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La Cassazione ha ribadito il principio per cui la possibilità di integrare un precedente accertamento solo in caso di nuovi fatti sopravvenuti non vale nel caso dei tributi locali.
Con una recentissima Pronuncia (n. 27261 del 25 settembre 2022), la Cassazione ha confermato la legittimità di un accertamento IMU emesso ad integrazione di un precedente accertamento, in assenza di elementi nuovi per l’Ufficio.
Secondo l'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/2006 (c.d. Legge Finanziaria 2007) “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, […] notificando al contribuente, […] un apposito avviso motivato”. Prosegue la norma, stabilendo che gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Alla luce dell’orientamento della Cassazione, sarebbe legittimo per l’Ufficio notificare accertamenti integrativi senza la necessità di giustificare il nuovo accertamento alla luce della sopravvenuta “scoperta” di nuovi elementi. Ciò limitatamente ad accertamenti aventi ad oggetto imposte diverse dall’IVA e da quelle sui redditi.
Nel seguito si illustrerà il caso affrontato dalla Giurisprudenza e la relativa soluzione adottata dalla Cassazione.
Segnaliamo gli ultimi contributi in materia di IMU:
Alfa S.p.A. ha proposto ricorso per la cassazione della decisione pronunciata in CTR Veneto, con cui i Giudici avevano respinto l'appello della società contribuente, avente ad oggetto avvisi di accertamento ICI/IMU per gli anni 2010-2014 ed emessi dal Comune di Sarego.
La società ricorrente denuncia inter alia che la CTR non abbia accolto l’eccezione di illegittimità degli avvisi di accertamento notificati a dicembre 2015 in quanto integrativi degli accertamenti notificati alla medesima società a luglio 2015 ed emessi sulla base di fatti ed elementi già noti all'Ufficio. La ricorrente sosteneva che il richiamato art. 1 comma 161 della Legge Finanziaria 2007 non contenesse alcuna previsione da cui si potesse desumere una deroga al principio generale della unicità e globalità degli avvisi di accertamento.
Deroghe al predetto principio sono state previste dal Legislatore negli art. 57 del D.P.R. n. 633/1973 (Decreto IVA)[1] e art. 43 comma 3 del D.P.R. n. 600/1973 (per le imposte sui redditi)[2], che definiscono i limiti del c.d. “accertamento integrativo”.
Per accertamento integrativo si intende la possibilità, attribuita all'Agenzia delle Entrate, di sottoporre ad accertamento un contribuente che ha già ricevuto un avviso di accertamento in precedenza, a condizione che:
Secondo la Cassazione, il motivo di ricorso del contribuente è infondato, in quanto non sarebbero applicabili all’accertamento IMU le disposizioni sopra richiamate in materia di accertamento integrativo ai fini IVA e delle imposte sui redditi (i.e. art. 57 comma 4 del Decreto IVA e art. 43 comma 3 del D.P.R. n. 600/1973) “in quanto trattasi di norme poste unicamente in tema di IVA e di imposte sui redditi”.
La Cassazione asserisce quindi che le disposizioni in materia di accertamento dei tributi locali - di cui al richiamato art. 1 comma 161 della Legge Finanziaria 2007 - fanno salva ogni ulteriore azione di accertamento dell'ente locale nei termini di decadenza previsti, senza alcun riferimento a pretese dell'ente impositore che si basino su fonti diverse da quelle prese a base dall'accertamento parziale.
Per completezza, segnaliamo una sentenza di merito (C.T. Reg. Venezia 21.9.2016 n. 1010/29/16) la quale era giunta - in materia di ICI - a conclusioni diametralmente opposte, seppur confermando l’inapplicabilità - in tema di ICI - dell’accertamento integrativo.
Nel caso affrontato dal Giudice veneto, il Comune notificava alla contribuente separati avvisi di accertamento ai fini ICI afferenti alle annualità dal 2007 al 2011. Successivamente, la contribuente riceveva la notifica di altri 4 avvisi di accertamento relativi alle annualità 2010 e 2011, integrativi dei precedenti. La contribuente presentava quindi ricorso deducendo l'illegittimità degli atti impositivi al Comune sarebbe stata preclusa qualsiasi attività accertativa ulteriore per le medesime annualità 2010 e 2011.
La CTR Veneto accoglieva l’appello del contribuente, escludendo la possibilità, per l'Amministrazione Finanziaria, di integrare la propria pretesa fiscale in materia di ICI in caso di “sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi”, non ravvisando alcuna disposizione che consenta al Comune di emettere avvisi di accertamento integrativi, esclusivi solo dell'Amministrazione Finanziaria statale in materia di imposte sui redditi.
[1] Art. 57 “Termine per gli accertamenti”: “[…] 4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.”
[2] Art. 43 “Termine per l'accertamento”: “[…] 3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle Entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte”.