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Nell’ambito di una Risposta ad Interpello, l’Agenzia delle Entrate esplicita ulteriormente i fattori per identificare l’esistenza di un’azienda.
La Risposta n. 473, datata 11 dicembre 2023, ha riguardato il caso di una società, partecipata da diversi Comuni, la quale gestiva in house providing, il Servizio Idrico Integrato.
La società intendeva retrocedere, in assenza di corrispettivo, la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni idriche ai suoi Comuni soci.
La istante chiedeva quindi di sapere se la prospettata operazione potesse essere qualificata mera assegnazione di beni rilevante ai fini IVA, oppure come cessione di azienda, non soggetta a IVA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, ''Decreto IVA'').
Nel rispondere positivamente alla domanda della società contribuente, l’Ufficio provvede a riprendere i concetti già noti in merito alla qualifica di azienda. Si vedano a questo proposito anche i precedenti contributi a commento di prassi e giurisprudenza:
La definizione di azienda viene data in primis dal Codice Civile stesso: secondo l’art. 2555 l’azienda è un “complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa''.
L’Ufficio precisa che la cessione deve riguardare l'azienda o il complesso aziendale nel suo insieme, intesa quale universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa e non i singoli beni che compongono l'azienda stessa (cfr. Circolare del 19 dicembre 1997, n. 320).
Anche la giurisprudenza di legittimità, nell’evidenziare che l’azienda è un complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, individua nell'organizzazione di tale complesso la sua connotazione essenziale (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., n. 5087 del 5 marzo 2014). Nell'ambito della cessione d'azienda, la suprema Corte ha avuto modo di precisare che si deve trattare di un insieme “organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività d’impresa, di per sé, idoneo a consentire l’inizio o la prosecuzione di quella determinata attività”.
Ne deriva che, se non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l'azienda, nel complesso di quelli ceduti deve permanere un residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine all’esercizio dell’impresa, sia pure mediante la successiva integrazione da parte del cessionario (così, da ultimo, anche Corte di Cassazione, n. 9575 del 11 maggio 2016, che ha confermato Corte di Cassazione n. 21481 del 9 ottobre 2009; Corte di Cassazione n. 1913 del 30 gennaio 2007).
La Risposta richiama anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE come già commentata dall’Agenzia stessa nella Risposta n. 546 del 2020. In base a tale risposta, ''ciò che effettivamente rileva ai fini della applicazione dell'IVA, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia, è (...): la possibile prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del cessionario con un complesso di beni materiali e immateriali che permetta di svolgere un'attività economica autonoma e attuale (n.d.r. cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, causa n. C497/01 del 27 novembre 2003, punti 40 e 44) e che (n.d.r. questo complesso di beni) mantenga la sua identità funzionale anche successivamente al suo trasferimento (n.d.r. cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, causa n. C444/10 del 10 novembre 2011, punto 25)''.
Con riferimento al caso di specie, l’operazione prospettata comprende ''reti, impianti e dotazioni idriche che la Società possiede in proprietà quali beni strumentali per natura'', dalla stessa realizzati quando era Gestore del SII.
Pertanto, la strumentalità per natura di tali infrastrutture, unitamente al fatto che le stesse fossero utilizzate in concessione d'uso esclusiva dal nuovo Gestore Unico, hanno indotto l’Ufficio a ritenere che la prospettata ''assegnazione'' abbia per oggetto un'azienda.
Nell’argomentazione leggiamo che risultavano soddisfatti entrambi i requisiti esplicitati anche dalla CGUE, dal momento che la proprietà delle reti, impianti e dotazioni idriche veniva ''assegnata'' dalla società istante ai Comuni soci ancorché la relativa gestione proseguisse autonomamente in capo al Gestore Unico (BETA S.p.A.), in virtù del contratto di concessione d'uso onerosa in essere.
Alla luce di quanto detto, l’Ufficio ha ritenuto la prospettata operazione una cessione d’azienda, da non assoggettare quindi ad IVA ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), del Decreto IVA.
Si tratta di principi generali che possono essere applicati al settore agricolo, specie quando occorre distinguere se l’oggetto del trasferimento è un fondo attrezzato oppure un’azienda.