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Nel rimandarvi alla lettura della nostra circolare n. 768 del 13 ottobre scorso, vi ricordiamo che per tutti i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, il prossimo 30 novembre 2022 scadrà il termine per avvalersi della cosiddetta remissione in bonis, riguardante le comunicazioni dell’opzione per l’utilizzo dello sconto in fattura o della cessione del credito (art. 121, D.L. n. 34/2020) non trasmesse all’Agenzia delle Entrate, con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2021 o alle rate residue non fruite delle spese sostenute nel 2020.
Come noto, infatti, la Circolare n. 33/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate ha esteso l’applicazione della remissione in bonis anche all’adempimento riguardante la trasmissione della comunicazione della volontà di usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito a quei soggetti che, dovendolo fare entro il 15 ottobre 2022, non hanno operato in tale senso, sempreché, nel frattempo, la violazione non risulti constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il contribuente sia a conoscenza.
Affinché l’istituto della remissione in bonis trovi piena applicazione, tuttavia, è necessario che il soggetto interessato risponda a determinate condizioni che, in particolare, prevedono:
Si ricorda, inoltre, che l’Agenzia delle Entrate, nella sua Circolare n. 33/E/2022, ha precisato che la remissione in bonis, ricorrendone le condizioni viste in precedenza, “è ammessa anche nelle ipotesi in cui sia stato chiesto l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da una Comunicazione errata”.
Da ultimo, si consiglia di prestare attenzione al fatto che, oltre al rispetto delle condizioni sostanziali per potere richiedere i bonus edilizi e alla necessità che non siano intervenute attività di controllo, l’Amministrazione Finanziaria richiede che “i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della Comunicazione”.