A partire dal 15 giugno è in funzione il servizio via web dell’Agenzia delle Entrate che permette di compilare ed inviare le domande di iscrizione del pegno non possessorio all’interno dell’apposito Registro. Il pegno non possessorio è una nuova forma di garanzia, riservata agli imprenditori iscritti nel Registro imprese, esclusivamente per quanto riguarda i crediti relativi all’esercizio dell’impresa, concessi a loro o a terzi.
Con l’introduzione nell’ordinamento nazionale della figura del pegno mobiliare non possessorio a garanzia dei crediti inerenti all’esercizio dell’impresa, è stato previsto presso l’Agenzia delle Entrate, un registro informatizzato denominato “Registro dei pegni non possessori”, che consente al pegno, al momento dell'iscrizione, di prendere grado ed essere opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali.
È bene ricordare che il settore agricolo dispone di uno strumento specifico per l’accesso al credito tramite pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP, che include anche l’olio, i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, regolato dal D.M. 23 luglio 2020 del Ministero dell’Agricoltura.
Il creditore, per ogni operazione, deve provvedere all’annotazione su un apposito registro, vidimato annualmente da un notaio, dei prodotti DOP o IGP sottoposti a pegno rotativo. Per i prodotti vitivinicoli e per l’olio d’oliva, il produttore può procedere all’annotazione del pegno tramite il SIAN, dandone comunicazione al creditore (si vedano sul tema la nostra circolare n. 472/2020 e l’articolo della Rivista ConsulenzaAgricola n. 10/2020: “L'accesso al credito mediante pegno rotativo di prodotti DOP e IGP” di G. e M. Allegretti).
Le funzioni del Registro dei pegni non possessori
Il nuovo servizio web è conseguente all’emanazione del D.M. n. 114/2021 (Regolamento del registro pegni) e dei successivi provvedimenti attuativi, con cui sono state definite le specifiche tecniche, le modalità di versamento di tributi e diritti e le categorie dei beni dati in garanzia relative a questa nuova forma di garanzia.
Tramite la nuova applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, le domande di pegno (con i dati dei soggetti coinvolti, la descrizione dei beni o crediti dati in garanzia, le informazioni relative all’atto costitutivo) potranno essere compilate direttamente online all’interno dell’area riservata.
Il Registro dei Pegni permette di effettuare visure e di richiedere copie e certificati, con le tariffe indicate nell’allegato al decreto, sempre in modalità esclusivamente telematiche.
La funzionalità sarà gestita a livello nazionale da un ufficio dedicato, diretto da un Conservatore e incardinato
nell’Ufficio provinciale - Territorio di Roma.
Gli ultimi provvedimenti adottati
In seguito al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 120760 del 5 aprile 2023 (si veda a questo proposito Definite le modalità di versamento dei tributi e dei diritti relativi ai pegni mobiliari non possessori), in data 14 giugno 2023 sono stati emanati i seguenti provvedimenti attuativi:
- Risoluzione n. 26/E, avente ad oggetto le istruzioni per il versamento tramite Modello F24 dei diritti dovuti per le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il «Registro dei pegni non possessori», nonché delle imposte e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione dei relativi atti;
- Provvedimento del Direttore delle Entrate Prot. n. 212883/2023, il quale ha stabilito l’istituzione del codice negozio “5000”, da indicare nella richiesta di registrazione (modello 69), per individuare gli atti relativi alla costituzione, modificazione o estinzione del pegno non possessorio.
Risoluzione n. 26/2023
La Risoluzione ha dettato le istruzioni per effettuare i versamenti insufficienti e per la regolarizzazione dei mancati addebiti.
Queste irregolarità possono essere sanate mediante Modello F24 di pagamento, utilizzando i codici tributo di cui alla Risoluzione n. 9/E del 20 febbraio 2020 (per gli atti privati) e alla Risoluzione n. 76/E del 2 dicembre 2020 (per gli atti pubblici e le scritture private autenticate). Inoltre, per consentire il versamento, tramite Modello F24, dei diritti di certificazione, è stato istituito il codice tributo “1572”, denominato “Pegno mobiliare non possessorio - Diritti di certificazione”.
Anche per il versamento, tramite Modello F24, delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, sono da utilizzarsi i codici tributo di cui alle richiamate Risoluzioni n. 9/E e n. 76/E del 2020. In tale eventualità, per il versamento dei diritti di certificazione viene istituito il codice tributo “A210”, denominato “Pegno mobiliare non possessorio - Diritti di certificazione - Somme liquidate dall’ufficio”.
In sede di compilazione del Modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando, inoltre, nei campi specificatamente denominati, il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’“anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto emesso dall’ufficio.
La Risoluzione precisa che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il codice tributo già esistente “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.
Provvedimento del Direttore delle Entrate Prot. n. 212883/2023
Il Provvedimento stabilisce l’istituzione del codice negozio “5000”, da indicare nella richiesta di registrazione (modello 69), per individuare gli atti relativi alla costituzione, modificazione o estinzione del pegno non possessorio.
A questo proposito, si ricorda che il bene viene dato in pegno in base ad un atto costitutivo e iscritto al Registro dei Pegni mobiliari non possessori per garantirne l’opponibilità verso i terzi.
L’iscrizione del pegno si deve eseguire in forza di un atto pubblico, di una scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, di un contratto sottoscritto digitalmente o di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.
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