Con l’art. 33-ter del D.L. n. 115/2022, ha preso avvio la limitazione di responsabilità dei cessionari che acquisiscono crediti derivanti da bonus edilizi, alle sole ipotesi di colpa grave o dolo, qualora i citati crediti ceduti siano dotati di visto di conformità, asseverazione e attestazione della congruità dei costi.
Ebbene, come abbiamo avuto modo di affermare nelle molteplici circolari pubblicate a riguardo (Circolare n. 686 del 15 settembre 2022, n. 693 del 16 settembre 2022 e n. 800 del 25 ottobre 2022), sovente, capita che imprese operanti nel settore delle ristrutturazioni edilizie abbiano riconosciuto sconti in fattura per interventi sui quali non gravava l’obbligo di rilasciare alcun visto di conformità. Quindi, per potere liberamente cedere il credito acquisito, le stesse imprese devono produrre “ora per allora” il visto, mettendo in difficoltà gli intermediari abilitati a tal fine.
Rilasciare una tale certificazione “ora per allora” pone serie difficoltà, in quanto cercare di ottenere un documento postumo e su richiesta del fornitore / cessionario (e non del committente dei lavori) non risulta una procedura facilmente percorribile.
Quali sono, pertanto, le caratteristiche intrinseche del documento da produrre, considerato il fatto che, normalmente, i visti di conformità vengono rilasciati, da parte del CAF o dei professionisti, al committente dei lavori all’atto dell’invio della comunicazione per la cessione del credito?
Circa le modalità tecnico-operative, si ritiene che la forma richiesta risulti del tutto libera, ed in esso debbano confluire:
- i dati del committente e dell’impresa che ha realizzato i lavori riconoscendo lo sconto in fattura;
- i dati della fattura emessa;
- i dati del “bonifico parlante”, per la parte riguardante il corrispettivo non coperto dallo sconto.
Inoltre, considerata la finalità di tale visto di conformità, lo stesso dovrebbe essere conservato dal fornitore e dal cessionario del credito (senza procedere ad alcuna comunicazione) al solo fine di testimoniare la regolarità dell’operazione in caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
L’altra finalità del documento riguarda, normalmente, la necessità di comprovare che in capo al beneficiario del bonus sussistano i requisiti soggettivi, oggettivi e tecnici per potere fruire della detrazione fiscale generata dai lavori intrapresi.
A ben vedere, quest’ultima finalità attiene alla sfera personale del committente, il quale si guarderà bene dal sostenere l’impegno di richiedere e pagare un visto di conformità per interventi per i quali la norma ab origine non ne prescriveva il rilascio.
Per tale motivo il rilascio “ora per allora” del documento in commento non potrà che avvenire in forma più leggera, in quanto, consente esclusivamente al cessionario di ridurre il suo grado di responsabilità nelle ipotesi di acquisizione di tali crediti, con lo scopo di trasferirli ulteriormente.
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