 16,5 kW, consente l’accesso al credito anche a quelle imprese di più modesta entità, come bar, negozi e ristoranti, nonché alle imprese del settore agricolo e a molte altre realtà che non disponevano di almeno un allaccio con potenza pari o superiore a 16,5 kW.
La misura del credito passa dal 25% al 40% per le imprese energivore e dal 15% al 30% per quelle non energivore. La condizione da verificare resta la medesima dei precedenti provvedimenti, ossia occorre verificare che nel terzo trimestre 2022 il costo medio dell’energia per kWh sostenuto dall’impresa sia almeno superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019.
Il calcolo del credito d’imposta si calcola sulla spesa della componente di costo per l’energia acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.
Credito d’imposta per i costi sostenuti per l’acquisto del gas
Anche per il credito d’imposta per il gas, anch’esso riproposto dall’art. 1, D.L. n. 144/2022, vi sono alcune novità.
Il credito, riservato alle imprese che utilizzano gas per usi diversi da quelli termoelettrici, richiede come requisito di accesso che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso trimestre del 2019.
Se tale requisito è rispettato, il credito d’imposta è esteso ai mesi di ottobre e novembre 2022. Il calcolo si effettua sul costo della componente energetica acquistata ed utilizza nei mesi di ottobre e novembre 2022. La percentuale del credito spettante è stata incrementata per queste due mensilità e passa dal 25% al 40%. Ciò vale sia per le c.d. “imprese gasivore” che per le altre imprese.
Gas ed energia: se il fornitore non è cambiato è possibile richiedere la verifica del credito spettante
Le imprese che si approvvigionano di gas o energia elettrica dallo stesso fornitore a partire dal trimestre di riferimento del 2019 (luglio, agosto e settembre 2019), possono richiedergli di fornire il calcolo dell’incremento del costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante. In tal caso, il fornitore, entro il prossimo 29 gennaio, dovrà inviare una comunicazione contente i dati richiesti.
Carburante per le imprese agricole e della pesca
Relativamente a tutto il quarto trimestre 2022 è stato confermato il credito d’imposta del 20% per l’acquisto di gasolio e benzina per gli esercenti attività agricola e della pesca, prevendendo esplicitamente che tra le attività ammesse vi siano anche quelle agro-meccaniche (codice ATECO “1.61”). Inoltre, viene contemplato, per l’ultimo trimestre 2022, anche l’utilizzo di detti carburanti per il riscaldamento delle serre e degli allevamenti.
L’estensione del credito d’imposta alle imprese agro-meccaniche e all’utilizzo per il riscaldamento delle strutture produttive, nonostante i ripetuti interventi per richiederne l’applicazione anche nei trimestri precedenti, sarà applicabile solo per l’ultimo trimestre 2022.
La disposizione, ai fini dell’applicazione del credito d’imposta, continua a fare riferimento al carburante destinato alla trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle attività ammesse. Pertanto, qualora gasolio e benzina fossero utilizzati anche per altri usi (ad esempio, per l’irrigazione), il credito d’imposta dovrà essere calcolato escludendo la quota di costo non riconducibile alle fattispecie previste dal legislatore (si veda la nostra news n. 710 del 23 settembre 2022).
Ricordiamo che il credito d’imposta, limitatamente ai costi sostenuti per il secondo trimestre, resta circoscritto agli esercenti l’attività della pesca. Infatti, il “Decreto Aiuti-ter” non ha modificato i precedenti provvedimenti. Nel calcolo del credito d’imposta non deve essere considerata l’IVA.
Utilizzo dei crediti d’imposta
I menzionati crediti d’imposta dovranno essere utilizzati esclusivamente in compensazione nel Modello F24 entro il 31 marzo 2023.
I crediti d’imposta possono essere anche ceduti, ma solo per l’intero importo, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, i quali dovranno utilizzare il credito entro il 31 marzo 2023.
Banche e istituti finanziari potranno cedere ulteriormente il credito ad altri istituti bancari o finanziari: sono ammesse in questo caso due cessioni, ma il termine di utilizzo del credito resta fermo al 31 marzo.
Tali crediti non hanno rilevanza ai fini reddituali (redditi e IRAP) e ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi (artt. 61 e 109, TUIR) e non sono soggetti ai limiti de minimis.
L’utilizzo del credito in compensazione non soggiace all’applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007 e di cui all’art. 34, Legge n. 388/2000. Inoltre, essendo una misura agevolativa, non serve il visto di conformità per l’utilizzo diretto.
Si segnala che il comma 11 dell’art. 2, D.L. n. 144/2022, posticipa al 31 marzo 2023 l’utilizzo del credito d’imposta per i crediti maturati nel terzo trimestre 2022 per energia e gas.
Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari dei crediti d’imposta per energia, gas e carburanti precedentemente descritti, a pena della decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato, dovranno inviare un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità di presentazione saranno definite con un apposito provvedimento dell’Amministrazione finanziaria, da emanare entro il 24 ottobre 2022.
©RIPRODUZIONE RISERVATA