Facendo riferimento e rimandandovi alla lettura della nostra circolare n. 706 del 22 settembre 2022, vi informiamo che, con il Provvedimento Direttoriale n. 406604 del 2 novembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2021 dalle reti di imprese agricole e agroalimentari per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche per il potenziamento dell’e-commerce, il bonus richiesto, a fronte di domanda validamente presentata (dal 20 settembre a fino al 20 ottobre 2022), potrà essere fruito nella misura piena.
Vi ricordiamo che l’agevolazione, prevista dall’articolo 1, comma 131 della Legge n. 178/2020, consiste in un credito d’imposta, spendibile solo in compensazione, pari al 40% degli investimenti sostenuti per realizzare o ampliare infrastrutture informatiche utili a potenziare il commercio elettronico nell’agroalimentare e le potenzialità di vendita a distanza anche a clienti finali residenti fuori dall’Italia.
I beneficiari, che ricordiamo essere le reti d’imprese agricole e agroalimentari (costituite ai sensi dell’articolo 3 del D.L. n. 5/2009), anche in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle strade del vino, potranno visualizzare il credito d’imposta utilizzabile nel proprio cassetto fiscale reso accessibile nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate.
Per il materiale utilizzo del credito d’imposta in commento, i soggetti dovranno operare tramite apposita compensazione fiscale (articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241/1997) e a tal fine, con la Risoluzione n. 64/E del 3 novembre 2022, è stato istituito il codice tributo “6990” denominato “Credito d’imposta e-commerce delle imprese agricole” da riportare sul Modello F24 nella sezione Erario.
La possibilità di godere nella misura piena del credito d’imposta previsto dalla disposizione normativa è stata legittimata dal fatto che, in base all’analisi delle domande regolarmente presentate con riferimento agli investimenti realizzati nell’anno 2021, le richieste complessive trasmesse dai potenziali beneficiari hanno determinato un importo inferiore alle risorse disponibili e, pertanto non sarà necessario procedere ad alcuna riparametrazione della percentuale.
Si ricorda che per gli investimenti realizzati nel 2022 e nel 2023 la finestra utile per accedere al bonus sarà dal 15 febbraio al 15 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.
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