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Nella giornata di ieri la Camera, con 198 voti a favore e 128 contrari, ha definitivamente approvato la Legge di Conversione del D.L. 198/2022, ovvero, il Decreto Milleproroghe.
Tra le novità introdotte in sede di conversione in legge segnaliamo che, nell’ambito degli investimenti per nuovi beni strumentali, per i quali maturano i crediti d’imposta ai sensi della Legge 178/2020, sono state previste due proroghe al termine lungo per effettuare gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022.
Per gli investimenti per i quali, entro il 31 dicembre 2022, è stato accettato l’ordine da parte del fornitore ed è avvenuto il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo dei beni, di regola, può applicarsi il credito d’imposta previsto dalla Legge 178/2020 in base alle percentuali ammesse per il 2022 qualora l’investimento sia effettuato entro il 30 giugno del 2023.
È ora previsto che il termine entro il quale l’investimento deve essere effettuato non sia più il 30 giugno 2023, bensì il 30 novembre 2023. La proroga riguarda esclusivamente l’acquisto di nuovi beni strumentali materiali, senza distinzione per il fatto che abbiano o meno i requisiti di cui all’allegato A della Legge 232/2016.
Nessuna proroga è stata invece concessa per gli investimenti in beni immateriali per i quali, qualora si fosse proceduto alla regolare prenotazione entro il 31 dicembre 2022, il termine per effettuare l’investimento resta fissato al 30 giugno 2023.
L’utilizzo del credito d’imposta per il gasolio e la benzina agricola maturato nel terzo trimestre 2022 potrà essere utilizzato in compensazione entro il 30 giugno 2023. Il termine originario, fissato al 31 dicembre 2022, era già stato oggetto di una proroga ad opera della Legge di Bilancio. Ora la disposizione tiene conto che il credito maturato nel 2022, potendo essere utilizzato fino a giugno del 2023, deve essere anche oggetto della comunicazione da presentare entro il prossimo 16 marzo qualora, a quella data, residui una parte di credito inutilizzato ( in relazione alla comunicazione sul tax credit si veda la nostra Circolare n. 137/2023).
Il credito d’imposta in oggetto ha avuto un’evoluzione nel corso del 2022. Per quanto riguarda il credito maturato nel terzo trimestre occorre ricordare che lo stesso si applica alle imprese esercenti attività agricola e della pesca ed è riconosciuto per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell’attività agricola e della pesca.
Per i trimestri successivi (quarto trimestre 2022 e primo trimestre 2023) il credito d’imposta, pur rimanendo fissato nella misura del 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel trimestre solare di riferimento, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto al netto dell’IVA, è stato esteso agli utilizzi relativi al riscaldamento di serre ed allevamenti ed in favore delle imprese esercenti l’attività agro-meccanica di cui al codice ATECO 1.61.
Il prossimo 30 giugno scade, pertanto, il termine per l’utilizzo del credito d’imposta per l’acquisto di carburanti agricoli effettuati nel terzo e quarto trimestre 2022.
Vi sarà, invece, tempo fino al 31 dicembre 2023 per utilizzare il credito maturato per gli acquisti del primo trimestre 2023.
Gli stessi termini valgono per i cessionari, qualora i crediti fossero ceduti.
Si rinvia al 1° gennaio 2024 il termine per l’applicazione delle sanzioni irrogabili in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione delle erogazioni pubbliche percepite nel 2022 (nella Nota Integrativa o sul sito internet), da rendicontare nel 2023. È esclusa, pertanto, l’applicazione delle sanzioni riferite agli obblighi informativi che devono essere adempiuti nel 2023.
Estesa agli esercizi 2023, 2024 e 2025 anche la maggiorazione del 20% della deduzione delle spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali.
L’agevolazione è applicabile alle sole imprese che determinano il reddito in base al bilancio e, quindi, possono dedurre gli ammortamenti.
La proroga riguarda la misura prevista dall'art. 1, comma 509, Legge n. 160/2019, prevedendo l’estensione del periodo di applicazione, originariamente previsto per gli anni 2020, 2021 e 2022, anche alle annualità 2023, 2024 e 2025 (sul tema si veda la nostra Circolare 132/2023).