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Al fine di determinare la convenienza del regime di assegnazione agevolata dei beni ai soci, come riproposta dalla Legge di Bilancio 2023, è necessario conoscere il regime IVA applicato all’atto dell’acquisto dell’immobile oggetto di futura assegnazione.
La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), all’art. 1 comma 100 e seguenti, ha reintrodotto l’agevolazione in materia di assegnazione agevolata (e cessioni) di beni ai soci (nonché della trasformazione agevolata in società semplice).
Nel presente contributo si vogliono evidenziare le conseguenze ai fini delle imposte indirette dell’assegnazione di beni ai soci, nella particolare ipotesi in cui il bene assegnato sia stato acquistato ab origine senza la detrazione dell’IVA.
Per ulteriori approfondimenti si faccia riferimento ai precedenti contributi "Opportunità per le assegnazioni dei terreni ai soci CD o IAP" e "La Legge di Bilancio 2023 (parte prima)".
Mentre l’assegnazione di beni ai soci è stata agevolata ai fini delle imposte sui redditi, non è stata introdotta alcuna agevolazione dalla disciplina dell’assegnazione ai fini IVA, in quanto il Legislatore ha voluto evitare problemi di incompatibilità con le Direttive dell’Unione Europea in materia.
Tuttavia, la cessione agevolata è un’operazione che assume sempre rilievo ai fini IVA ed è disciplinata dall’art. 2 comma 2 n. 6 del D.P.R. n. 633/72 (Decreto IVA), che disciplina le "assegnazioni ai soci" e le assimila alle operazioni di cessione di beni.
Inoltre, in linea generale, le operazioni di assegnazione agevolata sono rilevanti anche ai fini delle altre imposte indirette (registro, ipotecaria e catastale).
In particolare, in materia di imposta di registro, la norma di riferimento sarà l'art. 4 co. 1 lett. d) della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/86. Alla luce della norma agevolativa, l’imposta di registro si riduce al 50% del suo ammontare, mentre le altre imposte indirette si applicano in misura fissa[1].
Le operazioni di assegnazione che interessano beni il cui acquisto non ha consentito la detrazione risultano essere non soggette ad IVA (fuori campo IVA).
Questo può accadere per ragioni soggettive ovvero oggettive. In particolare, le casistiche più comuni sono da ricercarsi nelle seguenti:
Come anticipato in precedenza, la circostanza di aver acquistato il bene senza la detrazione dell’IVA ne determina l’esclusione da imposta all’atto dell’assegnazione agevolata (e non anche della cessione) con importanti riflessi sull’applicazione delle altre imposte indirette.
Secondo questa impostazione - non condivisa dal Consiglio Nazionale del Notariato nello studio 103-2012/T - tali assegnazioni andrebbero, quindi, soggette all'imposta di registro proporzionale ed alle relative imposte ipotecarie e catastali fisse.
In linea generale, gli atti di assegnazione ai soci debbono in ogni caso essere oggetto di registrazione nel termine fisso di 30 giorni dal momento della formazione dell'atto[3] . Tali atti sono soggetti ad imposta di registro alla luce del sopra richiamato Art. 4co. 1 lett. d) della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/86, tenendo conto del principio di alternatività IVA-registro.[4]
Per quanto riguarda l’aliquota applicabile, nel caso dell’immobile abitativo, dove non ci sono differenze fra il caso dell’assegnazione esente o esclusa da IVA, l’aliquota dell’imposta di registro sarà pari al 4,5% (metà dell’ordinaria al 9%) oppure 1% in caso di prima casa (applicata ordinariamente al 2%).
In caso di assegnazione di immobili strumentali, l’assegnazione agevolata fuori campo IVA comporta l’alternatività con l’imposta di registro proporzionale ridotta al 50% (nella misura del 4,5% o del 2% se l’assegnazione riguarda un fabbricato destinato ad attività commerciale) e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
Nel caso in cui oggetto della assegnazione o cessione sia un terreno, se esso non è agricolo, l’aliquota dell’imposta di registro è del 9% (agevolata 4,5%), salvo il caso in cui il terreno è agricolo ed il destinatario della cessione o dell’assegnazione non è coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionista (aliquota del 15%, agevolata 7,5%).
Se l'operazione è soggetta all'imposta proporzionale del 2% o 9%, si applica comunque con la misura minima di 1.000 euro[5].
Nei casi di assegnazione o cessione di fabbricati abitativi a persone fisiche non imprenditori, è ammessa la possibilità di applicare l'imposta di registro sul valore catastale dell'immobile ex art. 1 co. 497 della L. 266/2005 (prezzo valore), in presenza di richiesta in atto al Notaio.
Le imposte ipotecaria e catastale, nelle operazioni agevolate, si applicano sempre in misura fissa (pari ad euro 50 ciascuna).
Risulta quindi fondamentale comprendere il regime IVA all’atto dell’acquisto dell’immobile oggetto di futura assegnazione, in quanto ciò si riflette sulla quantificazione delle altre imposte indirette da applicare e quindi sulla determinazione dell’eventuale convenienza o meno dell’assegnazione.
[1] Art. 1 comma 104 L. 197/2022 “104. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 100 a 102, le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa”;
[2] In assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate, la dottrina ritiene che in caso di operazioni straordinarie si debba prendere a riferimento l’IVA assolta dal soggetto dante causa dell’operazione straordinaria. Se tale soggetto ha acquistato il bene “senza” Iva (o non ha detratto per intero l’imposta) la società avente causa dell’operazione straordinaria assegna il bene con esclusione da Iva, altrimenti l’operazione assume rilevanza ai fini di tale tributo (esente o imponibile);
[3] Cfr. Art. 13 del D.P.R. n. 131/1986;
[4] Cfr. Art. 40 del D.P.R. n. 131/86;
[5] Cfr. Art. 10 comma 2 D.Lgs. n. 23/2011.