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L’Agenzia delle Entrate ha nuovamente chiarito che il credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale dedicato ai soggetti non energivori spetta al soggetto su cui grava l’onere economico della spesa per l’energia.
Il caso affrontato ha riguardato un concessionario intestatario della fornitura che provvedeva a riaddebitare analiticamente il costo in capo al gestore del servizio.
Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale e per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, il Legislatore ha introdotto alcune misure agevolative, a partire dal D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter), fino ad arrivare al Decreto Bollette (D.L. n. 34/2023), i quali hanno introdotto e poi prorogato le misure durante gli ultimi mesi, fino al secondo trimestre 2023. A questo proposito, si veda anche il contributo Tax credit energia e gas in misura ridotta per il secondo trimestre 2023 e senza conferma dei crediti d'imposta a favore del settore agricolo
La Risposta ad interpello n. 358 del 23 giugno 2023 riguarda, in particolare, la misura di cui al D.L. n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis)[1], anche se nella risposta stessa è stato precisato che i chiarimenti forniti sono estensibili alle analoghe disposizioni introdotte dai vari atti normativi, i quali hanno di fatto “prorogato” l’agevolazione in commento.
L’art. 6 comma 3 del Decreto Aiuti-bis stabilisce che: “Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al Decreto […] è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 % della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022, […]”
Nella richiamata istanza, il contribuente ha chiesto chiarimenti in ordine alla spettanza del credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica in esecuzione di un contratto di servizi nel quale l’utenza della fornitura era in capo al concessionario dell’infrastruttura, la quale riaddebitava, sulla base del contratto, il costo in capo al gestore del servizio. In particolare, il riaddebito avveniva senza il riconoscimento di alcun mark-up in favore del concessionario ed in modo analitico, considerando solamente le utenze (POD) dedicate all’attività svolta dal gestore.
L’Agenzia delle Entrate, nella sua risposta, ha ribadito che, nel caso in cui vi sia un riaddebito del costo per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, i crediti d'imposta maturati possono essere fruiti dall'impresa alla quale vengono riaddebitati i costi, pur non essendo questa intestataria del POD, a condizione che il riaddebito sia tale da generare in capo ad essa un effettivo onere economico connesso all'incremento del costo dell'energia elettrica.
Nel caso in esame, sussisteva, quindi, una correlazione diretta tra l'incremento del costo dell'energia sostenuto dall'intestatario dell'utenza e l'incremento del costo attribuito al gestore del servizio, tale da individuare in quest'ultimo il soggetto su cui gravava, per effetto del riaddebito anzidetto, l’onere economico della spesa per l'energia elettrica ed al quale, quindi, spetta il credito d'imposta in questione.
Gli stessi principi erano stati formulati dall’Agenzia nelle Entrate nella Circolare n. 36 del 29 novembre 2022[2], riguardo alla spettanza dei crediti d’imposta in caso di locazione di immobile, ovvero se essi spettassero all’impresa conduttrice dell’immobile ancorché questa non fosse il titolare delle utenze. In tale occasione, l’Agenzia aveva chiarito che i crediti d’imposta maturati, in linea di principio, possono essere fruiti dall’impresa conduttrice (e non dal locatore) che ne sostenga l’effettivo onere economico attraverso un riaddebito analitico, pur non essendo titolare delle relative utenze.
La risposta fornita con il precedente documento di prassi era in linea con la ratio del beneficio fiscale, finalizzato a ristorare le imprese dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché con il dato letterale della norma.
L’Agenzia delle Entrate, con un comunicato pubblicato ieri sul proprio sito, ha informato dell’avvenuta riapertura del canale telematico ai fini della comunicazione dei crediti d’imposta per energia, gas e carburanti agricoli maturati nel secondo semestre 2022 ed i cui termini erano scaduti il 16 marzo 2023.
La riapertura consentirà di applicare l’istituto della remissione in bonis per i soggetti che non avevano provveduto alla trasmissione della comunicazione entro la data del 16 marzo 2023. Coloro che non hanno inviato la comunicazione dovranno farlo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, versando la sanzione minima di euro 250 tramite Modello F24 Elide, indicando il codice tributo “8114”. I contribuenti che intendono correggere una comunicazione errata dovranno procedere con l’annullamento di tale comunicazione, versare la relativa sanzione e quindi inviare la comunicazione corretta.
In base alla disciplina vigente, i crediti d’imposta relativi al secondo semestre 2022 possono essere utilizzati in compensazione con F24 entro il 30 settembre 2023, quindi la remissione in bonis dovrà essere effettuata entro tale data e, in ogni caso, prima dell’utilizzo in compensazione del credito.
L’estensione dell’applicazione della remissione in bonis a tale comunicazione era stata resa nota con la Risoluzione n. 27/2023 di lunedì 19 giugno 2023.
[1] Cfr. Art. 6 del Decreto Legge del 9 agosto 2022 n. 115, rubricato ''Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali'';
[2] Cfr. par. 5.1. “Spettanza dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale in caso di locazione di immobile”.