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Con la Legge di conversione del Decreto Bollette sono state introdotte alcune novità significative in merito alle misure della tregua fiscale. Anche il D.L. Alluvioni comporterà - per i soggetti coinvolti - modifiche nel calendario della tregua fiscale.
La Legge n. 56/2023 di conversione del c.d. Decreto Bollette (D.L. n. 34/2023) ha modificato alcune misure della Tregua Fiscale. Specifiche proroghe e sospensioni sono previste dal D.L. Alluvioni (n. 61/2023) per i soggetti interessati dagli eventi alluvionali.
Il Decreto Bollette ha previsto l’estensione della disciplina della Rottamazione-quater agli enti territoriali (quali Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni), lasciando stabilire ad essi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto (i.e. entro il 29 luglio 2023), l’adesione o meno al predetto istituto e quindi le relative modalità attuative, fra cui - inter alia - anche il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento, la relativa scadenza, la forma e modalità di adesione.
L’ampliamento dell’ambito soggettivo agli enti territoriali è da ascriversi, sempre ad opera del Decreto Bollette, anche all’istituto dell’annullamento automatico dei mini debiti, di valore residuo al 1° gennaio 2023 non superiore a 1.000 euro, consegnati tra il 2000 e il 2015, il c.d. stralcio.
Si ricorda inoltre che il Decreto Milleproroghe (D.L. n. 51/2023) aveva già modificato la scadenza per la presentazione della definizione agevolata da parte del contribuente al 30 giugno 2023 (in luogo del 30 aprile 2023). Di conseguenza, era già stato modificato il termine entro cui l’Agenzia Entrate Riscossione provvede a trasmettere ai contribuenti la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento, previsto per il 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023). Allo stesso modo, la scadenza per il pagamento del dovuto o comunque della prima rata è prorogata al 31 ottobre 2023 (in luogo del 31 luglio 2023). Per ulteriori dettagli riguardo alla disciplina della Rottamazione-quater si veda il contributo “Tutto pronto per la rottamazione-quater”.
La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto la possibilità di definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, pendenti al 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado di giudizio, il cui ricorso in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, il processo non si sia ancora concluso con una pronuncia definitiva. Si rimanda al precedente contributo per l’individuazione delle modalità di definizione della controversia “La Legge di Bilancio 2023 parte seconda”.
Venendo alle modifiche al calendario apportate dal Decreto Bollette e dalla Legge di conversione dello stesso Decreto, il soggetto legittimato sarà tenuto a presentare, entro il 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023), l’apposita domanda di definizione.
La definizione si perfezionerà per effetto della presentazione dell’apposita istanza e del pagamento, in autoliquidazione, degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023).
Nel caso in cui gli importi dovuti superino l'ammontare di 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente ed alla luce delle modifiche normative, entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. La precedente rateazione prevedeva le seguenti scadenze: 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre, 31 marzo e 30 giugno di ciascun anno: si segnala che, di fatto, tale modalità di rateazione non è mai divenuta effettiva.
Novità della Legge di conversione è l’introduzione della possibilità, a scelta del contribuente, di versare le rate successive alle prime tre in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza all'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024 (rimanendo il termine di versamento relativo alla scadenza di dicembre fissato al giorno 20 del mese).
La presentazione della domanda di definizione agevolata non determina la sospensione della controversia definibile, sempre che il contribuente presenti un’apposita richiesta al Giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni in esame. Il termine per la presentazione di tale richiesta è il 10 ottobre 2023 alla luce del nuovo calendario (in luogo del 10 luglio 2023). Inoltre, in tale ipotesi il processo è sospeso per fino alla stessa data.
In relazione alle controversie definibili sono sospesi per undici mesi (in luogo di nove) i termini di impugnazione, che scadono nel periodo 1° gennaio - 31 ottobre 2023 (in luogo del 31 luglio 2023).
L’eventuale diniego della definizione è notificato entro il 30 settembre 2024 (in luogo del 31 luglio 2024) con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.
In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, l’art. 1, commi da 206 a 212, Legge n. 197/2022, prevede la conciliazione agevolata delle controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 1° gennaio 2023. In particolare, i relativi atti impositivi possono essere definiti, entro il 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023), tramite un accordo conciliativo di cui all’art. 48, D.Lgs. n. 546/1992, con il pagamento delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo degli interessi ed eventuali accessori.
Riguardo alla rinunzia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, la possibilità di rinunciare al giudizio è ora prevista entro il 30 settembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023).
Nell’ambito della c.d. Tregua Fiscale è stata prevista la possibilità di regolarizzare le violazioni commesse sino al 31 dicembre 2021 sui tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, con il versamento, entro il 2 ottobre 2023, della sanzione ridotta a 1/18 del minimo, oltre all’imposta e agli interessi, c.d. ravvedimento speciale (per i dettagli riguardo all’applicazione dell’istituto si segnala l’approfondimento “Il ravvedimento speciale”).
Alla luce del nuovo calendario, la scadenza per il versamento del dovuto, oltre che per gli adempimenti collegati, viene stabilita nel 30 settembre 2023 (di fatto nel 2 ottobre 2023 dal momento che il 30 settembre cade di sabato). Per quanto riguarda la possibilità di rateazione, le scadenze per il pagamento delle rate risultano così cadenziate: 31 ottobre, 30 novembre e 20 dicembre per il 2023, 31 marzo, 30 giugno,30 settembre e 20 dicembre per il 2024.
Per quanto riguarda la definizione agevolata delle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, anche qui il Legislatore è intervenuto con il D.L. Bollette, ora convertito a modificarne le scadenze, prevedendo quale termine per il versamento del dovuto (o della prima rata) il 31 ottobre 2023 (in luogo del 31 marzo 2023). Il termine per il versamento della seconda rata rimane previsto per il 31 marzo 2024, data entro la quale sarà necessario rimuovere l’irregolarità.
Si ricorda che tale modalità di regolarizzazione richiede il mero versamento di 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta e la rimozione dell’irregolarità e/o dell’omissione (si veda per dettagli la nostra circolare “La regolarizzazione delle violazioni formali”).
Il Decreto Bollette ha esteso l’ambito applicativo della definizione agevolata come prevista dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1 commi 180 e 181 della L. n. 197/2022) anche ad avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione ed atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023. Tali atti erano definibili entro il 30 aprile 2023.
Inoltre, la conversione in legge del Decreto Bollette ha confermato la possibilità per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione è in corso il pagamento rateale, di rideterminare gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 180 e 182, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197. La rideterminazione avviene su istanza presentata dal contribuente entro la prima scadenza successiva, restando fermo il piano di pagamento rateale originario. Da ultimo, eventuali maggiori sanzioni già versate non sono, in ogni caso, rimborsabili o rideterminabili.
Per approfondimenti riguardo l’istituto della definizione agevolata degli atti si veda sempre l'approfondimento “La Legge di Bilancio 2023 parte seconda” ed anche la circolare “Tregua fiscale: più tempo per l'adesione ai PVC consegnati entro il 31 marzo 2023”.
Il Decreto Legge n. 61/2023 (c.d. Decreto Alluvioni) ha previsto una serie di sospensioni e proroghe per i versamenti ed adempimenti tributari in scadenza nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, dovuti da soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell’allegato 1 al predetto Decreto.
Tali sospensioni sono state previste anche per i versamenti e agli adempimenti previsti per l’adesione agli istituti di cui all’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226 della L. n. 197/2022 che scadono nel periodo compreso dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. I versamenti e gli adempimenti dovrebbero essere da effettuarsi entro il 20 novembre 2023, tuttavia si è in attesa di un chiarimento in sede di conversione del Decreto. La sospensione riguarda in particolare:
In base alle attuali scadenze (come sopra delineate), non dovrebbero quindi essere in pratica interessati dalla proroga il ravvedimento speciale (in scadenza al 30 settembre), la definizione delle liti pendenti (il termine per presentare la domanda scade il 30 settembre) e la definizione delle violazioni formali, il cui termine per il versamento della prima rata è il 31 ottobre.
Inoltre, lo stesso Decreto prevede la proroga di tre mesi per i termini e le scadenze previsti dai commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 dell’articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ovvero i termini per la definizione dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (Rottamazione-quater). Pertanto, come si nota dal sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione[1], la domanda di adesione potrà essere presentata entro il 30 settembre 2023 ed il termine entro il quale Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata sarà il 31 dicembre 2023. Di conseguenza, il termine per il pagamento della prima rata è posticipato al 31 gennaio 2024 e così per le successive rate dovute.
In base alla scheda di lettura della relativa norma depositato presso la Camera dei Deputati[2], vengono così riassunte le varie proroghe alle scadenze degli adempimenti relativi alla Rottamazione-quater:
“In particolare, le scadenze posposte di tre mesi dal provvedimento in esame sono quelle previste dai commi 232 (termine per il pagamento del quantum dovuto, in un’unica soluzione o ratealmente; il termine è posposto dal 31 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024), 233 (termine di decorrenza degli interessi, al tasso del 2%, che quindi per tali soggetti decorre non dal 1° novembre 2023 ma dal 1° febbraio 2024), 235 (termine per presentare la dichiarazione con la quale si manifesta la volontà di aderire alla definizione agevolata, posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2023), 237 (termine per integrare la suddetta dichiarazione di adesione, posticipato dal 30 giugno al 30 settembre 2023), 241 (termine entro il quale l’Agente della Riscossione comunica al contribuente il quantum dovuto, spostato dal 30 settembre al 30 dicembre 2023) , 243, lettera a) (data alla quale sono sospese le dilazioni precedenti, relative al debito definito con modalità agevolate, dal 31 ottobre 2023 al 31 gennaio 2024), e 250 (termine entro il quale l’Agente della Riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle definizioni agevolate ai fini del diritto al discarico; tale termine, in luogo di decorrere il 31 dicembre 2028, è posticipato al 31 marzo 2029)”
Per una disamina esaustiva della normativa emergenziale ad oggi vigente si veda il contributo “Pubblicato in gazzetta ufficiale il Decreto Alluvioni: primi interventi di sostegno alle imprese”.
[1] https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/ultimi-provvedimenti-normativi-riscossione/decreto-alluvione-dl-n.-61-2023/#.
[2] “Dossier D23061, Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023” - https://documenti.camera.it/Leg19/Dossier/Pdf/D23061.Pdf