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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Esonero contributivo per assunzioni: quando il datore non è tenuto alla restituzione del beneficio

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l’inps ha fornito chiarimenti riguardo la riconoscibilità degli esoneri per l’occupazione giovanile a seguito di riqualificazione di un precedente rapporto di lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato. come noto, allo scopo di promuovere forme di occupazione giovanile stabile, l’articolo 1, commi da 100 a 108, 113 e 114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito, legge di bilancio 2018), ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 2018. il chiarimento fornito con il messaggio n. 4178 del 24 novembre 2023risulta di fondamentale interesse in quanto il requisito dell’assenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso dell’intera vita lavorativa del lavoratore per cui è riconosciuto il beneficio, previsto dalla predetta normativa introdotta dalla legge di bilancio 2018, costituisce un presupposto legittimante ai fini della riconoscibilità degli esoneri cc.dd. sperimentali per l’occupazione giovanile previsti da normative successive. in particolare si tratta delle misure di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, legge di bilancio 2021) e di cui all’articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di bilancio 2023). si vedano a questo proposito i precedenti contributi sgravio contributivo sulle assunzioni giovani under 36, nuovo bonus assunzioni under 35. quanto vale per l’agricoltura? i requisiti dell’esonero a seguito di accertamento. il suddetto esonero spetta per le assunzioni e le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato di soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, “non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro”. nella circolare n. 40 del 2 marzo 2018, l’inps ha precisato che: “come già previsto per l’esonero triennale disciplinato dalla legge n. 190/2014 dall’interpello del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 2016, l’esonero di cui alla legge n. 205/2017 non può essere riconosciuto nell’ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita iva, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato (si rinvia, sul punto, al messaggio n. 459/2016)”. tale indicazione è stata ribadita nella circolare inps n. 56 del 12 aprile 2021 (relativa all’esonero per l’occupazione giovanile di cui alla legge di bilancio 2021 - si veda anche esonero contributivo per assunzione di giovani u36) e nella circolare n. 57 del 22 giugno 2023 (relativa all’esonero per l’occupazione giovanile di cui alla legge di bilancio 2023[1]). la risposta dell’inps. secondo l’inps, alla luce della prassi richiamata (tra cui l’interpello del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 2/2016 - allegato n. 1 al messaggio), nel caso in cui il datore di lavoro che abbia fruito dei menzionati incentivi all’assunzione di giovani sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, lo stesso potrà godere legittimamente del beneficio, in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione. ciò in quanto, nel caso in cui un rapporto venga riqualificato ab origine come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, le circostanze accertate non potrebbero riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che non poteva conoscerle alla data di assunzione. nell’ipotesi sopra descritta, quindi, il datore di lavoro non sarà tenuto, a causa di un successivo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso diverso datore di lavoro, alla restituzione dell’agevolazione né al pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregressa fruizione della misura agevolativa. [1] vedi anche “le agevolazioni per l’assunzione di giovani e donne svantaggiate” di fiumi andrea, rivista consulenzaagricola.it n. 10/2023). redazione ©riproduzione riservata
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