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Come noto, l’art. 1, commi da 101 a 111, Legge n. 213/2023, c.d. “Legge di Bilancio 2024”, ha previsto che le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, siano obbligate a stipulare un’assicurazione per la protezione dai rischi catastrofali entro i termini indicati dal D.L. n. 39/2025, differenziati in base alle dimensioni dell’impresa.
Lo scorso 14 aprile 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato le FAQ relative al nuovo adempimento, fornendo importanti chiarimenti sulle sanzioni applicabili in capo alle imprese inadempienti.
La “Legge di Bilancio 2024”, ha stabilito che le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese debbano sottoscrivere una polizza assicurativa per la protezione dai rischi catastrofali, entro i termini fissati dal D.L. n. 39/2025, che variano in base alle dimensioni dell’impresa. Il 14 aprile 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato le FAQ relative a tale nuovo obbligo, fornendo importanti chiarimenti sulle sanzioni previste per le imprese inadempienti.
L’art. 1, commi da 101 a 111, Legge n. 213/2023, c.d. “Legge di Bilancio 2024”, ha previsto che:
tenute all’iscrizione nel Registro delle Imprese, siano obbligate a stipulare un’assicurazione per la protezione dai rischi catastrofali entro il termine del 31 dicembre 2024 (si veda la Circolare n. 986/2024).
Dal nuovo adempimento restano quindi esclusi i soggetti non tenuti all’iscrizione nel Registro delle Imprese, come, ad esempio, i coltivatori diretti, gli artigiani ed i piccoli commercianti, nonché le imprese agricole di cui all’art. 2135, Codice civile, per le quali opera il “Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità”, istituito dall’art. 1, commi da 515 a 519, Legge n. 234/2021.
L’inosservanza di tale obbligo può comportare la preclusione all’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Con D.M. n. 18/2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha definito gli aspetti operativi del nuovo obbligo, chiarendo le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali, le regole per la determinazione e l’adeguamento periodico dei premi, l’assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici e i massimali di copertura delle polizze (si veda la Circolare n. 180/2025).
Il decreto, in particolare, ha ricompreso tra gli eventi calamitosi e catastrofali che devono formare oggetto della polizza assicurativa:
prevedendo altresì che l’obbligo di stipula della polizza assicurativa ricorra per le immobilizzazioni di cui all’art. 2424, comma 1, Sezione Attivo, Voce B-II, nn. 1), 2) e 3), Codice civile, ossia:
a qualsiasi titolo impiegate nell'esercizio dell’attività d’impresa, con esclusione di quelle già assistite da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
In considerazione del ritardo nella pubblicazione del decreto attuativo, l’art. 13, comma 1, D.L. n. 202/2024, c.d. “Decreto Milleproroghe”, ha accordato la proroga al 31 marzo 2025 del termine entro cui adempiere all’obbligo di stipula delle polizze catastrofali da parte della generalità delle imprese.
Tuttavia, in sede di conversione in legge del decreto è stato previsto, a favore delle sole imprese della pesca e dell’acquacoltura, la proroga al 31 dicembre 2025 dell’obbligo di stipula della polizza assicurativa.
In prossimità della scadenza del 31 marzo 2025, le organizzazioni imprenditoriali hanno sollecitato il Governo a concedere una nuova proroga.
Con il D.L. n. 39/2025, la compagine governativa ha quindi accordato la proroga del termine per la stipula della polizza assicurativa alla generalità delle imprese, differenziandolo, tuttavia, sulla base delle dimensioni dell’impresa (si veda la Circolare n. 248/2025).
DIMENSIONI IMPRESA |
TERMINE PER LA STIPULA DELLA POLIZZA |
Micro e piccole imprese |
31 dicembre 2025 |
Imprese di medie dimensioni |
1° ottobre 2025 |
Imprese di grandi dimensioni |
31 marzo 2025 |
Ancorché per le grandi imprese il termine sia rimasto fermo al 31 marzo 2025, le stesse, tuttavia, dispongono di ulteriori novanta giorni per adempiere all’obbligo in esame. Per tali imprese è, infatti, previsto che, fino al 30 giugno 2025, non si terrà conto dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di assicurazione nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Da ultimo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una serie di chiarimenti, sotto forma di FAQ, sull’obbligo in esame (si veda la Circolare n. 252/2025).
Tra queste, recentemente aggiornate, assumono particolare rilievo i chiarimenti relativi alle sanzioni previste in caso di mancata stipula della polizza catastrofale.
Come sopra anticipato, lo scorso 14 aprile 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha aggiornato le FAQ in materia di polizze catastrofali, fornendo alcuni interessanti chiarimenti sugli aspetti sanzionatori del nuovo adempimento.
Il ministero, in particolare, ha precisato che la disciplina recata dall’art. 1, comma 102, Legge n. 213/2023, non ha carattere autoapplicativo. Tale norma stabilisce, infatti, che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si debba tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione.
Di conseguenza, ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è tenuta a dare attuazione alla disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure, coerentemente con le tempistiche fissate per la stipula della polizza assicurativa.
Parrebbe, dunque, che ciascuna Pubblica amministrazione sia chiamato a emanare un provvedimento attuativo che stabilisca quali sono le conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale sulle sovvenzioni di cui è titolare, entro i nuovi termini per assicurarsi fissati dall’art. 1, D.L. n. 39/2025 che, si ricorda, sono differenziati in base alla dimensione dell’impresa.
Nella stessa FAQ, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha poi precisato, con riguardo alle misure di propria competenza, che è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti.
Tale orientamento dovrà essere comunque recepito nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo e, pertanto, la causa di esclusione dalle agevolazioni opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla Legge n. 213/2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura agevolativa, tenendo conto delle (nuove) tempistiche per la stipula della polizza recate dall’art. 1, D.L. n. 39/2024.
Con un’altra FAQ il ministero ha poi chiarito che la disposizione di cui all’art. 1, comma 102, Legge n. 213/2023, non è retroattiva e non si applica a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal D.L. n. 39/2025.
Pertanto, la valutazione in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa, opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione in esame nell’ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.
Di conseguenza, le agevolazioni ricevute dalle imprese prima dell’entrata in vigore dell’obbligo non saranno soggette a revoca in caso di mancata stipula della polizza assicurativa.