Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Con la Sentenza n. 13131 del 12 maggio 2023, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata della problematica relativa all’esenzione IMU accordata ai pensionati iscritti alla previdenza agricola. I Giudici di legittimità hanno ripercorso l’evoluzione della disciplina sull’imposta comunale citando gli interventi attuati del Legislatore per chiarire le agevolazioni spettanti ai pensionati di questo settore economico.
La vicenda trae origine da un contenzioso in materia di IMU che vede coinvolto un pensionato coltivatore diretto, iscritto alla previdenza agricola nel nucleo familiare del figlio. L’Amministrazione Comunale contestava la non applicabilità allo stesso della disciplina agevolativa in relazione all’IMU dovuta sui terreni di proprietà del contribuente, in quanto carente, ad avviso del Comune, del requisito della prevalenza del reddito derivante dall’attività agricola rispetto ai redditi di altra natura.
Il contribuente proponeva ricorso ma sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella Regionale avevano ritenuto valide le ragioni sollevate dal Comune. In particolare, la CTR del Piemonte aveva rilevato che la fonte di reddito del pensionato era costituita dal trattamento pensionistico e non dalla conduzione dei terreni, tanto più che il reddito agrario dei propri terreni era dichiarato dal figlio, in qualità di titolare dell’impresa agricola.
Fin dall’istituzione dell’ICI, il Legislatore, per promuovere l’esercizio delle attività agricole, ha accordato delle agevolazioni a favore dei soggetti che svolgono le suddette attività.
Tra le agevolazioni spettanti al coltivatore diretto e all’imprenditore agricolo a titolo principale (figura successivamente sostituita, ad opera del D.Lgs. n. 99/2004, dall’IAP), una riguarda le aree fabbricabili possedute da tali soggetti. Infatti, già nel D.Lgs. n. 504/1992, nella definizione di aree edificabili, all’art. 2, viene precisato che: “Sono considerati tuttavia non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali”.
Con l’istituzione dell’IMU, i soggetti che svolgono professionalmente un’attività agricola godono di un trattamento di favore per i terreni dagli stessi posseduti e condotti, a condizione che siano anche iscritti alla previdenza agricola (art. 13, comma 8-bis, D.L. n. 211/2011).
In relazione alle suddette agevolazioni, gli ermellini hanno ribadito gli orientamenti della giurisprudenza.
In particolare, per quanto attiene all’agevolazione che consente di considerare un terreno quale “agricolo” ai fini dell’imposta comunale (ICI e IMU), pur se suscettibile di utilizzazione edificatoria, sono richiesti i seguenti requisiti:
Ricorrendo i suddetti presupposti, il terreno soggiace all’imposta in relazione al suo valore catastale, a prescindere dalla sua potenzialità edificatoria, in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione di incompatibilità con la possibilità del suo sfruttamento edilizio.
Sul tema è opportuno precisare che, in presenza di più comproprietari, quando solo ad alcuni di essi era affidato il terreno per la coltivazione, in presenza del requisito soggettivo del conduttore-comproprietario e dell’effettiva coltivazione dell’area, la giurisprudenza aveva già espresso un consolidato orientamento, in base al quale l’area doveva considerarsi oggettivamente non edificabile per tutti i comproprietari (Corte di Cassazione, Sentenze n. 17337/2018 e n. 23591/2019). Nel 2020 anche il Ministero delle Finanze, in relazione alla nuova IMU (di cui alla Legge n. 160/2019), con la Risoluzione 2/DF/2020, ha ribadito che la finzione giuridica di non edificabilità, prevista dal comma 743, opera sia per i comproprietari/conduttori che rivestono la qualifica di CD o IAP, sia per gli altri comproprietari. Infatti, la stessa area edificabile non può considerarsi tale solo per alcuni soggetti.
Circa le agevolazioni IMU spettanti ai coltivatori diretti ed agli imprenditori agricoli in relazione ai terreni dagli stessi posseduti e condotti, la disciplina richiede i seguenti requisiti:
In relazione ai requisiti soggettivi, per beneficiare delle agevolazioni, ai sensi dell’art. 58, D.Lgs. n. 446/1997, agli effetti dell'applicazione dell'art. 9, D.Lgs. n. 504/1992, “si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo”.
In passato, la Corte di Cassazione aveva sostenuto che il trattamento agevolativo non poteva applicarsi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli titolati di pensione in quanto, in questo caso, tali soggetti non traevano dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito (Corte di Cassazione, Sentenza n. 13745/2017, Corte di Cassazione, Sentenza b. 2142/2020).
Con il venir meno della figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale e l’introduzione della figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), non è più esigibile l’iscrizione nell’elenco comunale come previsto dall’art. 58 del D.Lgs. n. 446/1997. Il compito di verificare i requisiti professionali è ora attribuito alle Regioni e, pertanto, dall’iscrizione negli elenchi regionali discende anche la possibilità di beneficiare delle agevolazioni IMU che competono all’imprenditore agricolo professionale.
Successivamente, l’art. 1, comma 705, Legge n. 145/2018, ha stabilito che: “I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente”.
Sul medesimo tema è poi intervenuta la norma di interpretazione autentica in materia di IMU (art. 78-bis, commi 1, 2 e 3, D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 104/2020), che ha stabilito:
I Giudici hanno ribadito che, mancando nell'ordinamento del nostro Paese una nozione generale di coltivatore diretto applicabile ad ogni fine di legge, il testuale riferimento all'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, all'iscrizione alla previdenza agricola, “impone di ritenere ormai sufficiente, anche ai fini fiscali, la presenza della sola iscrizione ai fini previdenziali, senza necessità di procedere ad un accertamento ulteriore in ordine all'attività in concreto svolta ed alla prevalenza dei redditi”.
Quindi, per accedere alle agevolazioni IMU accordate ai terreni agricoli, è divenuto sufficiente che il soggetto, anche se già pensionato, mantenga l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale e assistenziale agricola, iscrizione che di per sé certifica che lo stesso continua a svolgere attività in agricoltura versando i relativi contributi.
In conclusione, i Giudici di legittimità, accogliendo il ricorso del contribuente, hanno ribadito i seguenti principi di diritto: