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Con la Nota n. 573 del 28 marzo 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito alcune indicazioni operative sulla nuova procedura telematica introdotta a partire da ieri ed annunciata con il comunicato del Ministero del Lavoro del 25 marzo 2022.
Ricordiamo che la procedura consente la trasmissione e gestione delle comunicazioni preventive di avvio di collaborazioni autonome occasionali a seguito dell’obbligo introdotto per i rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021.
Nella Nota n. 573, l’INL fornisce chiarimenti sui tempi di svolgimento delle prestazioni da indicare nelle comunicazioni, precisando che il periodo transitorio nel quale sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione preventiva anche via e-mail resta in vigore fino al 30 aprile 2022.
Come è noto (si veda nostra circolare 238/2022), la procedura predisposta dal Ministero del Lavoro è accessibile sul portale Servizi per il Lavoro tramite SPID e CIE. Le informazioni da inserire nella relativa modulistica riguardano i dati utili all’individuazione degli elementi essenziali del contratto.
L’INL ha ora precisato che il termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio, può essere individuate tra tre distinte ipotesi:
Nel caso in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Come anticipato, nella Nota l’INL chiarisce che fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella Nota n. 29/2022.
A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e non saranno ritenute valide - e pertanto sanzionabili - le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.