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La Rivista | nº 09 Settembre 2019


Riflessi fiscali delle trasformazioni fra società agricole

di Filippo Cicognani, professore associato di diritto tributario (*)

1. Riflessi fiscali delle trasformazioni fra soggetti che esercitano attività agrarie

Le trasformazioni sono previste dal Codice Civile come particolari vicende delle società, attraverso le quali i soci possono, fra l’altro, modificare direttamente il tipo adottato e così evitare la liquidazione ed estinzione della società in essere per costituire la società del nuovo tipo desiderato e la conseguente dispersione del patrimonio sociale1.

Sicché la delibera di trasformazione, che la prassi aziendalistica qualifica come “operazione straordinaria”, produce una duplice conseguenza: internamente, modifica la regolamentazione statutaria che, nel rispetto della disciplina imperativa del codice, disciplina le modalità organizzative dell’investimento nella società variando lo statuto in modo da adottare previsioni compatibili con un tipo societario2 diverso da quello in essere e pertanto non più compatibili con quest’ultimo.

Esternamente, la modifica del tipo comporta la modifica del panorama normativo applicabile alla società nella misura in cui non sono più applicabili le norme soggettivamente riferite al tipo abbandonato (ad esempio società in nome collettivo in caso di trasformazione in società a responsabilità limitata) e nel contempo divengono applicabili le norme soggettivamente riferite al tipo adottato con la trasformazione (ad esempio società a responsabilità limitata in caso di trasformazione da società in nome collettivo).

Siffatta modifica consente rilevanti modifiche organizzative sotto il profilo gestionale, perché può favorire la raccolta di capitale di rischio e connessi maggiori investimenti, la responsabilità limitata, la personalità giuridica, la formalizzazione e la separazione della gestione rispetto ai soci, ecc.; o viceversa, una riduzione dalla dimensione capitalistica a quella personale, il tutto a seconda di quanto ritenuto economicamente e finanziariamente adeguato all’attività esercitata.

A ciò si aggiunga che con la riforma del 2003 il legislatore ha introdotto, a fianco ed in aggiunta alle trasformazioni fra società, le trasformazioni eterogenee, che ora consentono anche trasformazioni di società in consorzi, in altri enti non commerciali o in società cooperative che possono esercitare attività fiscalmente agricole e finanche in comunioni d’azienda,come possibile quando si intende cessare l’attività agricola e limitarsi a concedere il fondo in affitto ad un imprenditore agricolo. Allo stesso modo, il Codice Civile consente trasformazioni in senso inverso.

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