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Dopo gli annunci della scorsa settimana relativi alle principali direttrici sulle quali la manovra di bilancio intende operare, si resta in attesa della trasmissione al Senato del testo della Legge di Bilancio per dare avvio all’iter di approvazione.
Come abbiamo anticipato in una nostro precedente contributo (Circolare 761/2023), in termini economici la quota più rilevante della manovra è riservata al taglio del cuneo fiscale, che dovrebbe comportare una riduzione del carico fiscale-previdenziale del 7% per i redditi fino a 25.000 euro e del 6% per i redditi fino a 35.000 euro.
Vediamo di seguito altri aspetti della manovra.
Le polemiche che da tempo hanno acceso il dibattito politico sull’esplosione del fenomeno degli affitti brevi che, specie nelle città d’arte, determina una sorta di concorrenza sleale nei confronti delle attività ricettivo-turistiche tradizionali, gestite in forma di impresa, sottoposte a maggiori vincoli ed oneri, vede l’introduzione di specifiche misure anche nella legge di bilancio per il 2024.
La manovra prevede l’innalzamento dell’aliquota della cedolare secca applicabile agli affitti brevi dal 21% al 26%. Inoltre, si prevede una modifica dell’art. 4 del D.L. 50/2017, introducendo una diversa regolamentazione degli obblighi di versamento da parte dei portali di intermediazione.
L’attuale disposizione prevede che i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici per agevolare l’incontro della domanda e dell’offerta per le locazioni brevi, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi a tali contratti o qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, debbano operare, in qualità di sostituti d'imposta, la ritenuta fiscale prevista per la cedolare secca, provvedendo al relativo versamento.
La novità contenuta nella legge di bilancio consiste nell’obbligo, per i suddetti soggetti non residenti, di adempiere a tale obbligo tramite una stabile organizzazione o un rappresentante fiscale. A tal fine si prevede che:
Nell’ipotesi in cui tali soggetti siano privi di stabile organizzazione in uno stato membro dell’Unione Europea, dovranno provvedere ai suddetti obblighi nominando un rappresentante fiscale.
Attualmente sui bonifici parlanti necessari per ottenere i Bonus Casa viene applicata una ritenuta dell’8%. Tale ritenuta anticipa le entrate erariali rappresentando un onere per le imprese che effettuano gli interventi edilizi.
Dal 2024, l’aliquota della ritenuta sale all’11%. Tale incremento, anche se non comporta un maggior carico fiscale per le imprese, ne riduce comunque la liquidità.
Si prevede una modifica dell’articolo 67 del TUIR disponendo l’introduzione di una specifica plusvalenza sulle cessioni a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del D.L. 34/2020 che si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione. Restano esclusi da tale previsione gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei cinque anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a cinque anni, per la maggior parte di tale periodo.
Conseguentemente viene introdotta all’articolo 68 del TUIR la previsione per cui, ai fini della determinazione dei costi inerenti all’immobile ceduto, non si tiene conto di quelli relativi agli interventi agevolati nella misura del 110% e per i quali il beneficiario abbia esercitato le opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Sembrerebbe quindi che siano detraibili dal computo della plusvalenza i costi sostenuti e detratti direttamente dal beneficiario nella propria dichiarazione dei redditi, senza optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.
Resta ferma la possibilità di rivalutare, in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie e gli impiegati, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, escludendo, qualora ne ricorrano le condizioni, i suddetti valori.
Tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali (sismi, alluvioni, eruzioni vulcaniche, fenomeni di bradisismo, frane, inondazioni ed esondazioni).
La polizza assicurativa deve prevedere un eventuale scoperto (o franchigia assoluta) non superiore al 10%-15% del valore dei beni assicurati e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.
SACE potrà offrire una controgaranzia alle compagnie assicurative con una copertura fino al 50% degli indennizzi e per un ammontare complessivo non superiore a 5 miliardi per ciascuno degli anni 2024,2025 e 2026.
Il mancato adempimento a tale obbligo di assicurazione penalizzerà le imprese nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. È previsto inoltre un quadro sanzionatorio.
Per gli investimenti effettuati nella Zona Economica Speciale[1] (ZES), le agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, sono finanziate per 1,8 miliardi di euro. Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.
Gli investimenti agevolabili devono far parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento (UE) n. 651/2014. Rientrano tra gli investimenti l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.
L’articolo 55 della bozza della legge di bilancio dispone lo stanziamento di 190 milioni di euro per l’anno 2024 e di 210 milioni di euro per l’anno 2025 per il finanziamento dei contratti di sviluppo, relativi ai programmi di sviluppo industriale (art. 43 D.L. n.112/2008).
La spesa per i finanziamenti concessi dalla c.d. Nuova Sabatini è incrementata di 100 milioni di euro per l’anno 2024.
Infine, per il Fondo per la Crescita Sostenibile, D.L. n. 83/2012, art. 23, la dotazione è incrementata di 110 milioni di euro per l’anno 2024 e di 220 milioni di euro per l’anno 2025.
È istituito un Fondo per le emergenze in agricoltura nello stato di previsione del MASAF destinato agli interventi in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca generate da eventi non prevedibili. Il fondo avrà dotazione di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
ISMEA è autorizzato ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo per un importo massimo pari al 50% dell'ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall’impresa richiedente e, comunque, non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni. I prestiti sono concessi a tasso agevolato.
[1] Campania, Puglia, Basilicata, Calabria , Sicilia, Sardegna, Molise e nella Regione Abruzzo nelle zone assistite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027