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La Cassazione, con la Sentenza 33288 dell'11 novembre 2022, conferma l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate espresso nella Risposta ad Interpello n. 551/2020, sostenendo che, in caso di decadenza dalle agevolazioni PPC per l’alienazione del fondo prima che siano decorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, trova naturalmente applicazione l’imposta di registro, nella misura prevista per CD e IAP iscritti alla previdenza agricola.
Ai fini dell’imposta di registro, la richiesta, in atto, di applicare un trattamento agevolato, comporta, in caso di decadenza dal beneficio, l’impossibilità di richiedere un’altra agevolazione. Si tratta di un principio condiviso, confermato da un costante orientamento della stessa Cassazione. Infatti, i poteri di accertamento e valutazione del tributo si esauriscono nel momento in cui l’atto viene sottoposto a tassazione, cosicché è precluso l’accertamento di altri requisiti basati su altri presupposti normativi o, di fatto, applicabili in subordine al medesimo atto.
Nel caso di atti riguardanti il trasferimento di fondi agricoli in favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla corrispondente previdenza, sono applicabili due distinte agevolazioni:
Nel primo caso (PPC) è concessa l’applicazione dell’imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa (200 euro) e dell’imposta catastale nella misura dell’1%. L’agevolazione si applica in relazione agli atti di trasferimento a titolo oneroso aventi ad oggetto fondi agricoli e relative pertinenze in favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla relativa gestione previdenziale e assistenziale. Tale agevolazione consente di beneficiare anche di una riduzione degli onorari dei notai, nella misura del 50%.
La disposizione impone che il beneficiario dell’agevolazione non possa, prima che siano decorsi cinque anni dalla stipula dell’atto, alienare volontariamente i beni o cessarne la conduzione diretta e la coltivazione, pena la decadenza dall’agevolazione.
In alternativa, qualora il CD o lo IAP iscritto alla previdenza agricola non voglia soggiacere ai suddetti vincoli quinquennali, trova applicazione l’aliquota relativa all’imposta di registro nella misura del 9%.
Diversamente, quando un terreno agricolo è acquistato da un soggetto diverso dal CD o dallo IAP iscritti alla previdenza agricola, si applica l’imposta di registro nella misura del 15%.
L’Agenzia delle Entrate, in virtù del principio in base al quale non è possibile richiedere in atto un’agevolazione proponendone in subordine un’altra, in caso di decadenza, con la Risoluzione n. 100/E del 2014, aveva negato in passato l’applicazione dell’agevolazione secondaria, potenzialmente applicabile.
Più di recente, con la Risposta n. 551/2020, l’Agenzia ha approfondito la casistica nella quale i beneficiari, per i quali erano decaduti i requisiti dell’agevolazione PPC, erano dei coltivatori diretti o degli imprenditori agricoli professionali regolarmente iscritti all’INPS. In tale circostanza l’Agenzia delle Entrate è giunta alla conclusione che l’aliquota del 15% prevista dell’art. 1, punto 3, della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, trova applicazione solo per i trasferimenti di terreni agricoli a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti o dagli IAP. Pertanto, nell’ipotesi di atti in cui i beneficiari siano coltivatori diretti o IAP, iscritti all’INPS, trova naturalmente applicazione l’imposta di registro nella misura del 9%, disposta al punto 1 del medesimo articolo.
Alle stesse conclusioni sono pervenuti i Giudici di legittimità nella Sentenza 33288 dell'11 novembre 2022. Nel caso di specie, i Giudici hanno affrontato il caso di due imprenditori agricoli i quali, avendo acquistato un fondo con le agevolazioni PPC, prima del decorrere del quinquennio dalla stipula dell’atto, avevano parzialmente rivenduto una parte delle proprietà acquistate. Agli stessi veniva contestata la decadenza dei benefici di cui all’art. 2, comma 4-bis, del D.Lgs. 194/2009, con l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 15%.
I Giudici hanno rilevato come i soggetti incorsi nella causa di decadenza, per aver ceduto porzione del fondo acquistato, non ricadevano nell’ipotesi di applicazione dell’imposta di registro al 15%, in quanto, in base alla definizione riportata nella parte prima della Tariffa, tale aliquota si applica, in via residuale, agli atti con oggetto il trasferimento di “terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.”
Conseguentemente, nel caso di specie, l’imposta di registro ordinariamente applicabile era quella del 9%. Infatti, la produzione della certificazione relativa alla qualità di imprenditore agricolo professionale in sede di rogito notarile basta al contribuente per beneficiare di tale trattamento d'ufficio anche dopo la decadenza dalle agevolazioni della c.d. "Piccola Proprietà Contadina".