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Nonostante quanto annunciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con due distinti comunicati diffusi lo scorso 21 dicembre, nell’ambito del “Decreto Milleproroghe” non ha trovato spazio la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 ai fini della fruizione del bonus investimenti beni materiali Industria 4.0 con le maggiori aliquote accordate agli investimenti effettuati nel 2022. Trova quindi applicazione il termine del 30 settembre 2023 previsto dalla Legge di Bilancio 2023.
Come noto, l’art. 1, comma 1057, Legge n. 178/2020, c.d. “Legge di Bilancio 2021”, è intervenuto sulla disciplina istitutiva del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi Industria 4.0 di cui all’allegato A, Legge n. 232/2016.
In particolare, è stato previsto che per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%, il credito d’imposta sia riconosciuto nelle seguenti misure.
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Investimenti effettuati nel 2022 |
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Ammontare dell’investimento |
Credito d’imposta |
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Fino a 2.500.000 euro |
40% del costo di acquisizione |
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Superiore a 2.500.000 euro e fino a 10.000.000 di euro |
20% del costo di acquisizione |
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Superiore a 10.000.000 euro e fino a 20.000.000 di euro (limite massimo costi complessivamente ammissibili) |
10% del costo di acquisizione |
Il successivo comma 1057-bis del medesimo art. 1, Legge n. 178/2020, ha previsto che per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023, il credito d’imposta sia riconosciuto nelle seguenti minori misure.
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Investimenti effettuati dal 2023 |
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Ammontare dell’investimento |
Credito d’imposta |
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Fino a 2.500.000 euro |
20% del costo di acquisizione |
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Superiore a 2.500.000 euro e fino a 10.000.000 di euro |
10% del costo di acquisizione |
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Superiore a 10.000.000 euro e fino a 20.000.000 di euro (limite massimo costi complessivamente ammissibili) |
5% del costo di acquisizione |
In considerazione delle attuali difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime, la Commissione Bilancio ha quindi approvato un emendamento al D.D.L. “Bilancio 2023” che, modificando il comma 1057 dell’art. 1, Legge n. 178/2020, prevede la proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 del termine per completare gli investimenti prenotati entro lo scorso 31 dicembre 2022.
Con due distinti comunicati diffusi lo scorso 21 dicembre, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno annunciato che il termine del 30 settembre 2023 sarebbe stato ulteriormente posticipato al 31 dicembre 2023 ad opera del “Decreto Milleproroghe” (si veda la nostra circolare n. 964/2022).
Tuttavia, nell’ambito del D.L. n. 198/2020, c.d. “Decreto Milleproroghe”, non è stata poi inserita la proroga al 31 dicembre 2023 e, pertanto, resta confermato il termine del 30 settembre 2023 disposto dall’art. 1, comma 423, Legge n. 197/2022, c.d. “Legge di Bilancio 2023”.
Di conseguenza, per gli investimenti in beni materiali Industria 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022, ossia per i quali il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia intervenuto il pagamento di un acconto non inferiore al 20% del corrispettivo pattuito, la relativa consegna può essere effettuata entro il nuovo termine del 30 settembre 2023 (invece che entro il 30 giugno 2023 come precedentemente previsto).
Non è stata accordata, invece, alcuna proroga al termine per l’effettuazione degli investimenti in beni immateriali Industria 4.0 di cui all’allegato B, Legge n. 232/2016, per i quali continuano a trovare applicazione le misure previste dal comma 1058 dell’art. 1, Legge n. 178/2020 (da ultimo modificate ad opera del D.L. n. 50/2022):
Allo stesso modo è confermato il termine del 31 dicembre 2022 per l’effettuazione degli investimenti in beni materiali e immateriali “generici” di cui al comma 1055 dell’art. 1, Legge n. 178/2020.
In particolare, per gli investimenti effettuati nel 2022 o prenotati entro tale anno ed effettuati entro il 30 giugno 2023:
Dal 2023, pertanto, non è previsto alcun credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali “generici”.