tr?id=945082922274138&ev=PageView&noscript=1 Dichiarazione di successione. Errata applicazione dell'aliquota delle imposte ipocatastali

La Rivista | nº 06 Giugno 2020


Dichiarazione di successione. Errata applicazione dell'aliquota delle imposte ipocatastali

di Luigi Cenicola, esperto fiscale

Come noto, in materia di statuto dei diritti del contribuente, la Legge n. 212/2000, art. 7, dispone che “gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama”.

Riguardo agli oneri motivazionali di ogni atto impositivo la Cassazione (cfr. Cass. Sent. n. 32735/2019) ha affermato che “L’avviso di accertamento soddisfa l’obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel “petitum” e nella “causa petendi”, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento dell’atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell’attività della Pubblica Amministrazione, in vista di un immediato controllo della stessa.”(cfr. Cass. n. 30039/2018). Tale principio, di portata generale, è fondato sulla necessità che in ogni avviso di accertamento e di rettifica siano presenti gli elementi identificativi della pretesa tributaria; in sintesi l’obbligo di motivazione può ritenersi assolto ove dalla motivazione dell’avviso emerga una fedele e chiara ricostruzione di tutti gli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria, così da, consentire una adeguata, efficace e piena difesa in giudizio del contribuente.

Fra l’altro, sempre in materia, vige quel principio in base al quale “la polisistematicità del sistema tributario comporta necessariamente che, in relazione a ciascuna imposta, la esistenza e la congruità della motivazione del singolo atto impositivo sia verificata secondo le regole dettate per il tributo cui l’atto stesso afferisce” (cfr Cass. n. 5190/2015; n. 24267/2011; n. 1332 e n. 8451/2005, n. 17356/2003).

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