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La Rivista | nº 06 Giugno 2019


Per il fisco la pertinenza si desume in base alle norme civilistiche a nulla rilevando la graffatura

di Luigi Cenicola, esperto fiscale

La Corte di legittimità (cfr. Cassazione, Sentenza n. 9233/2019) ha riaffermato che in tema d’ICI, il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, che esclude l’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l’attribuzione della qualità di pertinenza su un criterio oggettivo e fattuale, ossia sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra in applicazione dell’art. 817 c.c., e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, senza che rilevi l’intervenuta graffatura catastale, che ha esclusivo rilievo formale, sicché, anche in tale ipotesi, permane a carico del contribuente l’onere di provare la ricorrenza in concreto dei predetti presupposti.

Con tale pronunciamento, che fa seguito ad altro di pari contenuto (cfr. Cassazione, sentenza n. 18470/2016), si è inteso sottolineare che, ai fini fiscali, sebbene la “graffatura” rappresenti di certo una manifestazione non equivoca della volontà delle parti di destinare un terreno a pertinenza di un determinato fabbricato, ciò non vuole comunque significare che l’assenza di essa escluda automaticamente e insuperabilmente tale volontà, perché una tale interpretazione non sarebbe conforme alla normativa primaria e non è previsto dal codice civile alcun obbligo di formalizzare la scelta in sede catastale.

La norma “primaria” richiamata è quella civilistica ovverosia l’art. 817 c.c. che definisce le pertinenze, come sottolineato dalla stessa Amministrazione finanziaria come le cose “destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.”

Affinché, sussista il rapporto pertinenziale tra due beni è necessario, quindi, che ricorrano i seguenti requisiti:

  • oggettivo, ossia la destinazione durevole e funzionale a servizio o ad ornamento intercorrente fra un bene e un altro di maggior importanza (c.d. bene principale) per il miglior uso di quest’ultimo;
  • soggettivo, ossia la volontà del proprietario della cosa principale o di chi sia titolare di un diritto reale sulla medesima, diretta a porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale con la cosa principale.

Inoltre, in base al successivo art. 818 del Codice civile, se non diversamente disposto, alle pertinenze si applica lo stesso regime giuridico stabilito per la cosa principale (Agenzia Entrate, Circ. n. 38/E/2005).

Parimenti, per la Cassazione (Cfr., Cassazione, sentenza n 18470/2016) la natura pertinenziale resta convalidata mediante la verifica in concreto dei presupposti, oggettivo e soggettivo, posti dalla norma citata e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra (criterio oggettivo) e sulla volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà “durevole” (criterio soggettivo).

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