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Con due recenti sentenze, la giustizia tributaria di merito ha qualificato come deducibile, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, l’Imposta sul Valore Aggiunto che, a seguito dell’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, è stata ritenuta indetraibile. Pertanto, oltre che nelle ipotesi di indetraibilità oggettiva dell’imposta, risulta deducibile ai fini reddituali anche l’IVA per la quale in sede di accertamento è negato il diritto alla detrazione.
Con due sentenze depositate a distanza di pochi giorni l’una dall’altra, le Commissioni di Giustizia Tributaria di Milano (Sentenza n. 3061/13/23 dell’11 settembre 2023) e di Roma (Sentenza n. 11270/26/23 del 22 settembre 2023) si sono espresse sulla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dell’IVA che a seguito dell’attività di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria è stata riqualificata come indetraibile.
I casi sottoposti al vaglio dei Giudici di merito traggono entrambi origine da una verifica fiscale avviata in relazione ad operazioni commerciali ritenute soggettivamente inesistenti. All’esito della verifica, l’Agenzia delle Entrate e le società contribuenti hanno sottoscritto un atto di adesione nel quale, stante il riconoscimento dell’assoluta estraneità delle stesse al meccanismo fraudolento, è stata comunque contestata una non perfetta diligenza nella valutazione delle controparti commerciali in relazione a talune delle operazioni, con conseguente indetraibilità dell’IVA.
Investiti della questione, i giudici di primo grado di Roma e Milano hanno affermato che nelle ipotesi in cui, a seguito dell’attività di accertamento del Fisco, anche conclusasi con un atto di adesione, venga disconosciuto in capo al contribuente il diritto all’esercizio della detrazione dell’IVA versata per l’acquisto di beni o servizi, ma allo stesso tempo venga riconosciuto il diritto alla deducibilità ai fini delle imposte dirette del costo sostenuto per l’acquisto dei beni o dei servizi, deve ritenersi sussistere anche il diritto alla deduzione degli importi versati a titolo di IVA.
Infatti, la previsione normativa di indeducibilità dell’IVA ai fini delle imposte sui redditi recata dall’art. 99, TUIR, trova la propria giustificazione nel fatto che, ordinariamente, l’IVA pagata sugli acquisti non grava sull’acquirente in virtù dell’esercizio del diritto alla detrazione. Tale previsione normativa, pertanto, non può trovare applicazione nella diversa ipotesi in cui l’imposta, essendo indetraibile, perde la propria natura di posta meramente finanziaria divenendo un vero e proprio costo per l’acquirente.
È stata, quindi, espressamente rigettata la tesi sostenuta dal Fisco, secondo cui l’Imposta sul Valore Aggiunto sarebbe deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRES ed IRAP) esclusivamente nelle ipotesi di indetraibilità normativamente previste, e non nelle ipotesi di indetraibilità intervenuta a seguito dell’attività di accertamento dell’Amministrazione Finanziaria.
In entrambe le fattispecie, infatti, l’imposta perde, sin dall’origine, la sua qualifica di tributo e deve essere dunque considerata alla stregua di un onere accessorio (un costo) al costo dei beni cui è connessa, risultando conseguentemente deducibile al ricorrere dei requisiti di certezza e inerenza all’attività d’impresa.