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Entro il prossimo 16 giugno 2023 deve essere versata la prima o unica rata dell’IMU relativa al periodo d’imposta 2023. Esaminiamo di seguito le modalità di applicazione e di determinazione dell’imposta, nonché le ipotesi di esenzione dal versamento del tributo.
L’art. 1, comma 762, Legge n. 160/2019, prevede che il versamento dell’IMU possa essere effettuato in due rate:
Le aliquote eventualmente deliberate dai Comuni devono essere pubblicate sul sito Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.
Entro il prossimo 16 giugno 2023, pertanto, deve essere versata la prima rata IMU 2023. È comunque possibile scegliere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro il 16 giugno dell'anno di riferimento. In tal caso, non è richiesto alcun versamento a titolo di saldo (sempre che le aliquote 2023 non vengano modificate successivamente alla scadenza di versamento della prima rata, oppure in caso di successiva variazione degli immobili posseduti, anche in relazione al valore, alla quota di possesso, all’utilizzo e alla classificazione).
Il versamento non deve essere effettuato qualora l’imposta complessivamente dovuta per tutti gli immobili situati nello stesso Comune risulti inferiore alla soglia di 12 euro. Occorre, tuttavia, considerare che i singoli Comuni possono individuare un diverso importo minimo al di sotto del quale il versamento dell’IMU non deve essere effettuato.
I versamenti IMU possono essere effettuati utilizzando gli appositi bollettini postali o, in alternativa, il Modello F24, Sezione “IMU e altre imposte locali” (gli importi da indicare nella delega di pagamento devono essere arrotondati all’unità di euro).
Il ricorso alla delega di pagamento, in particolare, consente l’utilizzo in compensazione degli eventuali crediti a diposizione del contribuente (anche qualora il soggetto passivo IMU abbia presentato il Modello 730, indicando il credito disponibile a quadro “I”).
Di seguito si riepilogano i codici tributo da esporre nel Modello F24.
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DESCRIZIONE |
CODICE TRIBUTO |
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Abitazione principale e relative pertinenze |
3912 |
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Fabbricati rurali a uso strumentale |
3913 |
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Terreni |
3914 |
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Aree fabbricabili |
3916 |
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Altri fabbricati |
3918 |
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Immobili ad uso produttivo di categoria D - STATO |
3925 |
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Immobili ad uso produttivo di categoria D - COMUNE |
3930 |
Da ultimo si evidenzia che, con effetto dal 1° gennaio 2023, la Regione Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno introdotto una nuova imposta locale immobiliare autonoma (rispettivamente l’ILIA, l’IMIS e l’IMI) che sostituisce l’IMU.
Dal 1° gennaio 2020 trova applicazione la nuova disciplina dell’IMU di cui all’art. 1, commi da 739 a 783, Legge n. 160/2019.
In generale, i soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario dell'immobile o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.
Tra i soggetti passivi IMU, inoltre, rientrano l’utilizzatore di immobili detenuti in locazione finanziaria (anche da costruire o in corso di costruzione), il concessionario di aree demaniali in regime di concessione, nonché il genitore assegnatario dell'ex casa familiare a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se non titolare, neppure pro quota, di diritti di proprietà.
In presenza di più soggetti passivi in relazione ad un medesimo immobile, ciascuno di essi è titolare di un’autonoma obbligazione e deve tener conto delle relative condizioni soggettive ed oggettive.
Sono assoggettati all'IMU i fabbricati, le aree fabbricabili, i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale.
La base imponibile IMU è, tuttavia, ridotta del 50% per:
Dal 2021, inoltre, l’imposta è ridotta al 50% per le unità abitative possedute da pensionati residenti all’estero (purché gli immobili non siano locati o concessi in comodato).
L’IMU non è dovuta sull’abitazione principale dei contribuenti. Tuttavia, restano comunque assoggettate all'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie catastali:
Su tali immobili l’imposta è dovuta con applicazione dell’aliquota ridotta (0,5%) ed è possibile applicare la detrazione di 200 euro (i Comuni, tuttavia, possono incrementare l’aliquota fino allo 0,6%, oppure diminuirla fino al totale azzeramento).
Nella definizione di “abitazione principale” rientra l’immobile in cui il proprietario e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. A seguito delle novità apportate dall’art. 5-decies, D.L. n. 146/2021, qualora il nucleo familiare abbia la dimora abituale e la residenza in immobili diversi, ubicati nello stesso Comune o in Comuni diversi, il trattamento IMU accordato all’abitazione principale e alle relative pertinenze è applicabile ad un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.
Si ricorda, inoltre, che con la Sentenza n. 209 del 13 ottobre 2022, la Corte costituzionale ha stabilito che ciascun possessore di immobili ha diritto all’esenzione dal tributo, a condizione che abbia residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile, e a prescindere dalla residenza e dalla dimora del coniuge o del convivente. Di conseguenza, nell’ipotesi di coniugi che risiedono e dimorano abitualmente in immobili diversi, di cui ciascuno è proprietario, è possibile fruire dell’esenzione per la propria abitazione principale, a prescindere dalla residenza e dimora abituale degli altri componenti il nucleo familiare.
L’esenzione accordata all’abitazione principale è riconosciuta anche ai seguenti immobili, assimilati alla prima casa:
L’esenzione dall’IMU è poi accordata ai terreni agricoli:
Sul punto si ricorda che l’art. 78-bis, D.L. n. 104/2020, ha stabilito, con effetto retroattivo peraltro, che tale esenzione IMU si applichi anche per i:
Ai fini dell’imposta, le aree fabbricabili coltivate e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali sono considerate terreni agricoli. Secondo costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, tale fictio iuris trova applicazione anche a favore dei comproprietari delle aree fabbricabili coltivate e condotte da coltivatori diretti e IAP.
A decorrere dal 2022, l’esenzione dall’IMU è poi accordata ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (i c.d. “beni merce”) invenduti e non locati.
Non è, invece, più prevista l’assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da italiani non residenti, iscritti all’AIRE e pensionati (in alcuni casi, tuttavia, tali soggetti possono beneficiare della riduzione del 50% dell’imposta dovuta).
Da ultimo si evidenzia che l’art. 1, comma 81, Legge n. 197/2022, ha introdotto una nuova fattispecie di esenzione dall’imposta. In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2023, opera l’esenzione a favore dei proprietari di immobili occupati abusivamente. L’esenzione opera a condizione che sia stata presentata apposita denuncia all’autorità giudiziaria per i reati di cui agli artt. 614, comma 2 o 633, Codice Penale o, in alternativa, sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale per occupazione abusiva. È poi richiesta un’apposita comunicazione al Comune.
In caso di tardivo o omesso versamento dell’IMU, trova applicazione la sanzione di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, pari al 30% dell’imposta omessa o versata tardivamente (ridotta al 15% qualora il versamento sia eseguito entro 90 giorni dal termine). I singoli Comuni possono comunque prevedere circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni ordinariamente applicabili.
Il tardivo e omesso versamento dell’IMU può essere spontaneamente regolarizzato dai contribuenti mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 (beneficiando delle relative sanzioni ridotte).
La regolarizzazione spontanea è tuttavia preclusa una volta che la violazione è stata contestata o siano iniziate attività di controllo.
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sanzione ridotta |
termini di regolarizzazione |
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Dallo 0,1% al 1,4% (1/10 dell’1% per giorno) |
Entro 14 giorni dalla scadenza, tenendo conto che per ogni giorno di ritardo deve essere applicato lo 0,1% |
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1,5% (1/10 del 15%) |
Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza |
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1,67% (1/9 del 15%) |
Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza |
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3,75% (1/8 del 30%) |
Dal 91° giorno ed entro 1 anno dalla scadenza |
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4,29% (1/7 del 30%) |
Entro 2 anni dalla scadenza |
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5% (1/6 del 30%) |
Entro i termini per l’accertamento |