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L’Agenzia delle Entrate ha confermato che i crediti d'imposta per le imprese non gasivore non sono soggetti al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali.
Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale e per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, il Legislatore ha previsto il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale durante il terzo trimestre 2022, ottobre e novembre 2022, dicembre 2022, primo e secondo trimestre 2023. A questo proposito si vedano anche i precedenti contributi n. 672/2023 "Bonus energia, gas e carburanti agricoli in scadenza" e n. 512/2023 "Agenzia delle Entrate: istituzione codici tributo per crediti d'imposta energia elettrica e gas naturale del secondo trimestre 2023".
Nella Risposta ad Interpello n. 439 del 28 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che i crediti d'imposta per imprese non gasivore, avendo natura agevolativa, non possono essere ricondotti alla definizione di credito derivante da imposta erariale.
Ne consegue che tali crediti non soggiacciono al divieto di compensazione dei crediti relativi ad imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Tale divieto è disciplinato all’art. 31 del D.L. n. 78/2010, prevedendo anche una specifica sanzione in caso di violazione del divieto. In particolare, il comma 1 della predetta norma prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'art. 17 c. 1 D.Lgs. 241/97, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento”.
Nella richiamata istanza, il Curatore e Legale Rappresentante della procedura di liquidazione della società contribuente ha chiesto chiarimenti riguardo al seguente caso:
L'istante intende comprendere se sia possibile disporre di tali crediti al di fuori della compensazione con ruoli erariali. In particolare, l’incertezza sarebbe data da due disposizioni:
L’Agenzia delle Entrate potrebbe quindi bloccare la cessione a terzi dei predetti crediti d'imposta, opponendo la compensazione con i maggiori debiti fiscali della società.
Per quanto riguarda il primo quesito, l’Agenzia delle Entrate nella sua risposta ha ribadito che, già con la Circolare n. 13/E dell'11 marzo 2011, è stato chiarito che ai fini dell’individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicati nella sezione Erario del Modello F24.
Gli stessi principi erano stati formulati dall’Agenzia nelle Entrate nella la Risposta ad interpello n. 451/2021 secondo la quale “i crediti d'imposta cui si riferisce la norma sono quelli che nascono quando il prelievo erariale (anche mediante autoliquidazione) è effettuato in misura superiore al dovuto, mentre i crediti agevolativi sono riconosciuti ex lege al verificarsi di determinate condizioni, con la conseguenza che in nessun modo possono essere ricondotti ad una definizione di credito derivante da imposta erariale”.
L’Ufficio ha quindi ritenuto che i crediti d'imposta per imprese non gasivore, avendo natura agevolativa, non possano essere ricondotti alla definizione di credito derivante da imposta erariale e, di conseguenza, assoggettati al divieto di compensazione in presenza di un debito iscritto a ruolo in via definitiva, ex art. 31 D.L. n. 78/2010.
Riguardo al secondo dubbio del contribuente, l’Agenzia delle Entrate non ha condiviso la proposta del contribuente, affermando che ai tax credit energetici si applica l’articolo 155 del Codice della Crisi di Impresa e dunque la possibilità per il Fisco, in caso di liquidazione giudiziale, di opporre in compensazione i crediti erariali vantati verso la procedura. Sussistendo quindi una serie di rigorose condizioni, l’Amministrazione Finanziaria può, ai sensi del richiamato art. 155, opporre in compensazione del debito verso l’istante, rappresentato dai crediti per imprese non gasivore, con il credito verso quest'ultimo, rappresentato dal debito iscritto a ruolo divenuto definitivo.