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Il Green Pass o certificato verde è la certificazione, con diversa validità temporanea, comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.
In Italia, come noto, la certificazione verde COVID-19, già richiesta per accedere ai servizi di ristorazione in locali al chiuso, per partecipare alle cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, ecc., dal 1° settembre è obbligatoria anche a bordo dei mezzi per il trasporto di lunga percorrenza, dai treni ad alta velocità, ai traghetti e per gli spostamenti aerei nazionali.
Per viaggiare è ora necessario esibire il certificato verde per dimostrare la vaccinazione effettuata, un tampone negativo nelle ultime 48 ore o la guarigione dalla malattia.
Nei confronti di chi non è provvisto di valida certificazione e acceda comunque nei locali e/o attività in cui essa è obbligatoria, rischia una multa da 400 a 1.000 euro.
Analoga sanzione può essere elevata nei confronti dell'esercente, il cui esercizio, peraltro, qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, potrebbe essere chiuso da uno a dieci giorni, così come recita la circolare del Viminale.
La suddetta certificazione, emessa esclusivamente attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute in formato sia digitale sia stampabile, contiene un codice bidimensionale (QR Code) che permette di verificarne l’autenticità e la validità attraverso un sistema di crittografia a doppia chiave. Ogni certificazione viene prodotta digitalmente con una chiave privata dall’ente che rilascia la certificazione (in Italia il Ministero della Salute).
Deve essere infatti chiaro che la sanzione per il mancato possesso del Green Pass è una sanzione amministrativa, di natura pecuniaria o interdittiva dell'attività per un tempo limitato impugnabile con gli strumenti consentiti dalla legge.
L'esibizione di un certificato falso, invece, integra una condotta penalmente rilevante procedibile d'ufficio e, pertanto, denunciabile da chiunque, con conseguente sottoposizione dell'autore della stessa a un procedimento penale.