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Il versamento della cedolare secca relativa ai canoni di dicembre sarà l’ultimo effettuato alla luce del vecchio regime, modificato dalla Legge di Bilancio 2024.
Il 16 gennaio 2024 costituisce il termine per il versamento della ritenuta del 21% operata sui canoni di locazione incassati o pagati nel mese di dicembre 2023, relativi ai contratti di locazione breve.
Sono tenuti al versamento della ritenuta i soggetti residenti nel Territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché i soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente (i.e. dicembre) abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.
Si ricorda che l’intermediario deve operare la ritenuta sull'ammontare dei corrispettivi lordi all'atto del pagamento al locatore.
Il versamento dell’ammontare trattenuto potrà essere effettuato mediante Modello F24, con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Il codice tributo da utilizzare è il seguente: “1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50”.
A partire dal 1° gennaio 2024 (quindi per i canoni incassati nel mese di gennaio 2024), per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2024, viene stabilito l’aumento dell’aliquota della cedolare secca dal 21% al 26% in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta.
Qualora il locatore destini alla locazione breve un solo appartamento, invece, continuerà a trovare applicazione la previgente aliquota della cedolare secca, fissata al 21%.
Tali novità si affiancano alle limitazioni poste dall’art. 1, comma 595, Legge n. 178/2020, per effetto del quale il regime fiscale delle locazioni brevi, sia con applicazione della cedolare sia con tassazione ordinaria, è applicabile solo in caso di destinazione agli affitti brevi di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Al superamento di tale soglia, l’attività di locazione (breve) si presume svolta in forma imprenditoriale.
Sul tema si vedano i precedenti contributi Legge di Bilancio: l’aumento dell’aliquota della cedolare secca; I principali punti del D.D.L. Bilancio 2024; Locazioni brevi: risulta opportuno effettuare le non facili verifiche del caso.