Come anticipato lo scorso 3 settembre, il Ministro delle Politiche Agricole, acquisita l’intesa alla Conferenza Stato-Regioni, ha firmato il Decreto 360368 del 6 agosto 2021, pubblicato nella G.U. del 13/09/2021, con il quale sono stati disposti nuovi aiuti per le filiere suinicole, cunicole, dei produttori di carne e latte bovino, nonché quella dell’allevamento degli ovicaprini.
Le risorse sono state stanziate dal comma 128, art. 1, della Legge 178/2020, con la costituzione di un “Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura“ , con il preciso intento di sostenere anche il comparto zootecnico, particolarmente danneggiato dalle misure introdotte per il contenimento della pandemia e dall’aumento dei prezzi delle materie prime e dei mangimi.
Con il Decreto del 6 agosto sono stati quindi fissati i criteri per l’utilizzo del Fondo. Gli aiuti, per complessivi 94 milioni di euro, sono concessi nei limiti previsti in materia di aiuti di Stato, come disposto dal “Quadro temporaneo 2020” comunicato dalla Commissione UE.
Le risorse sono concesse per gran parte alle imprese che hanno già presentato domanda ai sensi del D.M. n. 9021200 del 23 luglio 2020, ma vi sono anche fondi per le nuove domande. L’articolo 1 del Decreto precisa infatti che le risorse sono così ripartite:
- filiera suinicola: 16 milioni di euro, di cui 3,2 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del presente Decreto;
- filiera cunicola: 2 milioni di euro, di cui 0,4 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del presente Decreto;
- filiera delle carni bovine di età inferiore agli otto mesi: 6,5 milioni di euro, di cui 1,3 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del presente Decreto;
- filiera delle carni bovine di età inferiore agli otto mesi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a quattro mesi prima della macellazione: 2,5 milioni di euro;
- filiera delle carni bovine di età compresa tra dodici e ventiquattro mesi: 33 milioni di euro;
- filiera ovicaprina: 7,7 milioni di euro, di cui 1,5 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del presente Decreto;
- filiera caprina: 0,3 milioni di euro, di cui 0,06 milioni in favore delle nuove domande di aiuto presentate ai sensi del presente Decreto;
- filiera di allevamento di vacche da latte: 26 milioni di euro.
Come detto, la misura prevede un aiuto automatico per i soggetti che hanno già presentato domanda di aiuto lo scorso anno, ai sensi del D.M. 9021200/2020, in quanto il nuovo beneficio si applicherà ai medesimi capi oggetto della precedente domanda. Vi sono però anche risorse destinate a nuove domande.
Per quanto concerne le risorse stanziate per la filiera delle carni bovine e precisamente per l’allevamento dei vitelli (punti c) e d) dell’elenco) è previsto che le stesse non siano cumulabili; pertanto, i richiedenti potranno presentare domanda di aiuto solo per una delle due misure.
Ai soggetti che hanno già presentato domanda entro il 30 ottobre 2020, ai sensi del D.M. 23 luglio 2020, n. 9021200, saranno quindi assegnate automaticamente le ulteriori risorse pro-quota, ripartendo il montante delle nuove risorse assegnate per il numero di capi per i quali è stata presentata domanda. In tale ipotesi l’allevatore non dovrà presentare alcuna nuova richiesta.
Nel caso in cui i capi allevati o macellati non siano stati oggetto di contributo con le domande presentate lo scorso anno, le imprese agricole di allevamento potranno presentare nuove domande.
Alle nuove domande trasmesse si dovrà allegare:
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti percepiti nel rispetto del “Quadro temporaneo” nell’anno 2020;
- copia del contratto di soccida nel caso in cui sussista;
- le imprese beneficiarie prive dell’obbligo di iscrizione a INPS, INAIL e Cassa Edile, sono tenute, in sostituzione della produzione di un DURC, alla compilazione della “dichiarazione di esenzione DURC”. Trattasi di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell’azienda, attestante:
- l’assenza di lavoratori subordinati e lavoratori assunti con contratto di collaborazione alle dipendenze della PMI;
- l’opzione pertinente relativa alla posizione contributiva della PMI riportando, ove necessario, l’opportuna motivazione della mancata iscrizione ai sopra richiamati Enti previdenziali e indicando i relativi riferimenti normativi.
In conformità alle disposizioni fornite da AGEA con le Istruzioni Operative n. 89/2020, in caso di soccida, le nuove domande possono essere presentate da entrambe le parti (soccidante e soccidario), oppure da una sola delle due. In tal caso, qualora l’altra parte abbia sottoscritto apposita delega, la domanda presentata, a seconda dei casi dal soccidario o dal soccidante, consentirà il pagamento dell’intero aiuto al presentatore della stessa. In mancanza della delega dell’altra parte, invece, sarà erogato un importo corrispondente al 25% nel caso di domanda presentata dal soccidario, oppure nella misura del 75% in caso di domanda presentata dal soccidante.
In particolare, lo schema del Decreto precisa che le nuove domande potranno interessare:
- per le scrofe allevate dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, non oggetto di precedente richiesta di aiuto, in tal caso l’aiuto è concesso fino a 18 euro/capo;
- per i conigli macellati dal 1° aprile 2020 al 30 giungo 2020, non oggetto di precedente richiesta di aiuto, in tal caso l’aiuto è concesso fino a 1 euro/capo;
- per i bovini di età inferiore a otto mesi macellati dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, non oggetto di precedente richiesta di aiuto, l’aiuto è concesso fino a 110 euro/capo;
- per i bovini di età inferiore a otto mesi, allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a quattro mesi prima della macellazione, per ogni capo macellato dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, non oggetto di precedente richiesta di aiuto, l’aiuto è concesso fino a 60 euro/capo;
- per i bovini di cui alla lett. e), di età compresa tra dodici e ventiquattro mesi ed allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi dalla macellazione e macellati dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, è concesso un aiuto fino a 60 euro per ogni capo;
- per ogni pecora o capra allevata dal 1° maggio al 30 giugno 2020, non oggetto di precedente aiuto, è concesso un aiuto fino a 3 euro per ogni capo allevato;
- per ogni caprino macellato dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, non oggetto di precedente aiuto, è concesso un aiuto fino a 6 euro per ogni capo allevato;
- per le vacche da latte di qualità le risorse sono ripartite rispetto ai capi allevati nella campagna 2020, ammessi all’aiuto di cui all’art. 20, commi 1 e 6 del D.M. 5465/2018.
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