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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Pubblicate le nuove norme di comportamento per i Sindaci

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dal 1° gennaio 2024 devono essere rispettate le nuove indicazioni fornite dal cndcec per i sindaci di società non quotate. il consiglio nazionale dei commercialisti ha pubblicato lenuove norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate (si veda anche il comunicato stampa del 20 dicembre 2023). il documento recepisce alcune delle osservazioni giunte nel corso della pubblica consultazione ed aggiorna (e sostituisce) il precedente, pubblicato nel2021. infatti, il nuovo documento tiene conto delle intervenutenovità normativee, più specificatamente, della definitiva entrata in vigore delcodice della crisi di impresa e dell’insolvenza,che si applicano a partire dal1° gennaio 2024. le norme di comportamento del collegio sindacale suggeriscono e raccomandano modelli comportamentali da adottare persvolgere correttamentel’incarico di sindaco. si tratta di regole tecniche avalenza deontologicache vanno declinate tenendo in considerazione ilcaso concreto. sono indirizzate sia al collegio sindacale che al c.d. sindaco unico, quando nominato nelle società a responsabilità limitata che non esercitano la revisione legale e che svolgono unicamente le funzioni di vigilanza declinate nell’art. 2403 c.c. inoltre, le norme sono applicabili anche ai collegi sindacali dis.a.p.a., nei limiti di compatibilità con la relativa disciplina, e nellesocietà cooperative, ferme restando le ulteriori attribuzioni che l’ordinamento affida all’organo di controllo in considerazione della peculiarità del modello cooperativo. si ricorda che, ai sensi dell’art. 2477 c.c., l'atto costitutivo di una s.r.l. può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. i principi enunciati nel documento sono suscettibili di essere integrati con eventuali disposizioni di settore dettate per gli organi di società che operano in settori vigilati, sia di essere applicati in misura proporzionata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell’attività in concreto esercitata dalla società. la struttura del documento. per quanto attiene al generale impianto del documento, la nuova versione delle norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate è composta da undici sezioni. la sezione 1 affronta le tematiche relative alla composizione del collegio sindacale, con riguardo alla nomina, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità nonché alle situazioni che determinano la cessazione e la sostituzione del sindaco; la sezione 2 è dedicata al funzionamento del collegio sindacale; la sezione 3, trattando dei doveri del collegio sindacale, si sofferma sulle modalità e sui criteri con cui lo stesso effettua la propria attività di vigilanza; la sezione 4 analizza la partecipazione del collegio sindacale alle riunioni degli altri organi sociali, con l’obiettivo di definire i rapporti tra questi ultimi e l’organo di controllo; la sezione 5 attiene ai poteri di ispezione e controllo attribuiti ai sindaci dall’art. 2403-bis c.c.; la sezione 6 è dedicata ai poteri reattivi del collegio sindacale a fronte di atti di mala gestio, gravi irregolarità e omissioni degli amministratori; la sezione 7 concerne la relazione dei sindaci all’assemblea dei soci ai sensi dell’art. 2429, co. 2, c.c.; la sezione 8 riguarda i pareri e le proposte resi ed effettuati dal collegio sindacale nel corso del proprio incarico; la sezione 9 è finalizzata ad esplicitare le attività suppletive del collegio sindacale rispetto a quelle del consiglio di amministrazione; la sezione 10 indirizza il comportamento dei sindaci in presenza di operazioni straordinarie della società; la sezione 11, infine, esamina l’attività del collegio sindacale in situazioni di crisi di impresa e in caso di insolvenza. le novità. la nuova versione delle norme di comportamento del collegio sindacale dedica particolare attenzione al tema dei doveri di vigilanza sugli assetti organizzativi, amministrativi e contabili adottati dalla società e, come è naturale, al tema della segnalazione dei sindaci per la preventiva emersione dei segnali di crisi della società. invero, la definitiva entrata in vigore del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ha reso necessario implementare le sezioni delle norme - in particolare la sezione 3, la sezione 6 e la sezione 11 - per fornire indicazioni di buone prassi applicative circa gli obblighi derivanti dalla combinazione delle previsioni recate dagli artt. 2086, comma 2, 2381 e 2403 c.c. a questo proposito si veda anche la circolare n. 760/2022"il codice della crisi d’impresa e le responsabilità in capo all’imprenditore individuale e agli organi societari". in particolare, la norma 11.3 prevede che il collegio sindacale, rilevata, nell’ambito delle attività di vigilanza, la sussistenza di condizioni di squilibrio di carattere patrimoniale o economico-finanziario, anche a seguito dello scambio di informazioni con il soggetto incaricato della revisione legale, sia tenuto ad effettuarne tempestivamente la segnalazione all’organo amministrativo. inoltre, secondo la norma 11.11, il collegio sindacale, compatibilmente con le prerogative ad esso riconosciute, vigila che il contratto d’affitto d’azienda non contenga clausole che possano consentire il depauperamento del patrimonio aziendale. ha carattere di novità anche la norma 3.10 relativa alwhistleblowing. in tale ambito, ricorrendo i presupposti previsti dall’ordinamento, il collegio:. verifica che la società abbia istituito l’apposito canale per la segnalazione interna di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’unione europea;. vigila che il canale di segnalazione interna garantisca la riservatezza del segnalante e che la gestione dello stesso sia affidata a soggetti specificamente formati;. nel caso di mancata istituzione, il collegio segnala per iscritto all’organo amministrativo la necessità di provvedere. sul tema si vedano i contributi:. whistleblowing: quali riflessi sulla privacy?;. nuovi obblighi in materia di whistleblowing per le aziende private;. whistleblowing: ecco come devono essere gli strumenti adottati. di particolare rilevanza anche le modifiche alla norma n. 1.5, dove vengono affrontate le tematiche relative alla retribuzione. a questo riguardo, il candidato sindaco dovrà valutare l’adeguatezza del compenso proposto tenendo in considerazione anche l’applicabilità alla società delle norme di cui alla l. 49/2023. relativamente all’adeguato compenso, si veda anche il contributo n. 292/2023"in arrivo l’equo compenso per le nomine e i rinnovi dei collegi sindacali". infine, viene introdotta una norma specifica (2.2.) avente ad oggetto il ruolo del presidente del collegio sindacale. redazione ©riproduzione riservata
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