Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
L’ordinamento italiano prevedeva una disciplina di grande favore per gli imprenditori agricoli in materia di imposta di registro relativa agli acquisti immobiliari, prima dei tagli operati negli ultimi anni.
Il principale strumento, unico ancora in vigore, è quello dell’agevolazione prevista per la piccola proprietà contadina, rivista dal punto di vista soggettivo anche dall’ultima Legge di Stabilità (L. 208/2015), che ha esteso i benefici anche al coniuge e ai figli dell’imprenditore agricolo. L’agevolazione PPC, si ricorda, prevede l’applicazione dell’imposta di registro e quella ipotecaria nella misura fissa di 200 euro, nonché l’imposta catastale nella misura dell’1%.
Accanto a tale forma agevolativa, in passato, si affiancava quella stabilita dall’art. 1, Allegato A, Note 1 del D.P.R. 131/1986 (il Testo Unico sull’imposta di Registro) che prevedeva l’applicazione dell’imposta di registro nella misura ridotta dell’8%.
Entrambe le agevolazioni sono destinate ai medesimi soggetti, ossia agli IAP, purché iscritti alla relativa gestione previdenziale e assistenziale. Significative, invece, sono le differenze, specialmente per quanto riguarda i profili di decadenza dalle stesse.
Dalle agevolazioni per la PPC, infatti, si decade se, entro un quinquennio dall’acquisto, l’acquirente cessa l’attività di coltivazione del fondo. Al contrario, i benefici previsti dal TUR decadono solo senel decennio successivo all’acquisto viene modificata la destinazione dei terreni, ad uso diverso da quello agricolo.
Profondamente diverso è anche il rapporto tra il mantenimento di tali benefici ed eventuali contratti di affitto temporanei. Per quanto riguarda il beneficio di cui all’art. 1, la giurisprudenza si sta orientando verso la possibilità di affittare i terreni a terzi (purché si mantenga la destinazione agricola degli stessi) senza decadere dalle agevolazioni.
Ciò è stato affermato, ad esempio, dalla CTP di Ravenna che, con la sentenza 886/02/2014, ha accolto il ricorso di uno IAP contro l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate che contestava la decadenza dall’applicazione dell’imposta di registro in misura ridotta, poiché il terreno era stato affittato entro i dieci anni dall’acquisto, pur mantenendo la destinazione agricola.
La Commissione, infatti, ha sostenuto correttamente che “la legge richiede soltanto un requisito oggettivo e cioè che il terreno sia destinato ad attività agricola per almeno dieci anni decorrenti alla data dell’atto e non prevede assolutamente il requisito soggettivo per consecutivi dieci anni da parte dello stesso imprenditore agricolo che ha acquistato il terreno”. In tal senso, si è pronunciata anche la CTR Firenze con una recente sentenza.
Al contrario, le agevolazioni per la PPC richiedono la diretta conduzione del fondo da parte dell’acquirente, sebbene per un periodo più breve, della durata di cinque anni. Non è ammesso quindi l’affitto a terzi, seppur a titolo temporaneo, come peraltro sostenuto eminentemente dalla Cassazione con la sentenza 6688/2014.
L’unica deroga a tale regola è stata tassativamente prevista dal D. Lgs. 228/2001: all’art. 11, comma 3 si afferma che “non incorre nella decadenza dei benefìci l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto”.