Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
La Legge di Bilancio ha introdotto delle novità per il settore agricolo, alcune delle quali necessiteranno di un coordinamento con le norme attuali.
Si elencano di seguito le principali misure inserite nella Legge di Bilancio per il 2019.
L’agevolazione fiscale prevista dalla precedente Legge di Bilancio per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati ad uso abitativo è stata prorogata anche per l’anno 2019 (articolo 1, comma 68 L. 145/2018).
La misura consiste in uno sconto fiscale pari al 36% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 5.000 euro, per interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. La detrazione massima sarà quindi di 1.800 euro, da ripartire in dieci rate annuali di uguale importo.
La detrazione sarà valida per le spese sostenute anche nel 2019 e potrà essere fruita da coloro che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili sui quali sono eseguiti i lavori.
(vedi nostra circolare n. 5/2019)
All’art. 1, commi 654-655 e 656 è stata disposta l’assegnazione a titolo gratuito di terreni agricoli, per un periodo non inferiore a venti anni, ai nuclei familiari con tre o più figli, purché almeno uno di essi sia nato negli anni 2019, 2020 e 2021, ovvero a società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano ai predetti nuclei familiari una quota societaria almeno pari al 30%.
Per i soggetti beneficiari è inoltre prevista la possibilità di richiedere un mutuo di importo fino a 200.000 euro per la durata di venti anni, senza l’applicazione di interessi, per l’acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato.
L’attuazione del provvedimento è subordinata all’emanazione di un decreto interministeriale di concerto tra il Ministro delle politiche agricole, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la famiglia.
Il comma 662 prevede che entro il 31 gennaio 2019 sia emanato un decreto interministeriale con il quale possano essere aumentate le percentuali di compensazione applicabili al legno ed alla legna da ardere.
È istituito un fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per l’anno 2019, di 2,4 milioni di euro per l’anno 2020, di 5,3 milioni di euro per l’anno 2021 e di 5,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, al fine di tutelare, valorizzare, monitorare e diffondere la conoscenza delle foreste italiane (comma 663). Le modalità di utilizzo dei fondi dovranno essere definite entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio da un decreto del Ministero delle politiche agricole a seguito di un’intesa in conferenza Stato-Regioni.
Al fine del ripristino ambientale delle aree colpite dagli eventi metereologici dello scorso ottobre e novembre sarà riconosciuto un voucher nella misura del 50% delle spese sostenute e documentate entro il limite di spesa annuo complessivo di 3 milioni di euro (comma 665). Potranno accedere a questo contributo soggetti pubblici o privati in qualunque forma costituiti che possiedono o conducono fondi colpiti dai suddetti eventi, per gli interventi di rimozione ed il recupero di alberi o tronchi caduti a seguito dell’evento calamitoso. Le condizioni di accesso al contributo sono demandate ad un decreto interministeriale (Ministro dell’agricoltura e Ministro delle finanze).
La manovra prevede lo stanziamento di 2 milioni di euro per l’anno 2019 e 3 milioni di euro per l’anno 2020 per l’istituzione di un catasto delle produzioni frutticole nazionali, attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole, distinte a livello delle principali cultivar (commi 666 - 667).
La misura ha l’intento di promuovere la conoscenza delle superfici coltivate in base alle diverse produzioni al fine di aumentare la competitività e consentire una migliore pianificazione anche al fine di evitare o comunque contenere le sovrapproduzioni.
Le modalità per la realizzazione del catasto frutticolo dovranno essere definite entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio da un decreto del Ministero delle politiche agricole in intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
Per gli anni 2019 e 2020 sono state aumentate di 2 milioni di euro le risorse destinate per le aree colpite dal batterio della Xylella fastidiosa da destinare al reimpianto con cultivar resistenti a tale batterio e per i contratti di distretto per la realizzazione di programmi per la rigenerazione dell’agricoltura nei territori colpiti dal batterio.
Per ciascuno degli anni 2019-2020 e 2021 è aumentato di 1 milione di euro lo stanziamento destinato al Fondo per la distribuzione delle derrate alimentati a favore delle persone indigenti (comma 668).
La Legge di Bilancio stanzia i fondi per l’attività di controllo e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della “reputazione” del made in Italy.
A tal scopo, il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (ICQRF) è stato autorizzato a reclutare e ad assumere fino ad un numero massimo di 57 nuovi addetti.
Per gli anni 2019 e 2020, il comma 672 della legge di bilancio destina 1 milione di euro annui per la realizzazione di progetti a sostegno dell’attività apistica che abbiano rilievo a carattere ambientale, sociale ed economico.
Prevista la riduzione dell’accisa sulla birra da € 3 a € 2,99 per ettolitro e grado-plato.
Inoltre, i birrifici artigianali di minori dimensioni (produzione annua inferiore a 10.000 ettolitri) potranno far richiesta di considerare accertato il prodotto finito a conclusione delle operazioni di condizionamento. Inoltre, alla birra realizzata nei suddetti birrifici si applica l’aliquota ridotta del 40 per cento rispetto a quella ordinaria. Queste disposizioni però saranno applicabili non appena saranno emanati i decreti attuativi dal MEF.
Numerose le novità in materia fiscale per i produttori e i raccoglitori di tartufi, ma anche per chi raccoglie altri prodotti non legnosi del bosco.
Nella Tabella A parte I del decreto IVA che identifica i prodotti agricoli, viene introdotto il nuovo punto 15)bis con questa descrizione: “tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.”
Inoltre, i tartufi freschi o refrigerati sono inseriti nella Tabella A parte II-Bis (prodotti ad aliquota IVA al 5%) ed è stato riscritto il punto 20-bis) della Tabella A parte III.
Conseguentemente le aliquote IVA per i tartufi sono le seguenti:
Coloro che si dedicano occasionalmente alla raccolta de prodotti spontanei del bosco non legnosi (ATECO 02.30) ed alle erbe officinali potranno pagare un’imposta sostitutiva di € 100 da versare entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento. Rientrano in tale casistica coloro che non superano la soglia di 7.000 euro annui di corrispettivi percepiti dalla vendita dei prodotti raccolti. Alle cessioni effettuate dai soggetti che versano l’imposta sostitutiva di euro 100 non si applica la ritenuta d’acconto alla fonte sulle cessioni dei prodotti (art. 25-quater DPR 600/73). Gli acquirenti, titolari di partita IVA dovranno però emettere un documento d’acquisto indicando gli elementi essenziali della transazione.
Al comma 699 viene inoltre previsto che per i produttori agricoli che gestiscono prodotti selvatici non legnosi, non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e nei prodotti spontanei previsti dall’art. 3 del decreto legislativo n. 75/2018 (piante spontanee officinali), possono applicare il regime forfettario previsto, dall’art. 1 commi 54 e seguenti della L. 190/2014. (Vedi nostra circolare 2/2019)
I produttori agricoli potranno vendere nell’ambito della vendita diretta di cui all’art.4 del D.lgs n. 228/2001 anche prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti dalla propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. In tal caso il produttore agricolo dovrà evitare che il fatturato derivante dalla cessione dei prodotti di terzi sia superiore a quello determinato dalla cessione delle proprie produzioni.
Sono inoltre stanziati 500 mila euro per la promozione e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali. (commi 700 e 701).
(vedi nostra circolare 412/2018)
Estesa alle aziende agricole ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua la facoltà di non dover disporre di un titolo di conduzione del terreno agricolo ai fini della costituzione del relativo fascicolo aziendale.
In precedenza, l’art. 1-bis del D.L. 91/2014 aveva previsto tale possibilità solo per i terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Per rendere attuativa la disposizione, dovrà essere emanato un decreto interministeriale del Ministro dell’agricoltura e del Ministro dell’ambiente al fine di definire le località interessate. (commi 702-703)
Il comma 705 prevede che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente
(vedi nostra informativa n. 412/2018).
Con la Legge di Bilancio, fino al riordino della materia, si prevede il riconoscimento agli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli (anche consorziati) di accedere agli incentivi previsti per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico ai sensi del DM 23 giugno 2016.
Gli impianti devono rientrare nel processo produttivo di un’impresa agricola o di allevamento. Gli stessi devono essere alimentati per almeno l’80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20 per cento da loro colture di secondo raccolto.
L’accesso all’incentivo è subordinato all’autoconsumo in sito dell’energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.
L’accesso agli incentivi potrà avvenire in modalità diretta o con l’iscrizione al registro in base a quanto disposto dal DM 23 giugno 2016. Il primo bando sarà pubblicato il 31 marzo 2019.
Le risorse sono stanziate nel limite di 25 milioni di euro e cesseranno la loro applicazione alla data di pubblicazione dei decreti attuativi dell’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
(commi da 954 a 957)
Il comma 970 finanzia, per 10 milioni annui nel triennio 2019-2020, il fondo per la montagna istituito dall’art. 2 della legge n. 97/1994. Le somme destinate al fondo sono ripartite tra i territori interessati, tenendo conto dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano, della popolazione residente, anche con riferimento alle classi di età, alla occupazione ed all'indice di spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei servizi e dell’entità dei trasferimenti ordinari e speciali.
La legge di bilancio ripropone la facoltà di rivalutare il valore dei terreni, sia agricoli che suscettibili di utilizzazione edificatoria ed il valore delle partecipazioni in società non quotate, sulla base di una perizia giurata di stima assoggettandoli ad imposta sostitutiva, posseduti alla data del 1° gennaio 2019.
L’art. 1, comma 1054 della L. 145/2018, ha rivisto le aliquote in base alle quali definire l’importo dell’imposta sostitutiva nel seguente modo:
(vedi nostra circolare 1/2019)
Infine, per quanto riguarda gli adempimenti in materia di lavoro, il comma 1136 della finanziaria ha previsto la proroga al 2020 della data entro la quale deve essere adottato il sistema UNIEMENS anche dal settore agricolo.
Infine, occorre purtroppo segnalare che, salvo interventi successivi, gli sgravi contributivi volti a promuovere forme di imprenditoria giovanile in agricoltura non saranno riproposti per il 2019.