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La comunione tacita familiare agricola è un istituto disciplinato dagli usi, purché non in contrasto con quanto indicato dall’art. 230-bis del Codice Civile. Le comunioni tacite familiari si fondano sulla consolidata impostazione familiare delle imprese agricole, in cui era pacifica la condivisione della casa, della mensa, del lavoro, dei guadagni e delle perdite derivanti dall’attività agricola familiare.
La disciplina dell’impresa familiare ha tratto sostanza dalla comunione tacita in agricoltura e abbiamo perciò la presunzione di conoscerla. Ma commettiamo un errore a pensare che sia così.
Dell’art. 230-bis è riconosciuta, da molti giuristi, l’infelice formulazione e la difficoltà applicativa1, tant’è che, dopo quasi 50 anni vi sono ancora aspetti non definitivamente risolti sia sotto il profilo tributario che sotto quello puramente civilistico.