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Benché il 30 novembre costituisse il termine ultimo per effettuare le operazioni di assegnazione e cessione di beni ai soci e di trasformazione in società semplice, nei prossimi mesi dovranno essere monitorati alcuni adempimenti connessi.
Il nuovo termine del 30 novembre per il perfezionamento delle operazioni agevolate di cui all’art. 1 commi 100-105 della L. n. 197/2022 ha riguardato anche il versamento delle imposte sostitutive sulle plusvalenze realizzate su beni agevolabili (pari all’8% o 10,5%) e sulle riserve in sospensione di imposta oggetto di annullamento (pari al 13%). Si veda anche la nostra circolare n. 707/2023 "Assegnazione e trasformazione agevolata: proroga al 30 novembre 2023".
Secondo l’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 26/2016 par. 5), l’esercizio dell'opzione per l'assegnazione agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva. Pertanto, sempre secondo le indicazioni contenute nella prassi, in caso di omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva rimane ferma la possibilità per il contribuente di avvalersi delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 (cosiddetto "ravvedimento operoso").
Non vi sono invece proroghe o disposizioni speciali che riguardino il versamento delle altre imposte indirette, quali ad esempio l’IVA.
In particolare, l’imposta dovuta dovrà essere versata entro i termini ordinari, ovvero - per le operazioni effettuate nel mese di novembre - l’IVA (qualora dovuta) dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2023, per i soggetti mensili (cadendo la scadenza di sabato, il versamento è dovuto entro il 18 dicembre), mentre entro il 16 marzo 2024 per i soggetti trimestrali (anche questa scadenza cadendo di sabato porta il termine al 18 marzo 2024).
Nessuna proroga anche per il termine per il versamento delle ritenute sui dividendi emersi a seguito delle operazioni agevolate.
In particolare, per i dividendi in natura realizzati per effetto dell’assegnazione agevolata le ritenute alla fonte devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a ciascun trimestre solare in cui sono state applicate. Di conseguenza, le ritenute operate nel mese di novembre dovranno essere versate entro il 16 gennaio 2024.
La tassazione delle riserve di utili pregresse non ricostituite in capo alla società semplice risultante dalla trasformazione avverrà mediante ritenuta a titolo d’imposta, pari al 26%. Si veda l’apposito chiarimento dell’Agenzia delle Entrate fornito durante la Videoconferenza del 20 settembre 2023. Secondo il chiarimento di prassi, la ritenuta dovrà essere versata entro il 16 aprile del periodo d’imposta successivo alla trasformazione, pertanto entro il 16 aprile 2024 per le operazioni perfezionatasi nel periodo d’imposta 2023. Si veda anche circolare n. 704/2023 "Trasformazione agevolata e utili imputati ai soci persone fisiche: chiarimenti dalle Entrate in materia di ritenuta".
Per quanto riguarda gli adempimenti dichiarativi, le operazioni agevolate devono essere indicate nell’apposita sezione del Quadro RQ dei Modello Redditi.
A questo proposito segnaliamo che il termine per presentare le dichiarazioni è oggetto di modifica da parte del Decreto Legislativo in tema di adempimenti attuativo della Legge Delega Fiscale (L. n. 111/2023).
In base alle bozze, che saranno oggetto di conferma nelle prossime settimane, il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2023 (per i soggetti solari) sarà il 30 settembre 2024. Si veda sul tema anche n. 800/2023 "Riforma fiscale: i nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni".
Per le società che, in seguito all’assegnazione, sono entrate in fase di liquidazione, si applica la regola per cui la dichiarazione del periodo “ante liquidazione” andrà presentata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data di scioglimento. Allo stesso modo, per le società di capitali trasformate in società semplici durante il periodo d’imposta 2023, dovrà essere utilizzato il Modello Redditi 2023, da presentarsi entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data dell’operazione di trasformazione.