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L’art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. n. 346/1990 (c.d. TUS), dispone che, ferma restando l’applicazione dell’imposta di donazione anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, l’imposta non si applica nei casi di donazioni o di liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per i medesimi atti sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale previsione di esenzione dal pagamento dell’imposta sulle donazioni trova applicazione a condizione che il contribuente, in sede di stipula dell’atto notarile, dichiari e attesti che la donazione di denaro a titolo di liberalità da parte di terzi è stata vincolata all’acquisto dell’immobile. Ad esempio, il figlio che acquista la casa con il denaro ricevuto dal padre può beneficiare dell’esenzione dall’imposta di donazione a condizione che dichiari tale donazione indiretta in sede di stipula dell’atto notarile.
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è stata avallata dalla Corte di Cassazione che, con la Sentenza n. 13133/2016, ha affermato che solo l’esplicita dichiarazione dell’acquirente-donatario circa il collegamento tra l’acquisto del bene e la somma di denaro ricevuta in donazione consente l’applicazione dell’esenzione de quo.
Con la recente Ordinanza n. 17424 del 16 giugno 2023, la Corte di Cassazione ha modificato il proprio precedente orientamento, qualificando la donazione come esclusa da imposta (non esente) e affermando che il contribuente non è tenuto ad enunciare nell’atto il diritto all’esenzione, ma semplicemente, qualora richiesto, a dimostrare il collegamento tra la liberalità (diretta o indiretta) ed il trasferimento del diritto immobiliare.
Secondo i Giudici di legittimità, in particolare, con l’art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. n. 346/1990, il Legislatore ha inteso perseguire l’obiettivo di evitare una duplicazione del prelievo tributario su di una fattispecie imponibile che, seppur composta da due distinti negozi giuridici (la donazione indiretta e la compravendita immobiliare), costituisce comunque la manifestazione di un’unica capacità contributiva.
Pertanto, poiché la norma richiamata sancisce l’esclusione dall’imposta, il contribuente non è tenuto a richiedere esplicitamente l’applicazione dell’art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. n. 346/1990, in sede di compravendita.
Infatti, trattandosi di un’esclusione di imposta, la stessa è applicabile in forza del semplice collegamento tra la liberalità (diretta o indiretta) ed il trasferimento di diritti immobiliari o aziende, nel caso in cui tale trasferimento sia soggetto ad imposta proporzionale di registro oppure ad IVA.
Tuttavia, il contribuente può essere chiamato a comprovare la sussistenza di tale collegamento (provando documentalmente, ad esempio, il passaggio di denaro con il genitore-donante ed il fatto che tale denaro è stato elargito per l’acquisto dell’immobile).