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Avvalersi dell’ausilio delle associazioni di categoria in sede di stipula di un contratto di affitto di fondo rustico permette alle parti di derogare ad alcune clausole contrattuali, potendo concordare, tra l’altro, una durata del contratto inferiore ai quindici anni. Qualora, invece, non fossero state coinvolte le associazioni di categoria, ed una delle parti contrattuali non rispettasse la durata pattuita, come deve comportarsi l’interessato?
La presenza delle associazioni al momento della stipula del contratto di affitto di fondo rustico rappresenta la circostanza fondamentale per poter applicare deroghe alle varie clausole. Di fatti, l’art. 45 della Legge n. 203/1982 stabilisce che i contratti agrari in deroga sono validi ed efficaci tra le parti solo se sono stipulati “con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali”.
La necessità che le associazioni di categoria di ciascuna parte siano effettivamente presenti in sede di trattativa nasce dall’esigenza che le parti contrattuali siano ben informate circa il significato delle clausole che intendono derogare.
Proprio per questo motivo, così come previsto dall’art. 58 della Legge n. 203/1982, qualora manchi l’assistenza delle associazioni di categoria, il contratto si intende comunque valido ed efficace ma le clausole derogate sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle disposizioni dettate in materia di contratti agrari ai sensi dell’art. 1339 c.c.
Anche gli orientamenti giurisprudenziali confermano tale circostanza ed infatti, la Cassazione Civile, con la Sentenza n. 13359/1999 ha affermato che “qualora un contratto di affitto agrario sia stipulato senza l’obbligatorio intervento delle organizzazioni professionali, ai sensi dell’art. 45 della Legge 3 maggio 1982 n. 203, la nullità che ne deriva non travolge l’intero negozio, ma soltanto le clausole in contrasto con i precetti della Legge n. 203 del 1982 citata, dai quali le clausole nulle vengono sostituite ex art. 1419, comma secondo, c.c.”
Proprio per questo motivo, i contratti stipulati senza la dovuta assistenza delle associazioni di categoria, che prevedono una durata inferiore ai quindici anni, non potranno considerarsi cessati alla data stabilita tra le parti, ma dovrà essere applicata la durata minima legale che l’art. 1 della Legge n. 203/1982 fissa in quindici anni.
Qualora una delle due parti contrattuali non intenda portare avanti l’accordo fino alla scadenza della durata minima legale del contratto di affitto di fondo rustico sottoscritto in deroga senza l’assistenza delle associazioni di categoria, si dovrà necessariamente instaurare una causa legale innanzi alla Sezione specializzata agraria del Tribunale del luogo in cui è situato il fondo.
Prima di promuovere il giudizio, l’affittuario è tenuto ad adempiere a due obbligazioni:
Entro venti giorni successivi all’inoltro della predetta comunicazione, l’IPA convoca le parti, unitamente ai rappresentanti delle rispettive associazioni di categoria, al fine di tentare una conciliazione fra le stesse.
Se la conciliazione riesce, viene redatto verbale positivo sottoscritto dall’IPA, dalle parti e dalle associazioni di categoria. In caso contrario, viene redatto un verbale negativo al cui seguito la parte interessata può validamente adire le vie legali.
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