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Con l’Ordinanza n. 549 del 9 gennaio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a esprimersi sulla corretta applicazione della tassa sui rifiuti agli agriturismi.
Pur ribadendo che i rifiuti generati dall’attività agrituristica non possono essere qualificati come rifiuti agricoli, essendo invece astrattamente riconducibili a quelli prodotti dagli alberghi con ristorante, i giudici di legittimità hanno evidenziato come il contribuente possa concretamente dimostrare che l’imposizione non rispecchia in modo adeguato i volumi o la natura dei rifiuti effettivamente prodotti.
Con l’Ordinanza n. 549/2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che i rifiuti degli agriturismi non sono assimilabili ai rifiuti agricoli, ma piuttosto riconducibili a quelli degli alberghi con ristorante. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno precisato che il contribuente può dimostrare che la tassa non è proporzionata ai volumi o alla natura dei rifiuti prodotti.
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione nell’ambito dell’Ordinanza n. 549/2026, riguarda un’azienda agricola che ha impugnato gli atti impositivi relativi alla tassa sui rifiuti (TIA), emessi dalla società incaricata del servizio urbano di raccolta dei rifiuti per omesso o insufficiente versamento della tassa dovuta per l’anno 2012.
L’azienda agricola ha proposto ricorso avverso gli avvisi di accertamento che, tuttavia, è stato rigettato dalla CTP di Venezia. Il successivo appello proposto dall’azienda agricola è stato invece accolto dalla CTR del Veneto, che ha sancito, tra l’altro, l’assoggettabilità delle aziende agrituristiche alla disciplina dettata per le attività agricole.
I giudici di appello, in particolare, hanno equiparato l’attività agrituristica a quella agricola, basandosi sul trattamento fiscale di favore accordato ai redditi derivanti dall’attività di agriturismo, considerata attività sussidiaria e complementare a quella agricola (coltivazione del fondo, allevamento di animali, selvicoltura, ecc.). Di conseguenza, la CTR è giunta a ritenere non tassabile, agli effetti della TIA, l’esercizio dell’agriturismo. La società concessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Veneto.
Investiti della questione, i giudici di legittimità hanno innanzitutto evidenziato come la norma istitutiva della TIA stabilisca che l’obbligo del relativo versamento ricorra in capo a chiunque possieda, occupi o detenga a qualunque titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi titolo adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, come nel caso di specie, in cui l’attività agrituristica era produttiva di rifiuti assimilabili agli urbani (camere per il pernottamento, sala ristorante, ecc.), che avevano comportato, per il gestore del servizio rifiuti, l’asporto, analogamente a quanto avviene per strutture simili (alberghi, ristoranti, convitti, ecc.).
Non è dunque ammesso equiparare l’attività agrituristica a quella puramente agricola, specie per rivendicarne l’assoluta insuscettibilità alla tassazione, atteso che, sotto il profilo quantitativo e qualitativo dell’attitudine a produrre rifiuti, la stessa non è assimilabile tout court a quella agricola e neppure a quella meramente domestica, essendo per lo più consimile a quella alberghiera.
Tuttavia, la scelta normativa di suddividere in diverse categorie le utenze ai fini dell’applicazione della tassa sui rifiuti si fonda su una valutazione astratta circa la capacità di queste ultime, a seconda della loro tipologia, di produrre rifiuti.
Proprio perché presuppone una verifica condotta in astratto, la classificazione delle categorie di beni con omogenea potenzialità di rifiuti fa salva la possibilità, per il contribuente, di dimostrare in concreto che l’imposizione non è manifestamente commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti prodotti, posto che le deroghe e le riduzioni tariffarie previste dalla legge non operano automaticamente, sulla base della mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente allegare e dimostrare i relativi presupposti (cfr. Cass. n. 16287/24).
È compito dell’autorità giudiziaria adita per il merito, al cospetto di tipologie non previste espressamente (come gli agriturismi), verificare quale sia, tra quelle disciplinate dalla normativa che governa la liquidazione della tassa sui rifiuti, la categoria che più si attaglia a quella oggetto di valutazione.
Nondimeno, in assenza di una specifica prova in ordine ai volumi ed alla natura dei rifiuti prodotti, non è incoerente una tassazione che tenga conto dell’accertata destinazione d’uso dei beni, in relazione alle attività in essi e tramite essi svolta, che, qualora sia assimilabile a quella alberghiera, è suscettibile di determinare l’applicazione delle relative imposte -pur sempre parametrandole all’effettivo utilizzo degli immobili- perché aventi una più marcata capacità di produrre rifiuti rispetto a quella agricola.
Difatti, i rifiuti dell’attività agrituristica non possono considerarsi quali rifiuti agricoli, al pari, cioè, di quelli derivanti da attività propriamente agricole, alle quali accedono solamente in ragione della necessaria connessione, giacché, producendo propri rifiuti di tipo urbano, anche le attività agrituristiche restano assoggettate alla tassa sui rifiuti e “sarebbe vano, quanto artificioso, assumerne l’esenzione perché non urbane” (cfr. Cass. n. 4938/24, che richiama, tra l’altro, anche la giurisprudenza amministrativa, quale Consiglio di Stato n. 1162/19, e, ancora, Cass. n. 20581/25).
Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso avanzato dalla società di gestione del servizio rifiuti, rinviando il giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Veneto.
Dunque, la Corte di Cassazione ha ribadito ancora una volta che i rifiuti prodotti dagli agriturismi non possono essere assimilati a quelli agricoli, prevedendo tuttavia che il contribuente possa legittimamente invocare le deroghe e le riduzioni tariffarie di legge, qualora la tariffa applicata non sia commisurata ai volumi o alla natura dei rifiuti prodotti.
In conclusione, teniamo a ricordare che sulla questione è intervenuto anche il Consiglio di Stato che, con la Sentenza n. 1162/2019, ha affermato che gli agriturismi sono dalla legge finalizzati all’obiettivo precipuo, di interesse generale, del recupero di un patrimonio edilizio rurale. Ai fini della TARI, gli stessi, infatti, non hanno le caratteristiche aziendali di un albergo, operando nell’anno per un tempo e un volume ridotto rispetto ad un esercizio alberghiero.
Sempre il Consiglio di Stato con la Sentenza 30 settembre 2025, n. 7614, ha affermato che “l’assimilazione o la distinzione tra le categorie di attività assoggettate al tributo in materia di rifiuti urbani, come, nel caso di specie, tra attività di agriturismo e attività alberghiera, non può essere fondata sulle differenze di disciplina normativa cui le diverse attività sono assoggettate dall'ordinamento generale o sulla diversa natura giuridica dei soggetti che esercitano dette attività, come erroneamente ritenuto da altra sentenza, ma va unicamente basata sulla capacità di produrre rifiuti”[1].
Ne consegue che per tali attività l’imposizione dovrebbe essere differenziata in base ai principi generali di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, che esigono una classificazione distinta e autonoma della relativa tariffazione, con deliberazione di un’apposita sottocategoria da parte del Comune.
[1] Si veda l’articolo pubblicato sulla Rivista Consulenza Agricola n. 12/2025: “TARI: il Consiglio di Stato rivede il proprio orientamento sull’assimilazione tra agriturismi e strutture alberghiere” di L. Cenicola.