Dal 1° al 31 agosto di ogni anno sono sospesi i termini processuali. Illustriamo le novità dell’estate 2023, quali l’interazione della sospensione feriale con D.L. Alluvione e la sospensione dei termini per le controversie definibili.
Come per lo scorso anno, da martedì 1° agosto fino al 31 agosto 2023 è sospeso il decorso dei termini processuali del rito tributario.
Nel seguito illustreremo il meccanismo di applicazione della sospensione feriale e alcune novità applicative dell’anno 2023, quali gli effetti del D.L. Alluvione e della sospensione di 11 mesi prevista per le controversie definibili (si veda la circolare n. 454/2023 "Le nuove scadenze della Tregua Fiscale, anche alla luce delle proroghe del Decreto Alluvione" e l'approfondimento "La Legge di Bilancio 2023 (parte seconda)").
Da ultimo, si darà nota di un’informativa rilasciata dal CNDCEC riguardo alla lavorazione estiva da parte dell’Agenzia delle Entrate della documentazione richiesta ai contribuenti nel mese di giugno.
La sospensione feriale dei termini processuali
La sospensione feriale dei termini riguarda, come anticipato in premessa, i termini processuali quali ad esempio:
- i termini relativi a ricorsi ed appelli;
- il termine di 30 e 60 giorni dalla notifica del ricorso per la costituzione in giudizio, rispettivamente per il contribuente/appellante e per il resistente/appellato;
- il termine di deposito dei documenti, memorie illustrative e di replica.
Per quanto riguarda il cumulo della sospensione feriale con la sospensione di 90 giorni in caso di istanza di adesione nei 60 giorni successivi alla ricezione dell’atto, il Legislatore ha confermato la possibilità di cumulare le due sospensioni.
Non rientrano fra i termini sospesi dal 1° agosto al 31 agosto:
- il termine di 60 giorni che deve intercorrere fra la consegna del PVC e l’emissione dell’avviso di accertamento;
- i termini di decadenza per la notifica degli atti impositivi;
- i termini decadenziali per il rimborso delle imposte;
- il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, decorso il quale è possibile l’avvio di azioni esecutive e/o cautelari;
- i termini connessi ad atti emessi in tema di accertamento di maggior valore ai fini del registro, di avviso di liquidazione derivante da riqualificazione degli atti oppure in caso di avviso di liquidazione dell’imposta di successione.
Alcune eccezioni valgono per le seguenti scadenze:
- i termini per il versamento delle imposte, per cui per taluni vale la cd. “proroga di Ferragosto” prevista dall’art. 37 comma 11-bis del D.L. 223/2006. Infatti, è previsto che tutti gli adempimenti fiscali ed i versamenti da effettuare mediante Modello F24, con scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Poiché quest’anno il 20 agosto cade di domenica, il termine finale della proroga è fissato a lunedì 21 agosto 2023;
- i termini per ottemperare alle richieste istruttorie degli uffici, per cui l’art. 37 comma 11-bis del D.L. 223/2006 sopra richiamato prevede che questi siano sospesi dal 1° agosto al 4 settembre, ad eccezione di quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonchè delle procedure di rimborso ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto;
- i termini per effettuare il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici (ex art. 36-bisP.R. n. 600/73 e 54-bis del D.P.R. n. 633/72), dei controlli formali (ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/73) e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata. Sono, infatti, sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini di 30 giorni previsti per beneficiare della riduzione delle sanzioni.
Il computo del termine nel periodo di sospensione
Durante il periodo di sospensione, se il termine dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al 31 agosto. Quando, invece, il termine ha già inizio prima del 1° agosto, esso rimane sospeso durante il periodo feriale e ricomincia a decorrere a partire dal 1° settembre.
Nel caso di termini “a mesi”, come quelli di impugnazione di una sentenza, ovvero “ad anni”, il periodo feriale rappresentata una pausa all’interno del termine, a cui vanno quindi sommati 31 giorni. Anche in questo caso, qualora il termine inizi a decorrere all’interno del periodo feriale, questo decorrerà dal 1° settembre incluso.
In caso di termine da computare a ritroso, il calcolo andrà fatto nei modi ordinari, ma saltando i giorni di sospensione feriale. Particolare attenzione deve essere posta in questi casi in cui, di fatto, il termine si accorcia di 31 giorni.
L’evento eccezionale - D.L. Alluvione
Tra le varie sospensioni di termini disposte, all’indomani degli eventi alluvionali verificatisi in alcuni territori di Emilia Romagna e Marche, dal Decreto Alluvione (D.L. n. 61/2023), troviamo, all’articolo 3 dello stesso, anche disposizioni in materia di giustizia: i termini processuali, compresi quelli della giustizia tributaria, sono sospesi dal 1° maggio al 31 luglio nei casi in cui una delle parti fosse residente, domiciliata o avesse sede nei territori indicati nell’Allegato 1 al decreto alla data dell’evento. La sospensione vale anche nel caso in cui un difensore abbia le stesse peculiarità, a patto che l’incarico gli sia stato affidato prima della data di inizio delle inondazioni.
Le udienze fissate tra il 1° maggio e il 31 luglio sono rinviate a data successiva su istanza, presentata in qualunque forma, del soggetto che matura il diritto alla sospensione, sia esso la parte o il difensore.
Tanto detto, osserviamo che alla fine del periodo di sospensione, fissato dal citato decreto, scatta lo stop di legge per tutti gli accennati termini processuali, pertanto, per questi contribuenti la sospensione continua fino a fine agosto.
Sospensione dei termini undici mesi per controversie definibili alla luce della c.d. Tregua fiscale
Ai sensi dell’art. 1 comma 199 della L. n. 197/2022, “Per le controversie definibili, sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonchè per la proposizione del controricorso in Cassazione, che scadono tra la data di entrata in vigore della presente Legge e il 31 ottobre 2023”.
In relazione al cumulo della predetta sospensione con la sospensione feriale dei termini, la norma richiamata non fa alcun riferimento alla possibilità di cumulare le due sospensioni.
Tuttavia, sia la prassi[1] che la giurisprudenza[2] si sono espresse per la non cumulabilità della sospensione straordinaria delle liti definibili con quella dei termini processuali nel periodo feriale, nei casi di coincidenza o sovrapposizione dei relativi periodi.
Apertura dell’Ufficio riguardo le richieste di informazioni pervenute nel mese di giugno 2023
Con l’Informativa n. 92/2023 del 5 luglio 2023, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha portato a conoscenza i contribuenti di un’apertura dell’Agenzia delle Entrate riguardo le richieste di documentazione relative al controllo formale - ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 - delle dichiarazioni dei redditi per il periodo d’imposta 2020, con cui si invitano i contribuenti a trasmettere la documentazione richiesta e a fornire eventuali chiarimenti entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Infatti, tali richieste sono state recapitate nel mese di giugno dall’Agenzia delle Entrate.
In base all’Informativa, l’Agenzia ha rappresentato al CNDCEC che gli Uffici saranno sensibilizzati ad esaminare la documentazione anche qualora pervenga oltre il termine di trenta giorni. Ragionevolmente, quindi, la trasmissione della documentazione potrà avvenire, senza conseguenze, anche nei primi quindici giorni di settembre.
La stessa Informativa si occupa anche delle segnalazioni di anomalie (c.d. lettere di compliance) relative ai Modelli ISA per il triennio 2019-2021 recapitate ai professionisti e/o ai contribuenti. Non essendo previsto un termine per la relativa risposta, sarà possibile rispondere dopo la pausa estiva, fermo restando l’invito e l’opportunità di fornire quanto prima i chiarimenti necessari onde evitare l’avvio di azioni accertatrici/sanzionatorie. A quest’ultimo riguardo, ricordiamo comunque che la normativa tributaria sopra richiamata prevede la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori.
[1] Cfr. Circolare AdE n. 6/2019 al par. 9;
[2] Cfr. inter alia Cass. n. 3598 del 6 febbraio 2023 e Cass. n. 33069 del 9 novembre 2022.
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