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Con Sentenza n. 25517 del 5 luglio 2023, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire che in caso di accertamento su componenti pluriennali di reddito, ai fini dell’individuazione del termine decadenziale, occorre aver riguardo al singolo periodo di imposta e non al primo anno in cui la componente reddituale ha assunto rilevanza.
Il caso posto al vaglio dei Giudici di legittimità riguarda una società a cui è stato notificato un avviso di accertamento per la ripresa a tassazione di costi indeducibili riferiti al periodo d’imposta 2013, contro il quale la società accertata ha proposto ricorso, deducendo l’intervenuta decadenza dal potere impositivo dell’Amministrazione Finanziaria.
Nella specie, l’ammortamento dell’avviamento era stato spalmato su più periodi di imposta; l’imputazione pro quota per ciascun periodo di imposta ha finito per “anestetizzare” l’utile per un decennio. L’Agenzia delle Entrate ha quindi ripreso a tassazione e rideterminato il valore dell’avviamento iscritto a bilancio, disconoscendo, peraltro, la deducibilità del maggior costo.
Il ricorso avanzato dalla società è stato accolto in entrambi i giudizi di merito e avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso in cassazione. La parte erariale, in particolare, lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 43, D.P.R. n. 600/1973, contestando la decadenza del potere impositivo da parte dell’Ufficio.
L’Amministrazione Finanziaria, in particolare, ha criticato l’argomentazione dei Giudici di merito che, richiamando l’intervento della Consulta n. 280/2005, ove si è ritenuto non conforme alla Costituzione che il contribuente rimanga esposto per un periodo eccessivo al potere impositivo dell’Amministrazione Finanziaria, hanno sostenuto che l’autonomia di ciascun periodo d’imposta vada temperata quando la pretesa sorga da un fatto specifico, i cui effetti si ripercuotono in esercizi successivi.
In altri termini, la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che all’Ufficio sarebbe preclusa la ripresa a tassazione decorso il termine per la rettifica della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui detto costo è maturato ed è stato iscritto per la prima volta a bilancio.
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondate le motivazioni addotte e ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, richiamando la propria Sentenza, a Sezioni Unite, n. 8500/2021.
Secondo i Giudici di legittimità, in particolare, relativamente ai componenti ad efficacia pluriennale, occorre aver riguardo al termine di decadenza del singolo anno in cui il costo è stato portato a deduzione, e non al termine decadenziale riferito al primo anno in cui il componente è comparso.
In altri termini, l’autonomia d’imposta si regge nel potere di correzione e rettifica da parte del contribuente, che può intervenire anche dopo che sia scaduto il termine di decadenza del primo anno in cui compare la posta a deduzione. Allo stesso modo, il potere dell’Ufficio, vagliando di anno in anno i componenti pluriennali, è soggetto al medesimo termine decadenziale. La specularità di potere di rettifica e di potestà impositiva è quindi il giusto bilanciamento del principio di capacità contributiva e di certezza dell’azione amministrativa.
Infatti, in caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale non per l’errato computo del singolo rateo dedotto, ma a causa del fatto generatore e del presupposto costitutivo dello stesso, la decadenza dell’Amministrazione Finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ai sensi dell’art. 43, D.P.R. n. 600/1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo d’imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio.
La decisione assume un significato particolare alla luce della Riforma fiscale, che prevede il superamento di quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella Sentenza a Sezioni Unite n. 8500/2021. Infatti, nell’ambito di una generale revisione dell’attività di accertamento, la legge delega per la Riforma fiscale prevede che in relazione ai componenti reddituali ad efficacia pluriennale, i termini di decadenza dell’accertamento decorrano dal periodo d’imposta nel quale si è verificato il fatto generatore, ossia il periodo d’imposta in cui il componente è maturato ed è stato iscritto per la prima volta in bilancio.