Il TAR del Lazio ha accolto il ricorso del CAA liberi professionisti Srl con il quale veniva contestata la clausola introdotta in sede di rinnovo della convenzione con AGEA, per il periodo 2020/2021, che imponeva l’obbligo di operare esclusivamente tramite personale dipendente. La parte della convenzione che prevedeva l’obbligo di assunzione di tutti gli operatori da parte del CAA è stata annullata.
A darne notizia è lo stesso Centro Assistenza Agricola liberi professionisti Srl con un comunicato stampa diramato nel tardo pomeriggio di ieri.
La vicenda
Tra i Centri di Assistenza Agricola ai quali le imprese agricole possono rivolgersi, oltre a quelli istituiti dalle associazioni di categoria, ve ne sono anche altri che operano autonomamente, organizzati da liberi professionisti.
Ogni CAA per operare necessita di una convenzione con l’organismo pagatore (AGEA) la quale consente agli operatori di disporre delle autorizzazioni e delle credenziali per operare nei sistemi informativi del SIAN.
Il contenzioso tra i CAA dei liberi professionisti e AGEA nasce appunto dal rinnovo della convenzione che ha visto l’inserimento di nuovi requisiti che pregiudicavano l’attività svolta in regime di libera professione.
I paragrafi della convenzione oggetto di tali criticità sono, nello specifico, il 3 e il 4, i quali recitano:
“3. Entro il 31 marzo 2021 almeno il 50% degli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'Organismo Pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate. A far data dal 30 settembre 2021 tutti gli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'Organismo Pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate.
4. La mancata ottemperanza agli obblighi assunti con scadenza 31 marzo 2021 di cui al comma 3 comporta la riduzione del 20% dei compensi spettanti al CAA per l'anno 2021. La mancata ottemperanza agli obblighi assunti con scadenza 30 settembre 2021 di cui al comma 3 comporta la disabilitazione delle credenziali di accesso al SIAN degli operatori interessati dalla medesima decorrenza”.
La scelta di AGEA di imporre l’obbligo di operare esclusivamente per tramite di lavoratori dipendenti, motivata dal fatto che solo in tal modo si sarebbe potuto garantire un “adeguato e uniforme livello di servizio”, si basava su un parere dell’AGCM, in base al quale il rapporto di lavoro dipendente avrebbe innalzato i livelli di tutela e di qualità dei processi di lavoro per il fatto che lo stesso comporta:
- il sorgere di obblighi in capo all’operatore/lavoratore dipendente;
- il rafforzamento delle responsabilità del datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- una migliore distribuzione dei carichi di lavoro;
- l’eliminazione delle situazioni di conflitto di interessi.
Tali affermazioni, ovviamente, non potevano essere condivise d liberi professionisti, ai quali, con riferimento alle specifiche professionalità dei singoli all’interno dei CAA, l’ordinamento richiede requisiti più stringenti rispetto ai dipendenti. Infatti, per i liberi professionisti è richiesto un determinato titolo di studio ed un tirocinio abilitativo, mentre per gli addetti CAA “lavoratori dipendenti” non viene stabilito alcun requisito minimo di professionalità.
La decisione del TAR
Il TAR del Lazio ha quindi annullato la Deliberazione n. 25 del 6 novembre 2020 di AGEA avente ad oggetto “Approvazione della convenzione per gli anni 2020/2021 tra l’organismo pagatore AGEA ed i Centri di Assistenza Agricola” e l’allegata convenzione relativamente alle previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 4, ossia nella parte in cui è imposto un termine entro il quale i CAA devono operare unicamente per tramite di personale dipendente.
Il CAA dei liberi professionisti potrà quindi continuare ad operare senza l’obbligo di riorganizzarsi come invece avrebbe preteso AGEA.
Il nostro portale ha seguito tutta la vicenda si dall'inizio e, di seguito, riportiamo le circolari precedenti:
Convenzione AGEA: il TAR del Lazio fissa l’udienza al 27 aprile 2021
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