Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
Dal 1° gennaio 2024 devono essere rispettate le nuove indicazioni fornite dal CNDCEC per i Sindaci di società non quotate.
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato le Nuove norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate (si veda anche il Comunicato stampa del 20 dicembre 2023).
Il documento recepisce alcune delle osservazioni giunte nel corso della pubblica consultazione ed aggiorna (e sostituisce) il precedente, pubblicato nel 2021. Infatti, il nuovo documento tiene conto delle intervenute novità normative e, più specificatamente, della definitiva entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, che si applicano a partire dal 1° gennaio 2024.
Le Norme di comportamento del Collegio sindacale suggeriscono e raccomandano modelli comportamentali da adottare per svolgere correttamente l’incarico di Sindaco. Si tratta di regole tecniche a valenza deontologica che vanno declinate tenendo in considerazione il caso concreto.
Sono indirizzate sia al Collegio sindacale che al c.d. Sindaco Unico, quando nominato nelle società a responsabilità limitata che non esercitano la revisione legale e che svolgono unicamente le funzioni di vigilanza declinate nell’art. 2403 C.C.
Inoltre, le Norme sono applicabili anche ai Collegi sindacali di S.a.p.a., nei limiti di compatibilità con la relativa disciplina, e nelle società cooperative, ferme restando le ulteriori attribuzioni che l’ordinamento affida all’organo di controllo in considerazione della peculiarità del modello cooperativo.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2477 C.C., l'atto costitutivo di una S.r.l. può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
I principi enunciati nel documento sono suscettibili di essere integrati con eventuali disposizioni di settore dettate per gli organi di società che operano in settori vigilati, sia di essere applicati in misura proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività in concreto esercitata dalla società.
Per quanto attiene al generale impianto del documento, la nuova versione delle Norme di comportamento del Collegio sindacale di società non quotate è composta da undici sezioni.
La Sezione 1 affronta le tematiche relative alla composizione del Collegio sindacale, con riguardo alla nomina, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché alle situazioni che determinano la cessazione e la sostituzione del Sindaco; la Sezione 2 è dedicata al funzionamento del Collegio sindacale; la Sezione 3, trattando dei doveri del Collegio sindacale, si sofferma sulle modalità e sui criteri con cui lo stesso effettua la propria attività di vigilanza; la Sezione 4 analizza la partecipazione del Collegio sindacale alle riunioni degli altri organi sociali, con l’obiettivo di definire i rapporti tra questi ultimi e l’organo di controllo; la Sezione 5 attiene ai poteri di ispezione e controllo attribuiti ai Sindaci dall’art. 2403-bis C.C.; la Sezione 6 è dedicata ai poteri reattivi del Collegio sindacale a fronte di atti di mala gestio, gravi irregolarità e omissioni degli amministratori; la Sezione 7 concerne la relazione dei Sindaci all’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2429, co. 2, C.C.; la Sezione 8 riguarda i pareri e le proposte resi ed effettuati dal Collegio sindacale nel corso del proprio incarico; la Sezione 9 è finalizzata ad esplicitare le attività suppletive del Collegio sindacale rispetto a quelle del Consiglio di amministrazione; la Sezione 10 indirizza il comportamento dei Sindaci in presenza di operazioni straordinarie della società; la Sezione 11, infine, esamina l’attività del Collegio sindacale in situazioni di crisi di impresa e in caso di insolvenza.
La nuova versione delle Norme di comportamento del Collegio sindacale dedica particolare attenzione al tema dei doveri di vigilanza sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società e, come è naturale, al tema della segnalazione dei Sindaci per la preventiva emersione dei segnali di crisi della società.
Invero, la definitiva entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha reso necessario implementare le sezioni delle Norme - in particolare la Sezione 3, la Sezione 6 e la Sezione 11 - per fornire indicazioni di buone prassi applicative circa gli obblighi derivanti dalla combinazione delle previsioni recate dagli artt. 2086, comma 2, 2381 e 2403 C.C. A questo proposito si veda anche la circolare n. 760/2022 "Il Codice della crisi d’impresa e le responsabilità in capo all’imprenditore individuale e agli organi societari".
In particolare, la Norma 11.3 prevede che Il Collegio sindacale, rilevata, nell’ambito delle attività di vigilanza, la sussistenza di condizioni di squilibrio di carattere patrimoniale o economico-finanziario, anche a seguito dello scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale, sia tenuto ad effettuarne tempestivamente la segnalazione all’organo amministrativo.
Inoltre, secondo la Norma 11.11, il Collegio sindacale, compatibilmente con le prerogative ad esso riconosciute, vigila che il contratto d’affitto d’azienda non contenga clausole che possano consentire il depauperamento del patrimonio aziendale.
Ha carattere di novità anche la Norma 3.10 relativa al whistleblowing. In tale ambito, ricorrendo i presupposti previsti dall’ordinamento, il Collegio:
Sul tema si vedano i contributi:
Di particolare rilevanza anche le modifiche alla Norma n. 1.5, dove vengono affrontate le tematiche relative alla retribuzione. A questo riguardo, il candidato sindaco dovrà valutare l’adeguatezza del compenso proposto tenendo in considerazione anche l’applicabilità alla società delle norme di cui alla L. 49/2023. Relativamente all’adeguato compenso, si veda anche il contributo n. 292/2023 "In arrivo l’equo compenso per le nomine e i rinnovi dei Collegi sindacali".
Infine, viene introdotta una Norma specifica (2.2.) avente ad oggetto il ruolo del Presidente del Collegio sindacale.