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L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo alla ritenuta d’imposta dovuta sulle riserve di utili imputati a soci persone fisiche, a seguito della trasformazione agevolata in società semplice.
L’Agenzia delle Entrate - durante il convegno tenuto dal IlSole24Ore “Telefisco speciale” - ha fornito diversi chiarimenti relativi ai temi fiscali di attualità.
Il presente contributo ha ad oggetto il chiarimento fornito in merito alle modalità di tassazione delle riserve derivanti da utili formati in regime IRES (in capo alla società di capitali trasformata) imputati a soci persone fisiche.
In materia di trasformazione agevolata si vedano anche i precedenti contributi: Trasformazione agevolata in società semplice: i nodi irrisolti Entro il 30 settembre 2023 l’assegnazione e la cessione agevolata degli immobili La trasformazione agevolata della società agricola: alcune aperture del Notariato
Le società di capitali che si trasformano in società semplici avvalendosi delle disposizioni della Legge 197/2022 devono procedere ad imputare ai soci, nel primo periodo di imposta successivo alla trasformazione, le riserve costituite antecedentemente, con conseguente tassazione secondo modalità ordinarie, come chiarito dalla Circolare n. 26/2016 dell’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente ha richiesto un chiarimento relativamente al seguente quesito, ovvero se la tassazione, in presenza di soci persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di impresa, debba effettuarsi:
L’Agenzia delle Entrate, nel fornire risposta, ha ripreso il contenuto della richiamata prassi, ovvero che:
L’Ufficio ha quindi citato la disposizione di cui all’art. 170 del TUIR, avente ad oggetto la trasformazione omogenea regressiva da società di capitali a società di persone, il quale al comma 5 prevede che:
«Le riserve sono assoggettate ad imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle società di cui all’articolo 73».
Ne consegue che alla distribuzione o imputazione ai soci di tali riserve, sebbene ciò avvenga dopo la trasformazione in società di persone, continua ad applicarsi il medesimo regime stabilito per la distribuzione delle riserve delle società di capitali, in considerazione del fatto che tali riserve si sono formate proprio in costanza di tale forma societaria.
In questo contesto, si colloca l’art. 27 comma 1 del D.P.R. n. 600/1973, in base al quale è prevista l’applicazione di una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 26% sugli utili corrisposti alle persone fisiche residenti in relazione alle partecipazioni - qualificate e non qualificate - da parte delle società e degli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del TUIR, ovvero:
L’Agenzia delle Entrate ha quindi confermato la prima opzione prospettata dal contribuente, ovvero che -sebbene in base al tenore letterale della richiamata disposizione, le società semplici (risultanti dalla trasformazione) non rientrerebbero tra i soggetti tenuti ad applicare la ritenuta - “non si ravvisano motivi di ordine logico-sistematico per negare l’applicazione della predetta ritenuta, qualora le società semplici risultanti dalla trasformazione di una società di capitali imputino ai propri soci i redditi conseguiti dalla società di capitali trasformanda”.
Secondo il chiarimento, si deve ritenere che la società semplice subentri nell’assolvimento degli obblighi - ivi inclusi quelli propri dei sostituti d’imposta - già facenti capo alla società di capitali trasformanda e sorti fino o contestualmente al momento della trasformazione per effetto della sua fuoriuscita dal regime d’impresa.
Infine, viene chiarito che la ritenuta debba essere versata entro il 16 aprile del periodo d’imposta successivo alla trasformazione.