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Per le imprese agricole che determinano forfettariamente il reddito derivante dalla produzione delle agroenergie, il c.d. Decreto Bollette fissa un nuovo criterio per il calcolo dell’imponibile soggetto a tassazione per l’esercizio 2022.
L’intento è quello di contenere il problema relativo all’enorme incremento della tassazione per questi contribuenti, già sollevato nei mesi scorsi[1].
Attualmente, le imprese agricole che dichiarano il proprio reddito su base catastale, anche per opzione ai sensi del comma 1093 dell’art. 1, Legge n. 296/2006, determinano forfettariamente il reddito imponibile IRPEF e IRES sulla componente energetica prodotta e ceduta oltre i limiti fissati dal comma 423 dell’art. 1, Legge n. 266/2005. Per tali contribuenti, il reddito si determina applicando il coefficiente di redditività del 25% ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA, limitatamente alla componente di energia ceduta e con esclusione della quota incentivo.
In particolare, il comma 423 fa riferimento all’energia ceduta nell’anno di riferimento e non ai corrispettivi registrati nell’anno di riferimento. Pertanto, occorre avere riguardo alla valorizzazione dell’energia ceduta nell’anno.
L’art. 6, D.L. n. 34/2023, indica che, per il periodo d’imposta 2022, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dal comma 423 (art. 1, Legge n. 266/2005), per le persone fisiche, le società semplici e le altre società che hanno optato per la tassazione su base catastale (ai sensi dell’art. 1, comma 1093, Legge n. 296/2006), il reddito non si calcola sull’ammontare dei corrispettivi relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, ma la componente relativa alla valorizzazione dell’energia ceduta è data dal minore tra:
Tale valore, già di per sé elevato, risulta certamente meno oneroso per le imprese agricole che producono energia da biomasse oltre 2.400.000 kWh/annui e che, pertanto, per l’energia prodotta e ceduta in eccedenza, determinano forfettariamente un reddito d’impresa.
Il riferimento al D.M. 6 luglio 2012 parrebbe limitare la modifica ai soli impianti di produzione di energia da biomasse che producono e cedono nell’anno oltre 2.400.000 kWh di energia.
Per molte di queste imprese il valore dell’energia è fissato in 280 euro/kWh, dato dalla cosiddetta tariffa omnicomprensiva.
Tale tariffa comprende anche una quota corrispondente all’incentivo; quest’ultima componente è esclusa dal reddito per i soggetti che applicano il regime di tassazione forfettario (comma 423). Tuttavia, essendo fissato un tetto massimo al corrispettivo riconosciuto alle imprese quale tariffa omnicomprensiva, l’incremento del valore dell’energia nel corso del 2022 ha di fatto eroso completamente (o quasi) la quota incentivo. Per l’anno 2022 le imprese del settore si sarebbero trovate a corrispondere l’IRPEF o l’IRES sull’intero corrispettivo prodotto (nell’esempio 0,28 euro/kWh), abbattuto forfettariamente al 25%. Ora, invece, potranno considerare il valore massimo di 0,12 euro/kWh, sul quale calcolare la quota imponibile ai fini delle imposte sul reddito nella misura pari al 25%, mentre la differenza, pari a 0,16 euro/kWh, non sarà affatto tassata.
L’intervento non è da considerare come l’ennesima regalia concessa alle imprese agricole. Occorre, infatti, tener presente che queste imprese, per produrre l’energia elettrica, hanno sostenuto dei maggiori costi di produzione, in gran parte riconducibili agli aumenti dei prodotti energetici. Cosicché la deduzione forfettaria dei costi nella misura del 75% non era di fatto più idonea a rappresentare i normali costi di produzione stimati dal Legislatore quando introdusse questo regime impositivo.
Per effetto della modifica apportata dall’art. 6 del D.L. n. 34/2023, ai fini del calcolo delle imposte sui redditi (e dell’IRAP, ove dovuta), il valore dell’energia non potrà essere superiore a 120 euro/MWh (o al minor valore stabilito da ARERA).
In questo modo viene parzialmente apportato un correttivo alla tassazione delle imprese agricole che producono agroenergie che, altrimenti, rendeva estremamente penalizzante l’applicazione del regime forfettario semplificato loro riservato.
Letteralmente, tale metodo per la definizione del reddito relativo all’esercizio 2022 destinato ai soggetti che applicano il regime forfettario di cui al predetto comma 423, pare sia quello “naturale” che dovrà essere applicato da questi contribuenti; non pare invece preclusa la possibilità di optare per la tassazione ordinaria.
Ricordiamo che tali imprese, pur potendo optare per la tassazione nei modi ordinari, avrebbero dovuto tenere una contabilità analitica, cosa non sempre presente nel caso di imprese agricole individuali o società semplici.
[1] Circolare ConsulenzaAgricola n. 584/2022 “Nella produzione di biogas il caro energia fa perdere appeal al forfettario”