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Lo scorso 7 aprile è stato pubblicato, con apposito Decreto ministeriale, l’elenco delle attività edilizie che possono essere svolte senza richiedere più alcuna autorizzazione edilizia al Comune.
Dopo l’iniziale entusiasmo, la questione va pian piano ridimensionandosi: prima il Consiglio di Stato, con la sent. n. 2715/2018, ha affermato che per tettoie e pergolati occorre valutare caso per caso la necessità di autorizzazione; ora, invece, arrivano i chiarimenti da parte degli estensori del documenti, chiarimenti che sembrano comprimere ulteriormente la portata del provvedimento.
La prima tematica toccata dai chiarimenti riguarda tettoie e pensiline, strutture che secondo alcuni potevano rientrare tra gli elementi liberamente costruibili.
Tuttavia, precisa la Commissione, tali elementi non possono mai essere considerati come elementi di arredo, pertanto non potranno mai essere sostituiti o installati senza permessi specifici. Sarà quindi necessario che il proprietario esegua una comunicazione di inizio lavori asseverata al Comune.
Giova evidenziare, comunque, che anche laddove tali interventi fossero svolti in edilizia libera, il committente, seppur esentato dalla richiesta di autorizzazioni edilizie, dovrebbe comunque chiedere tutte le altre autorizzazioni necessarie (come quelle paesaggistiche).
Tra gli interventi “liberi”, il DM 2 marzo 2018 include anche l’installazione di arredi da giardino come pergolati, ripostigli per gli attrezzi, piccoli manufatti, ecc.
Per rientrare nel regime di edilizia libera, tali elementi non devono essere stabilmente infissi al suolo: la disciplina, infatti, prevede che non sia possibile svolgere operazioni di scavo senza autorizzazione.
Nessun problema, invece, sussiste se gli elementi sono agganciati al terreno con elementi smontabili come paletti, viti o piastre.
Sugli impianti di estrazione di fumi dalle abitazioni, non pochi sono i dubbi: in particolare, ci si chiede se le attività di edilizia libera riguardino solo la parte finale o l’intera canna fumaria.
Come chiarito dagli esperti, si ritiene che gli interventi possono riguardare l’intero impianto, purché:
Per quanto riguarda le coperture, invece, ecco un’importante novità: tra gli interventi eseguibili senza autorizzazione edilizia ci sono quelli di rimozione di parti di amianto dalle coperture.
Attenzione però: prima di intervenire, sarà sempre necessario compilare il piano di lavoro di demolizione-rimozione da sottoporre preventivamente all’AUSL di competenza.