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Con Risoluzione n. 30/E del 2023, l'Agenzia delle Entrate ha ridenominato i codici tributo per consentire il versamento, tramite Modello F24, dell’imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati e il loro costo fiscalmente riconosciuto, e dell’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano.
L’art. 1, commi da 100 a 105, Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto un regime fiscale agevolato per consentire l’assegnazione e la cessione ai soci di beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
Tale regime agevolato è stato previsto anche per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni.
Nello specifico, le aliquote dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci sono tre:
L’imposta sostitutiva dovrà essere versata in due soluzioni:
Per la riscossione, i rimborsi e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
L’Agenzia delle Entrate, per consentire il versamento tramite Modello F24, ha ridenominato i codici tributo, istituiti con Risoluzione n. 73/E del 13 settembre 2016, pubblicando la Risoluzione n. 30/E del 26 giugno 2023. In particolare, si dovrà utilizzare:
Si precisa che, in sede di compilazione del Modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, espresso nel formato “AAAA”.
Come si legge nella Risoluzione, resta fermo l’utilizzo del codice tributo “1127”, denominato “Imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale – articolo 1, comma 121, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208”, istituito con la Risoluzione n. 237/2008 e poi ridenominato con la Risoluzione n. 73/2016.