Facendo riferimento e seguito alle nostre circolari n. 791 del 21 ottobre 2022 e n. 739 del 4 ottobre 2022, vi ricordiamo che entro il 30 novembre 2022, le società che nell’anno 2021 hanno effettuato investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nuovi Industria 4.0, devono inviare in formato elettronico, tramite PEC, al Ministero dello Sviluppo Economico, una comunicazione nella quale riportare, tra l’altro, la tipologia dell’investimento realizzato ed il costo agevolabile.
Essendo beni per i quali sono previste determinate caratteristiche tecniche, riportate nelle Tabelle A e B allegate alla Legge n. 232/2016, è necessario dotarsi di una perizia asseverata che ne certifichi la corrispondenza, nonché ne attesti l’intervenuta interconnessione al sistema aziendale.
Si precisa che la comunicazione in commento deve riguardare esclusivamente i beni Industria 4.0 e non riguarda gli investimenti in beni cosiddetti generici, cioè diversi da quelli riportati nelle tabelle sopra citate.
Inoltre, un’altra discriminante fondamentale richiesta per la predisposizione della comunicazione da inviare al Ministero dello Sviluppo Economico entro il prossimo 30 novembre 2022, è che l’investimento risulti effettuato nell’anno 2021, avendo riguardo al principio di competenza, come disciplinato dall’art. 109, commi 1 e 2, TUIR.
Di seguito ricordiamo che, per determinare il periodo di effettuazione dell’investimento in base al principio appena citato, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione; ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto di clausole di riserva della proprietà.
Inoltre, precisando che determinanti al fine di cui sopra sono le clausole riportate nel contratto di vendita che non saranno influenzate in alcun modo dalla qualificazione giuridica espressa dalle parti (cfr. nostra circolare n. 791 del 21 ottobre 2022), specifichiamo che:
- per i beni in leasing, rileva:
- la data di consegna, ossia il momento in cui il bene entra nella disponibilità del locatario;
ovvero
-
- qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, il momento in cui si rilascia la dichiarazione di esito positivo del collaudo;
- per i beni realizzati in economia, vanno considerati i costi sostenuti nel periodo agevolato secondo il principio di competenza;
- se i beni sono stati realizzati tramite un contratto di appalto, i costi si considerano sostenuti dal committente:
- alla data di ultimazione dei lavori;
- se sono presenti dei SAL, alla data in cui l’opera, o parte di questa, è verificata e accettata dal committente.
Pertanto, stante le considerazioni sopra riportate e considerate le peculiarità normative della disposizione in commento, esaminiamo di seguito le varie fattispecie per cui è richiesto l’invio della comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico entro il 30 novembre 2022.
Investimenti 2021 Industria 4.0 da inserire nella Comunicazione
*per i quali è stato accettato l’ordine dal fornitore e versato un acconto almeno pari al 20%
Considerato che, ai fini della comunicazione da inviare al Ministero dello Sviluppo Economico entro il 30 novembre 2022, rileva l’effettuazione dell’investimento che dovrà avvenire nell’anno 2021, nel caso in cui l’investimento Industria 4.0 risulti prenotato (ordine accettato e versamento dell’acconto del 20% effettuato) entro il 31 dicembre 2021, ma venga realizzato entro il 31 dicembre 2022, non sarà necessario predisporre alcuna comunicazione entro il prossimo 30 novembre, bensì le specifiche dell’investimento saranno oggetto di comunicazione da inviare al Ministero dello Sviluppo Economico entro il 30 novembre 2023.
La comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico
Per trasmettere la Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, si dovrà utilizzare l’apposito modello predisposto ed approvato con D.M. 6 ottobre 2021, reperibile sul portale del Ministero, e cliccare su “credito d’imposta per investimenti in beni strumentali”.
Il modello dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’azienda ed inviato in formato elettronico via PEC al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
Da ultimo si precisa che, essendo i dati riportati nel modello acquisiti al solo fine di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia dell’agevolazione, l’eventuale mancato inoltro della comunicazione non comprometterà l’ottenimento del contributo, né determinerà effetti in sede di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
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