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Gli incentivi fiscali previsti dal Piano Industria 4.0, riconosciuti sotto forma di crediti d’imposta, richiedono, tra l’altro, il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
In particolare, la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dalla Legge n. 160/2019 e prorogato dalla Legge n. 178/2020 (si veda la ns. circolare 9/2021), è espressamente subordinata:
Tali condizioni operano anche ai fini dell’utilizzo dei crediti d’imposta riconosciuti per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, introdotti dalla Legge n. 160/2019 e ora prorogati dalla Legge n. 178/2020 (si veda la ns. circolare 26/2021).
Anche la fruizione del credito d’imposta riconosciuto sulle spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, introdotto dalla Legge n. 205/2017 e da ultimo prorogato, fino al 31/12/2020, dalla Legge n. 178/2020 (si veda la ns. circolare 57/2021), è subordinata alla regolarità dei versamenti previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti.
Qualora sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, di tali crediti d’imposta, l’Agenzia delle Entrate procede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dei beneficiari.
L’effettiva fruizione dei crediti d’imposta presuppone, pertanto, la previa acquisizione del DURC, oltre che della documentazione attestante il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è rilasciato dall’INPS, in tempo reale, attraverso il proprio sito internet (a tal fine è sufficiente indicare il proprio codice fiscale).
L’esito positivo della verifica genera il c.d. DURC online, che ha una validità di centoventi giorni dalla richiesta; tale verifica, si ricorda, concerne tutte le tipologie di rapporti di lavoro subordinato e autonomo, compresi quelli relativi ai soggetti tenuti all’iscrizione obbligatoria alla Gestione separata (tipicamente i collaboratori).
Da ultimo, si evidenzia che nell’ipotesi di dilazione delle somme iscritte a ruolo, il DURC non è rilasciato con esito regolare qualora, a seguito del mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, del piano di dilazione, si determini la decadenza dal beneficio della rateazione.
In caso di dilazione dei debiti contributivi ancora in fase amministrativa, il mancato pagamento di due rate mensili consecutive comporta la revoca della dilazione concessa dall’INPS e, di conseguenza, il rilascio di un DURC negativo.