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Nell’attesa di comprendere le modalità di revisione delle macchine agricole che circolano su strada, con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 25/11/2025, sono definite le tempistiche e le modalità di revisione per l’esecuzione dei controlli sui “trattori agricolo veloci”, ossia dei trattori agricoli a ruote con velocità massima superiore a 40 chilometri orari.
Il Decreto Dirigenziale n. 494 del 25 novembre 2025 definisce le modalità di revisione per i trattori agricoli a ruote veloci (velocità di progetto superiore a 40 km/h), stabilendo controlli su freni, fari e emissioni. I centri di controllo pubblici e privati dovranno adottare attrezzature specifiche. Le disposizioni entrano in vigore dal 1° febbraio 2026.
Con la Direttiva UE 2014/45 sono stati previsti obblighi di verifica periodica per alcune tipologie di veicoli commerciali e industriali, compresi i trattori agricoli a ruote con una velocità massima di progetto superiore a 40 km orari (categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5), impiegati sulle strade pubbliche.
Ricordiamo che con la Legge n.221, del 17 dicembre 2012, è stato modificato l’articolo 111 del Codice della Strada, introducendo l’obbligo di revisione dei mezzi agricoli soggetti ad immatricolazione per la circolazione su strada. In pratica l’obbligo di revisione riguarda le macchine agricole indicate dal CdS all'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2, esclusi i rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi particolari caratteristiche.
La Legge 221/2017 prevedeva l’emanazione di un decreto interministeriale attuativo dell’art. 111, D.Lgs. n. 285/1982 (c.d. Codice della Strada), con il quale avrebbero dovuto essere definite le modalità di revisione delle macchine agricole di cui al D.M. 20 maggio 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ossia:
In attesa dell’emanazione del decreto attuativo, l’art. 11, comma 5-ter, D.L. n. 202/2024, ha disposto una ulteriore proroga ai termini per la revisione di tali mezzi, disponendo i seguenti termini:
Il Decreto Dirigenziale n. 494, del 25 novembre 2025, non interviene su tali termini generali, ma definisce specifiche linee guida operative per l’esecuzione dei controlli tecnici sui trattori a ruote delle categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5, utilizzati principalmente sulle strade pubbliche, con una velocità massima di progetto superiore a 40 Km/h, e per l’individuazione delle attrezzature utili a tali controlli e le relative modalità di utilizzo.
Tali categorie di trattrici si differenziano tra loro per la larghezza della carreggiata, la massa a vuoto, l’altezza libera dal suolo e dal tipo di omologazione. Anche la revisione di tali mezzi, obbligatoria dal 2018, non era mai stata applicata, proprio per la mancanza del decreto attuativo a cui si è provveduto con il citato Decreto direttoriale n. 494/2025, il cui testo è stato condiviso dalla principali associazioni di categoria (Federacma, Federunacoma, Aica, ecc.).
Il Decreto 494/2025 al fine di dare concreta attuazione alla revisione della revisione dei trattori a ruote rientranti nella categorie T1b, T2b, T3b, T4b e T5b dispone specifiche modalità di esecuzione delle revisioni.
Trattandosi di mezzi speciali, dotati anche di specifiche componenti da impiegarsi a seconda della loro effettiva operatività, nell’allegato A di tale decreto sono riportate indicazioni:
I controlli dovranno riguardare i freni, i fari e le emissioni dei motori.
I possessori di tali mezzi dovranno pertanto verificare che i mezzi rispondano ai requisiti stabiliti nell’allegato A. In particolare, per quanto riguarda l’impianto frenante, dovranno essere verificate le prestazioni del freno di servizio, di soccorso e di stazionamento, al fine di garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza e la compatibilità delle caratteristiche tecniche dei trattori agricoli a ruote di tipo veloce con le attrezzature di prova in possesso dei centri di controllo pubblici e privati.
È ammesso l’uso del banco “provafreni a rulli” solo ed esclusivamente qualora le dimensioni della carreggiata, dell’interasse e le caratteristiche tecniche degli pneumatici dei veicoli di cui trattasi (grado di scolpitura e tassellatura) risultino compatibili con tale attrezzatura; in caso contrario è obbligatorio l’impiego esclusivo di un banco “prova-freni a piastre”. In tale ultimo caso, ai fini di una corretta valutazione dei parametri oggetto di controllo dell’impianto frenante, la velocità d’ingresso del veicolo sul banco “prova-freni a piastre” deve essere compresa tra i 4 e i 7 km/h.
L’impiego del metodo alternativo della prova su strada con utilizzo del “decelerometro” è ammesso nel caso in cui il “banco prova freni a piastre” non sia utilizzabile per motivi tecnici.
Ai fini dell’effettuazione del controllo dell’impianto frenante dei predetti veicoli, l’allegato A), nella seconda parte dispone quanto segue:
Nel primo periodo di attuazione delle presenti disposizioni e nelle more del completamento dell’iter di omologazione/estensione dei banchi “prova-freni a piastre”, al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie relativamente alle operazioni di revisione, potrà essere accettata un’autocertificazione del costruttore dell’apparecchiatura attestante l’avvenuto aggiornamento del software e la presentazione della domanda al C.S.R.P.A.D. del suddetto riconoscimento dell’estensione di omologazione”.
L’allegato dispone le modalità di controllo dei fari mediante l’attrezzatura di controllo denominata “provafari” che permette di effettuare il controllo dell’orientamento dei proiettori anabbaglianti fino ad un’altezza massima di 1,4 m e, in casi eccezionali, fino a 1,5 m.
Qualora l’altezza del centro ottico dei proiettori istallati sul veicolo sia superiore all’altezza massima dello strumento “provafari”, si deve far ricorso all’impiego alternativo di uno schermo.
In tal caso, qualora il veicolo sia dotato di quattro proiettori anabbaglianti, l’illuminamento verrà valutato visivamente dall’ispettore, il quale verificherà che l’accensione sia consentita per due dei quattro proiettori. In questo caso il veicolo dovrà essere posizionato davanti a uno schermo di dimensioni opportune e posto alla distanza di 15 m e si dovranno verificare i requisiti indicati nel citato allegato A.
Mentre per quanto riguarda il controllo delle emissioni degli impianti di scarico, solo per i veicoli per i quali il limite massimo del CO (%) è riportato sulla carta di circolazione, ai fini dell’esito positivo della prova, si dovrà far riferimento a tale parametro. Mentre per i veicoli ove tali parametri di riferimento non previsti in fase di omologazione, non potendo definire un limite di accettabilità CO (%) sul volume dei gas di scarico emessi durante la prova, il dato rilevato del CO (%) deve essere semplicemente registrato sul referto di revisione, per soli fini statistici.
Le disposizioni contenute nel Decreto direttoriale 494/2025 trovano applicazione a partire dal 1° febbraio 2026.
Dal 1° gennaio 2027 il calendario dei controlli tecnici sarà definito sulla base di quanto previsto all’articolo 5, comma 1, lett. c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, n. 214, ossia entro il quarto anno successivo alla data di prima immatricolazione е successivamente ogni due anni.
Dunque per le altre macchine agricole circolanti su strada, nonostante i termini scaduti per quelle immatricolate entro il 1996, si resta ancora in attesa dell’emanazione del decreto interministeriale che dovrà definirne le regole tecniche per la revisione obbligatoria da ripetersi ogni cinque anni.
(leggi anche “Decreto Milleproroghe: l’ennesima proroga per la revisione delle macchine agricole”).