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La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto un’importante opportunità per tutti i proprietari immobiliari: si tratta del cosiddetto bonus verde, un’agevolazione fiscale che rende decisamente conveniente sistemare il proprio giardino.
Esso consiste infatti in una detrazione fiscale pari al 36% delle spese sostenute per gli interventi di sistemazione di giardini privati e condominiali, fino ad una spesa massima agevolabile di 5.000 euro per unità immobiliare.
Il bonus verde è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017), commi 12 e 13, il cui testo lasciava aperti diversi interrogativi su cui l’Agenzia è intervenuta a Telefisco 2018, fornendo alcuni interessanti chiarimenti.
Tra questi, uno dei temi trattati è quello legato alle modalità di pagamento utilizzabili per poter accedere al contributo.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per poter usufruire della detrazione non è necessario che i pagamenti siano effettuati con i cosiddetti “bonifici parlanti” richiesti nell’ambito di altri benefici fiscali (bonus mobili, ecobonus ecc.), ma è sufficiente che il pagamento venga effettuato tramite mezzi “tracciabili”. Possono quindi essere utilizzate modalità di pagamento quali assegni, carte di credito e di debito, bancomat e bonifici ordinari.
Tale precisazione, però, lascia intatto un dubbio: su tali pagamenti è necessario applicare la ritenuta d’acconto dell’8% prevista dall’art. 25 del D.L. 78/2010?
Essa, infatti, si applica comunemente ai bonifici parlanti utilizzati per l’accesso alle varie agevolazioni fiscali.
La norma di riferimento stabilisce che “a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta del 8 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta”, rimandando la definizione delle tipologie di pagamento interessate, nonché le modalità di esecuzione ad un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Con il provvedimento del 30/06/2010 prot. 94288, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le tipologie di intervento sulle quali applicare la ritenuta di cui all’art. 25 del D.L. 78/2010 sono:
In forza di tale disposizione, quindi, si ritiene che, i pagamenti effettuati a mezzo bonifico (bancario o postale) degli importi dovuti per gli interventi di sistemazione a verde e realizzazione di coperture agevolati dal bonus verde, non debbano essere assoggettati alla suddetta ritenuta.